I diritti successori del coniuge superstite – indice:
Le pronunce giurisprudenziali in tema di diritti successori del coniuge superstite ai sensi dell’articolo 540 del codice civile sono numerose. Diverse e varie sono infatti le circostanze che si possono delineare all’apertura della successione di una persona coniugata. Queste variano se, ad esempio, vi sia o meno una residenza familiare, e se la stessa sia o meno di proprietà dei coniugi. Analizziamo dunque varie fattispecie considerate dal legislatore per vagliarne le conseguenze a cui sono arrivate dottrina e giurisprudenza.
Diritti di uso ed abitazione del coniuge superstite
Parlando di diritti successori del coniuge, la prima norma che balza senz’altro all’occhio dell’operatore del diritto è l’articolo 540 del codice civile. L’articolo disciplina, nello specifico la quota riserva a favore del coniuge. La parte più interessante e controversa della norma è rappresentata dal secondo comma sui diritti di “uso ed abitazione sulla casa adibita a residenza familiare“.
La norma in dettaglio afferma che: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.
Tali diritti successori del coniuge superstite hanno, ad avviso della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie, la natura di un legato ex lege. Il legato ex 540 c.c. sorge soltanto quando l’immobile, adibito a residenza familiare, sia di proprietà del defunto coniuge, sia in comproprietà o in comunione legale dei beni col coniuge defunto. Non sarà così nel caso vi sia un regime di comproprietà con terzi. Il diritto in questione sarà trascritto secondo la disciplina sulla trascrizione dei legati ai sensi dell’articolo 2648 del codice civile.
Come si calcola la quota ereditaria
La circostanza che tale norma sia posta all’interno del codice, nel capo X fra i diritti dei legittimari, ha rappresentato motivo di ampi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali sulla circostanza che tali diritti, in caso di successione testamentaria o legittima, siano o meno compresi nella quota ereditaria spettante al coniuge superstite o debbano piuttosto sommarsi a tale quota.
La Corte Costituzionale, con ordinanza del 5 maggio del 1988 numero 527, analizzando la questione di costituzionalità inerente all’articolo 581 del codice civile con gli articoli 2 e 29 della Costituzione, aveva ritenuto che i diritti spettanti al coniuge superstite fossero compresi nella quota allo stesso spettante in caso di successione testamentaria o legittima. Aveva quindi ritenuto che non si cumulassero alla legittima. La giurisprudenza e la dottrina più recenti e nettamente prevalenti, sono invece dell’avviso che tali diritti si sommino alla quota spettante al coniuge. Ciò accadrebbe sia in caso di successione testamentaria che di successione legittima. Una dirimente sentenza in questo senso è quella della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 27 febbraio 2013, numero 4847. La pronuncia in questione è divenuta punto di riferimento in materia.
Per calcolare le spettanze del coniuge superstite, dunque, sarà necessario sottrarre il valore di tali diritti dall’eredità. Si dovrà calcolare quindi sulla differenza il valore della quota spettante al coniuge superstite ed agli altri eredi e dunque sommare a tale quota di diritti spettanti al coniuge superstite ai sensi dell’articolo 540 del codice civile.
I diritti ereditari spettanti al coniuge superstite separato
Altra norma di indubbio rilievo in caso di apertura della successione nell’ambito di un rapporto matrimoniale è l’articolo 548 del codice civile, che sancisce che il coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione (ad esempio, ad avviso della più recente giurisprudenza di legittimità, in caso di tradimento) con sentenza passata in giudicato abbia eguali diritti del coniuge.
Lo stesso sarà dunque chiamato all’eredità come se si trattasse di un coniuge non separato. Al coniuge a cui invece sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato spetterà un legato di alimenti ex lege, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 548. Ad avviso della dottrina nettamente maggioritaria la disposizione in esame avrà natura di legato di alimenti ex lege e quindi di natura mortis causa. La dottrina arriva a tali conclusioni in considerazione della circostanza che la norma preveda come tale assegno debba essere “commisurato alle sostanze ereditarie ed alla qualità e al numero degli eredi legittimi”. Lo stesso orientamento non nega in relazione a dette considerazioni che si tratti anche di un assegno di alimenti.
I diritti successori del coniuge superstite in caso di divorzio
Passando alla disciplina dei diritti del coniuge divorziato, è necessario trovare le fonti normative al di fuori del codice civile. Le norme in esame sono nella legge 898 del 1970. L’articolo 9-bis di tale legge disciplina i diritti del coniuge divorziato, o, per meglio dire, atecnicamente, l’ex coniuge. Con il divorzio infatti cessano gli effetti civili del matrimonio che si scioglie. Viene quindi meno il preesistente vincolo di coniugio.
L’articolo 9-bis di questa legge disciplina un vero e proprio caso di “vocazione anomala”. L’ex coniuge non è infatti un legittimario, e non ha nemmeno diritto a quanto previsto in detto articolo nel caso il defunto abbia corrisposto all’ex coniuge superstite una somma da commisurarsi alla durata del matrimonio e alle sostanze patrimoniali di entrambi, in un’unica soluzione, come previsto dall’articolo 5 della stessa legge 898 del 1970.
In difetto di tali presupposti ed in presenza di un diritto alla corresponsione periodica di somme di danaro in seguito al divorzio da parte del coniuge superstite e a carico del defunto, il coniuge superstite potrà adire il tribunale affinchè venga riconosciuto il diritto ad un assegno periodico fino a che non contragga nuovo matrimonio. Tale assegno, tuttavia, in caso di accordo con gli eredi, potrà anche essere corrisposto in un’unica soluzione.
Per un esame specifico sul caso concreto è possibile chiedere una consulenza di diritto civile successorio.