Il divorzio breve – indice:
- Cos’è
- Tempi
- Tempi in caso di separazione giudiziale
- Effetti anticipati
- Documenti necessari
- Con figli minori
- Procedimento
- Senza avvocato
- Aspetti patrimoniali
- Costi
Il divorzio breve è stato introdotto con la legge numero 55 del 6 maggio 2015. Un provvedimento voluto dai “difensori” della famiglia e da coloro che cercavano di valorizzare le nuove unioni civili in attesa dello scioglimento del vincolo precedente. Il provvedimento ha modificato l’articolo 3 della legge sul divorzio (legge 898 del 1970) che con fatica aveva convinto sulla dissolubilità del vincolo matrimoniale. Oggi è dunque possibile sciogliere gli effetti civili del matrimonio in tempi molto brevi: vediamo come ed in base a che norme.
Cos’è il divorzio breve
Non si tratta di una vera e propria modalità “alternativa” rispetto al divorzio giudiziale o congiunto. Viene individuato nella riforma del diritto matrimoniale operata con la sopra citata legge numero 55 del 2015 che ha inciso sui termini di durata del procedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Il cuore della riforma si individua nell’articolo 1 di tale legge che ha modificato l’articolo 3 della legge 898/1970 nella parte in cui stabilisce i termini per poter divorziare. Nei prossimi paragrafi infatti verranno indicati i nuovi termini di divorzio breve dopo separazione consensuale e giudiziale.
Quanto invece al procedimento di breve durata tramite il quale è possibile ottenere il divorzio e la separazione “in poco tempo”, si parla invece della negoziazione assistita.
I tempi del divorzio breve in caso di separazione consensuale
Il numero 2), lettera b) del primo comma dell’articolo 3 della legge 898 del 1970 oggi prevede che, in caso di separazione consensuale, i coniugi possano addivenire al divorzio decorsi “sei mesi nel caso di separazione consensuale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile”.
Come chiarito dalla norma, i termini di decorrenza differiranno a seconda del tipo di procedimento utilizzato in sede di separazione. In caso di precedente negoziazione assistita ad esempio, i termini decorreranno dall’accordo di separazione. Il termine sarà breve anche nel caso dalla coppia siano nati figli: il procedimento non subirà aggravamenti.
I tempi in caso di separazione giudiziale
Leggermente più lunghi sono invece i tempi nel caso in cui il divorzio breve segua ad un procedimento di separazione giudiziale. La norma in questo caso prevede che “le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale”.
Anche in questo caso la presenza o meno di figli non inciderà in alcun modo sulla durata del procedimento di divorzio breve.
Se il procedimento contenzioso tuttavia è stato definito con “conclusioni conformi” può essere applicato il termine di sei mesi per il divorzio breve anche a seguito di separazione giudiziale. È quanto si ricava da una recente sentenza del Tribunale di Verona, la n. 761/2020. Il giudice in particolare spiega che la definizione della separazione a conclusioni conformi è via di definizione analoga a quella della trasformazione da separazione giudiziale in separazione consensuale ex articolo 711 del codice di procedura civile. Stabilisce inoltre il termine dal quale far decorrere i sei mesi affermando che “Né, una volta accreditata la teoria dell’equivalenza, ai fini del decorso del termine semestrale del divorzio, tra separazione personale trasformata in consensuale e separazione definita con sentenza a conclusioni conformi, si pongono problemi circa l’evenienza che il terminus a quo del detto decorso semestrale venga fatto coincidere con l’udienza presidenziale del giudizio originariamente “contenzioso” e non già con l’udienza cui le parti abbiano in concreto precisato le conclusioni congiunte”.
Gli effetti della separazione anticipati alla prima udienza presidenziale
La citata riforma del 2015 incide anche sul procedimento di separazione coniugale, anticipandone gli effetti. La legge numero 55 del 2015 modifica infatti anche l’articolo 191 del codice civile in tema di separazione. “La comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”. Non è dunque oggi più necessario attendere il termine del procedimento civile per ottenere lo scioglimento della comunione legale.
