Diritto all’ottenimento del rendiconto del conto corrente dalla banca – guida rapida
- Il diritto del correntista di ricevere documentazione
- Quale documentazione ottenere
- Come chiedere documenti alla banca
- L’assenza di formalità
- Cosa succede se la banca non fornisce documenti
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4064 del 14 febbraio 2024, ha chiarito la propria posizione in relazione al diritto del correntista di domandare alla banca il rendiconto del conto corrente, sancendo che la richiesta può avvenire anche in corso di causa e mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
Il diritto del correntista di ricevere documentazione
La Corte ricorda innanzitutto come il potere del correntista di domandare alla banca di fornire la documentazione sul rapporto di conto corrente può essere esercitato ex art. 119 co. 4 TUB anche in corso di causa e attraverso qualsiasi mezzo si mostri idonei allo scopo.
Per la Corte, infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre il diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale. Non si può dunque ritenere corretta la diversa soluzione prospettata ex art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi quello che è un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione dello stesso.
In altri termini, la sua richiesta di documentazione da libertà facoltà non può trasformarsi in onere vincolante. Peraltro, lo stesso diritto spetta anche al fideiussore, che in ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi in senso lato cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale.
Quale documentazione ottenere
La Suprema Corte sottolinea poi che la richiesta ex art. 119 TUB era stata allegata in memoria fin dal giudizio di primo grado e che nella stessa sede veniva domandato che il giudice ordinasse l’esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c.
Il Tribunale ha ritenuto come la richiesta possa avere per contenuto esclusivamente la richiesta della copia della documentazione relativa alle singole operazioni compiute sul conto, poiché l’art. 117 co. 1 TUB prevede l’obbligo di consegna della copia del contratto al cliente, la cui inosservanza può essere contestata in sede di inadempimento.
Su questo punto la Corte statuisce come la richiesta ex art. 119 TUB deve essere formulata prima dell’inizio del giudizio. Per questo motivo il giudice di primo grado aveva correttamente respinto la richiesta di esibizione degli stessi ex art. 210 c.p.c.. La statuizione, conclude la Corte, non è conforme ai principi sopra indicati, definiti in modo consolidato e costante dalla Corte.
Come chiedere documenti alla propria banca
Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti i nostri lettori che ci siamo occupati di questo tema tante volte sul nostro sito.
Per maggiori informazioni invitiamo ad esempio a consultare la nostra guida su come richiedere documenti alla banca.
In quell’occasione, tracciando un collegamento con quanto oggi esposto, ricordavamo come il fatto che l’art. 119 TUB riguardi esclusivamente la possibilità di ricevere copia delle singole operazioni poste in essere nel periodo decennale. Recita infatti così il co. 4:
Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Tuttavia, il fatto che l’art. 119 TUB non citi espressamente le copie dei contratti, ma solamente la copia della documentazione sulle singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni, non significa naturalmente il venire meno del fatto che il correntista abbia comunque il diritto di ricevere anche le copie dei contratti sottoscritti.
Di fatti, l’obbligo in capo alla banca di corrispondere le copie dei documenti e dei contratti deriva dal dovere generale della stessa di comportarsi secondo correttezza, imposto dall’art. 1175 c.c., anche nei confronti del cliente (debitore e creditore). Il legislatore civilistico aggiunge poi all’art. 1375 c.c. che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Le norme, sulla base di quanto accertato dalla sentenza n. 12093/2001 della Corte di Cassazione, impongono dunque
a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento.
L’assenza di formalità
Ma come richiedere i documenti alla banca?
In sintesi, ricordiamo che non vi è alcuna formalità espressa e che il cliente non deve necessariamente indicare gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione bancaria richiesta. È infatti sufficiente che l’interessato fornisca alla banca alcuni elementi minimi indispensabili che le consentano di individuare i documenti richiesti, come l’intestazione, la tipologia di rapporto (conto corrente, ecc.) il periodo di tempo entro cui individuare le operazioni.
Non esiste pertanto alcun modulo predefinito per la richiesta, né la banca può rifiutarsi di dar seguito alla richiesta se non si compilano specifici moduli forniti dall’istituto, considerato che è sufficiente una richiesta in carta semplice da cui sia possibile evincere i dati di cui sopra. Deve insomma emergere chiara la sua volontà e gli elementi che consentono di rintracciar la tipologia di rapporto su cui si sta domandando la documentazione.
Cosa succede se la banca non fornisce i documenti
Chiarito il diritto del correntista di entrare in possesso dei documenti che riguardano il contratto sottoscritto, è utile ricordare che la banca ha 90 giorni di tempo per consegnare al cliente la copia della documentazione richiesta.
Nel caso in cui non proceda, allora il cliente avrà il diritto a domandare all’istituto di credito il risarcimento del danno, provandone la sussistenza e l’importo in sede ABF o processuale.
La consegna dei documenti bancari può dunque avvenire mediante decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., che dà la possibilità al giudice di ingiungere alla consegna “di una cosa mobile determinata”. Sarà ovviamente necessario dare una prova scritta dell’esistenza in capo all’istituto di credito dei documenti richiesti.