La dispensa da collazione ereditaria – indice:
L’istituto della dispensa da collazione ereditaria trova il proprio espresso riferimento nell’articolo 737 del codice civile. Si tratta di un atto giuridico (più precisamente un negozio) attraverso il quale, nell’ambito di un contratto di donazione o di una donazione indiretta, il donante esonera il donatario dal conferire ad alcuni coeredi di quest’ultimo (coniuge, figli e loro discendenti) quanto donato in vita. È qualificato come negozio autonomo a causa di morte, pur essendo solitamente veicolato da un contratto. Gli effetti e la causa della dispensa trovano la propria fonte nell’apertura della successione del donante.
La forma della dispensa da collazione: in che atti
La dispensa da collazione può trovare la propria fonte in un contratto di donazione diretta o indiretta, oppure, meno frequentemente, in un testamento. La dottrina maggioritaria ritiene che sia anche possibile prevedere un atto autonomo di dispensa successivo alla donazione diverso dal testamento. Ciò in ragione della natura di “negozio autonomo” della dispensa.
Gli effetti della dispensa da collazione
Gli effetti dell’atto di dispensa sono quelli di escludere quanto donato dalla massa ereditaria da dividere fra figli e loro discendenti e coniuge del donante. La dispensa produce effetto nei limiti della quota disponibile: non potrà quindi ledere i diritti dei legittimari. Per la parte eccedente è discusso se la dispensa da collazione sia nulla oppura assoggettabile all’azione di riduzione.
Alcuni esempi
Per comprendere il significato della dispensa da collazione, si pensi alla circostanza in cui il de cuius – donante, padre di due figli e coniugato, titolare di un patrimonio complessivo del valore di 100, doni al proprio figlio maggiore un immobile del valore di 25, con dispensa da collazione. All’apertura della successione, in assenza di testamento, i due figli e la coniuge del donante, se accetteranno l’eredità, saranno eredi di un patrimonio relitto di 75, che divideranno in parti uguali (un terzo ciascuno secondo quanto disposto dall’articolo 581 del codice civile), 25 ciascuno dunque.
Cosa accadrebbe invece senza dispensa da collazione
In questa circostanza il figlio maggiore conseguirà un patrimonio complessivo di 50. 25 saranno conseguiti su quanto caduto in successione e 25 corrispondono al valore della donazione. Gli altri coeredi, e cioè la coniuge ed il secondogenito, viceversa, conseguiranno 25 ciascuno.
Senza dispensa da collazione: la differenza
Nell’ipotesi in cui invece il figlio maggiore, donatario, non sia dispensato dalla collazione, all’apertura della successione sarà tenuto a conferire ai coeredi, nella massa ereditaria, quando ricevuto per donazione, “ricostituendo” il patirmonio originario del valore di 100. In questo caso i tre coeredi, stante l’obbligo di collazione del primogenito, conseguiranno 33,33 ciascuno.
Quando è lesiva della legittima
Passiamo ora, modificando leggermente l’esempio di cui sopra, ad un’ipotesi di dispensa lesiva dei diritti di legittima. Nel caso in cui la donazione posta in essere a vantaggio del primogenito abbia un valore patrimoniale di 40, fermo restando il patrimonio complessivo di 100, la dispensa sarà parzialmente (per un valore di 15) inefficace. Secondo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 542 del codice civile, infatti, la disponibile, in caso di concorso di coniuge e due figli sarà di un quarto. Ciò determina che, in riferimento ad una donazione del valore di 40 su un patrimonio ereditario di 100, la dispensa non possa aver effetto che per un valore di 25. Per la parte eccedente di 15 la dispensa da collazione sarà nulla o riducibile tramite l’azione di riduzione. Il primogenito sarà quindi comunque tenuto a conferire ai coeredi il valore di 15.
Differenze con la dispensa da imputazione ex se
L’istituto della dispensa dall’imputazione ex se ha conseguenze completamente differenti rispetto a quello della dispensa da collazione. L’imputazione ex se trova la propria fonte all’articolo 564 del codice civile. Quando il legittimario è dispensato da imputazione ex se, secondo quanto disposto dal secondo comma dello stesso articolo 564, per agire in riduzione non sarà tenuto ad imputare alla sua porzione legittima le donazioni ed i legati fatti allo stesso.
La revoca della dispensa da collazione
Molto discussa è in dottrina la possibilità di revocare o meno una dispensa da collazione contenuta in un contratto di donazione, in un successivo atto unilaterale o in un testamento. La ricostruzione della dispensa come di atto negoziale autonomo avente natura “mortis causa” tende a far propendere la dottrina per la tesi affermativa. Stante la natura della dispensa dunque, si ritiene oggi per lo più possibile un atto unilaterale di revoca successivo ad un contratto di donazione, anche in un testamento.