Diritto all’oblio oncologico – guida rapida
- Cos’è l’oblio oncologico?
- Certificato di oblio oncologico: come si richiede
- Il diritto all’oblio oncologico nei giovani
- I dati del certificato oncologico
- I termini di conservazione
- Le tutele previste dalla legge
- L’accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi
Recentemente il Garante della Privacy ha pubblicato una serie di FAQ che chiariscono alcuni temi fondamentali sul diritto all’oblio oncologico, il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni sulla propria storia patologica.
Cogliamo dunque questa occasione per fare il punto su questo importante argomento.
Cos’è l’oblio oncologico?
Per risalire a una definizione di oblio oncologico ci si può riferire alla legge 7 dicembre 2023, n. 193, secondo cui l’oblio oncologico è il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge.
Le applicazioni dell’oblio oncologico fanno riferimento a numerosi ambiti. Si pensi, ad esempio, alla fruizione di questo diritto per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, oltre che in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.
In queste situazioni, chi ha attraversato una patologia oncologica dalla quale è guarito, potrà dunque esercitare il proprio diritto a non diffondere informazioni su di essa.
Certificato di oblio oncologico: come si richiede
Colui che è in qualità di ex paziente oncologico è interessato a esercitare tale diritto, può presentare un’apposita istanza, debitamente documentata, usando il previsto modello ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta.
La domanda può essere presentata se sono decorsi 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, senza che si siano manifestati episodi di recidiva. Possono tuttavia essere previsti termini inferiori di guarigione per specifiche patologie oncologiche.
Il diritto all’oblio oncologico nei giovani
Ci sono inoltre specifiche regole nel caso in cui ad esercitare il diritto siano dei giovani. In particolare, se la malattia è insorta prima del compimento del 21° anno di età, allora la domanda può essere presentata decorsi 5 anni dalla conclusione del trattamento attivo, a patto che non vi siano stati degli episodi di recidiva.
In tal proposito, ricordiamo anche che per “conclusione del trattamento attivo” della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
I dati del certificato oncologico
Oltre ai dati anagrafici, per ottenere il certificato oncologico è necessario fornire la documentazione medica relativa alla richiesta di oblio, usando il modello che è appositamente previsto dalla normativa, e che è corredato anche dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali
Ricordiamo che il certificato di oblio oncologico deve essere redatto utilizzando il modello previsto dalla legge e che deve contenere le seguenti indicazioni:
- nome
- cognome
- luogo e data di nascita
- codice fiscale
- residenza dell’interessato.
Non devono invece essere presenti ulteriori informazioni relative alla tipologia di patologia sofferta o ai trattamenti clinici effettuati.
I termini di conservazione
L’istanza di oblio oncologico deve essere conservata per un periodo di dieci anni dalla presentazione della stessa. La certificazione deve invece essere conservata per dieci anni che decorrono dal momento dalla ricezione.
Ne consegue che, una volta decorso il termine di cui sopra, il titolare deve procedere alla cancellazione della predetta documentazione.
Le tutele previste dalla legge
L’art. 5, comma 4 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 prevede che il soggetto incaricato della vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di oblio oncologico è il Garante per la protezione dei dati personali.
La tutela da parte del Garante è operativa sia per i trattamenti che sono effettuati da soggetti pubblici sia per quelli effettuati da soggetti privati.
Ricordiamo inoltre che la stessa Autorità è chiamata a svolgere un ruolo proattivo di sensibilizzazione e di informazione, con particolare riferimento alla delicatezza del tema e alle ricadute che determina su un’ampia platea di interessati.
L’accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi
Per quanto riguarda in maniera specifica l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, la legge vieta ad oggi la richiesta di informazioni sullo stato di salute del contraente (persona fisica) che riguardano le patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni.
Nel caso in cui il soggetto abbia meno di 21 anni al momento in cui è insorta la patologia, il periodo temporale è ridotto a cinque anni.
In ogni caso, la normativa prevede che non sia possibile assumere le informazioni concernenti le patologie oncologiche pregresse nemmeno da fonti diverse dal contraente e, nel caso in cui l’operatore o l’intermediario le abbiano per qualche motivo già a disposizione, non possono utilizzarle per la determinazione delle condizioni contrattuali.
Condividiamo ancora che la legge prevede che non sia consentito l’uso delle informazioni già fornite in precedenza, riguardanti le patologie oncologiche pregresse ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente ove sia decorso il termine stabilito per l’oblio oncologico.
Il contraente può attivarsi con tempestività, inviando all’istituto di credito, di assicurazione o all’intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione rilasciata secondo le disposizioni di un apposito decreto del Ministero della Salute.
Una volta ricevuta la certificazione, gli operatori hanno 30 giorni per procedere alla cancellazione delle informazioni.