Il diritto penale – indice:
- Il principio di legalità
- La pena
- I reati
- Penale e civile
- Reato ed illecito
- Denuncia – querela
- L’avvocato penalista
Il diritto penale è quella branca del diritto che si occupa delle misure repressive dei reati e dell’afflizione di pene per la commissione degli stessi. Fa parte dell’ordinamento giuridico dello Stato Italiano in quanto prevede una serie di norme regolatrici dei rapporti fra i membri di una stessa comunità. Il comportamento del singolo infatti è limitato nell’agire o nel non agire dall’esistenza di queste norme che se non vengono rispettate determinano delle conseguenze giuridicamente rilevanti in capo al soggetto. Tali conseguenze sfociano nell’applicazione di pene afflittive previste nel codice penale e in molte leggi speciali che prevedono una serie di reati. Oltre alle norme che infliggono una pena il diritto penale comprende anche delle norme collaterali alle stesse ovvero quelle che stabiliscono quando si può applicare la sanzione, come si applica e di che tipo di sanzione si tratta.
Il principio di legalità o di riserva di legge
È opportuno chiarire subito che quali siano i fatti da punire e le sanzioni a questi applicabili è decisione che spetta solo e soltanto alla legge. A riservare tale compito al potere legislativo è il principio di legalità, anche chiamato di riserva di legge, che vive nel nostro paese dai tempi dell’Illuminismo.
Nel nostro ordinamento tale principio è riconosciuto nel Codice Penale, nelle preleggi e nella Costituzione.
Nel codice penale ci sono due norme che coronano tale principio: l’articolo 1 e l’articolo 199. Il primo stabilisce che “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”. Il secondo che “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti”.
Nelle preleggi il principio di legalità è confermato dall’articolo 14. Questo recita: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.
Ed infine la Costituzione ha consolidato il principio nell’articolo 25, secondo comma, affermando che “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
La pena
Lo stato minaccia di punizione il soggetto che tiene un determinato comportamento previsto dal codice penale con l’inflizione di una pena. La pena è definibile dunque come un provvedimento che agisce in danno di chi lo subisce. Questo provvedimento comporta il passaggio per un percorso di sofferenza in cui il soggetto responsabile di un reato viene parzialmente o completamente privato di un proprio bene giuridicamente rilevante. Si pensi, ad esempio, alla libertà, alla vita, al patrimonio ecc.
La pena inoltre conserva un’altra funzione oltre a quella preventiva. Si tratta della funzione rieducativa riconosciuta dalla Costituzione all’articolo 27, comma 3. La norma in questione recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”
La pena viene irrogata da un’autorità giudiziaria a seguito dello svolgimento di un processo penale ovvero un insieme di attività che coinvolgono più soggetti. La pena inoltre divide i reati in due tipologie a seconda della sua forza di aggredire il bene giuridicamente rilevante leso: i delitti e le contravvenzioni.
I reati: delitti e contravvenzioni e le rispettive sanzioni penali
Il diritto penale è caratterizzato dalla presenza del “reato”. È dunque terminologicamente non corretto fare riferimento al “reato penale”: quando si parla di reato, questo non può che essere penale. Il diritto vigente quindi, non contempla alcun altro tipo di reato se non quello che abbia appunto rilevanza penale.
Il reato può essere definito come un fatto che la legge considera offensivo di un bene giuridico tutelato e che dunque è vietato e viene punito.
I reati si suddividono in contravvenzioni e delitti. Le prime sono le meno gravi e sono sanzionate con l’ammenda e l’arresto. I secondi sono più gravi e sono sanzionati con la multa e la reclusione. Tale distinzione ha importanti rilievi con particolare riferimento alla fase processuale disciplinata dal codice di procedura penale, ma anche alla possibilità di oblazione, od alle distinzioni di competenza per materia.
Il reato si riconosce e si distingue dagli illeciti civili ed amministrativi proprio per le sanzioni con cui viene punito. Si tratta delle pene e delle misure di sicurezza. Le sanzioni civili invece sono il risarcimento del danno e le restituzioni mentre quelle amministrative sono varie e per lo più applicate dalla pubblica amministrazione.
Differenza fra reato ed illecito civile
Il diritto penale a differenza del diritto civile non opera per la regolamentazione dei rapporti fra privati, ma disciplina le modalità sanzionatorie e di repressione di determinate fattispecie illecite (ritenute) particolarmente gravi da parte dello Stato. Differenza fra diritto penale e diritto civile
La scelta sul prevedere o meno che un determinato comportamento possa costituire o meno reato è sicuramente politica ed è fatta dal Legislatore. Il Codice della Strada ad esempio, all’articolo 186 sancisce come la guida in stato di ebbrezza, nel caso del superamento della soglia di 0,8 grammi di alcool per litro di sangue costituisca reato, mentre, al di sotto di questa soglia, rappresenti soltanto un illecito amministrativo, sanzionato con la sola sanzione amministrativa.
Differenza fra reato ed illecito amministrativo
La differenza non è affatto di poco conto in quanto commettendo un illecito amministrativo non si rivestirà mai la qualità di indagato (sottoposto ad indagini per la commissione di un illecito penale) né, tantomeno, di imputato (parte di un processo penale a cui viene contestata la commissione di un reato in seguito a rinvio a giudizio). Tali circostanze hanno rilievo soprattutto in materia di iscrizioni nel casellario giudiziale e di dichiarazioni sostitutive (ai sensi del D.P.R. 445/2000) con riferimento ai cosiddetti “precedenti penali” e, soprattutto, ai procedimenti penali in corso.
Appare evidente come sia socialmente considerato più grave essere stati oggetti di sanzioni penali quanto di sanzioni amministrative (come, ad esempio, quella del codice della strada per “divieto di sosta”).
La denuncia, la querela e le condizioni di procedibilità
Alcuni reati, sia delitti che contravvenzioni, sono procedibili a querela di parte. Il legislatore ha fatto sì che una cosiddetta “condizione di procedibilità” possa essere messa in mano dell’utente. Chi ad esempio sia stato vittima di un’ingiuria, di minaccia o di diffamazione avrà facoltà di proporre querela e far sì che lo Stato attraverso il proprio meccanismo processuale si attivi per l’afflizione di una pena a carico di chi ha commesso tale reato, e non solo, il codice di rito rende possibile che una fattispecie contemplata come reato, possa essere oggetto di valutazione anche con riferimento ai propri risvolti civilistici inerenti al risarcimento del danno, tramite la costituzione di parte civile.
Altri reati invece, quelli considerati dal legislatore più gravi, come ad esempio l’anatocismo bancario, sono procedibili d’ufficio. Significa che l’azione penale viene esercitata a prescindere dal fatto che la vittima voglia o meno procedere contro l’autore del reato. In questo caso il fatto illecito viene portato a conoscenza delle autorità tramite la denuncia.
Lo studio legale e l’avvocato penalista
Il diritto penale è sicuramente una materia delicata, che merita particolare attenzione tanto nella fase processuale che in quella preprocessuale. Lo studio legale opera con sapienza nel settore, mettendo a disposizione del cliente le proprie competenze maturate negli anni. Per una trattazione attenta di ogni circostanza rilevante dal punto di vista penale è possibile contattare lo studio tramite i moduli di contatto o telefonicamente.