I documenti necessari per il divorzio breve
Veniamo ora agli aspetti più pratici del procedimento di divorzio, correlati alla documentazione da allegare al ricorso o agli atti relativi alla negoziazione assistita. Per dare seguito al divorzio breve saranno dunque necessari:
- La copia dell’atto integrale di matrimonio;
- Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia;
- Copia autentica del decreto di omologa o degli accordi autorizzati di negoziazione assistita;
- Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.
In presenza di figli minori o maggiorenni
Come detto, i tempi del procedimento non sono influenzati dalla presenza o meno di figli minori o economicamente non autosufficienti. In caso di negoziazione assistita però, gli accordi per essere efficaci necessiteranno dell’autorizzazione del Pubblico Ministero. Laddove i figli siano maggiorenni ed anche economicamente autosufficienti, per la negoziazione assistita non sarà necessaria una vera e propria autorizzazione del Pubblico Ministero.
Il procedimento di divorzio breve
Il procedimento in questione potrà essere fondamentalmente di due tipi: a mezzo di negoziazione assistita o mediante il deposito di un ricorso al tribunale. Quello di negoziazione assistita è sicuramente l’iter più snello e ha durata assai ridotta: dall’inizio alla fine dell’iter potrebbe passare poco più di un mese.
Il divorzio breve può essere richiesto con domanda individuale o su domanda congiunta.
Nel primo caso la procedura si apre con il deposito del ricorso presso il tribunale ex articolo 4 della legge 898/1970 e si sviluppa nelle due fasi: quella innanzi al presidente del tribunale, in cui avviene il tentativo di conciliazione dei coniugi, e quella davanti al giudice istruttore.
Quado il divorzio è richiesto su domanda congiunta il divorzio breve può avvenire con tre modalità:
- con la procedura ordinaria ex articolo 4 della legge sul divorzio nelle forme previste per il divorzio congiunto;
- mediante la procedura di negoziazione assistita ex articolo 6 del decreto legge 132/2014;
- avanti all’ufficiale di stato civile ex articolo 12 del decreto legge 132/2014 soltanto quando la coppia non ha figli minori, maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave.
Senza avvocato in comune
È possibile divorziare senza l’assistenza dell’avvocato in Comune ma solo a determinate condizioni:
- Dalla coppia non devono essere nati figli che non siano economicamente non autosufficienti;
- Dagli accordi di divorzio non devono discendere trasferimenti di diritti patrimoniali.
In tribunale non è possibile divorziare senza l’assistenza dell’avvocato.
Gli effetti del divorzio breve sugli aspetti patrimoniali della vita post coniugale
La riforma sul divorzio breve avrebbe potuto incidere, oltre che sul tempo intercorrente tra la separazione e il divorzio, anche sugli aspetti patrimoniali della vita post coniugale. Ci si riferisce ad esempio all’assegno di mantenimento e a quello di divorzio. I diversi presupposti e il fine di tali prestazioni sono invece rimasti immutati.
L’assegno di mantenimento è rimasto un contributo, sotto forma di prestazione pecuniaria periodica, che il coniuge economicamente più forte deve corrispondere al coniuge economicamente più debole in sede di separazione. Viene determinato dal giudice con la sentenza di separazione e calcolato in base ai redditi dei coniugi.
L’assegno divorzile invece è l’assegno periodico che il giudice che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone a carico di un coniuge a favore dell’altro che non abbia mezzi adeguati per vivere o che non sia oggettivamente in grado di procurarseli.
Il divorzio breve infine non ha effetti né sulla pensione di reversibilità né sulle quote di trattamento di fine rapporto.
I costi del divorzio breve
I costi del procedimento di divorzio variano a seconda delle modalità scelte dai coniugi. Nel caso di negoziazione assistita (la modalità più economica e di breve durata), ad esempio, i costi possono superare di poco i mille euro complessivi. Nel caso di divorzio giudiziale viceversa, i costi variano da 1500 ad oltre 3000 euro.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio