L’invalidità della donazione – indice:
In un recente approfondimento abbiamo avuto modo di occuparci lungamente della donazione, definendola come un contratto con il quale una parte (donante) trasferisce un bene patrimoniale o un diritto ad un’altra parte (donatario) in spirito di liberalità.
In quella occasione abbiamo altresì rammentato come l’oggetto della donazione possa comprendere tutti i beni presenti del donante e non quelli futuri, e come la causa che fa scaturire la donazione sia rappresentata dalla spontanea volontà del donante di arricchire l’altra parte contrattuale.
Requisiti di capacità e di forma
Abbiamo inoltre evidenziato come il codice civile richieda al donante la piena capacità di poter disporre dei propri beni (ovvero, la capacità di agire) e che, in merito alla capacità di ricevere, il codice statuisce come la donazione possa essere effettuata anche ai nascituri, pur se non ancora concepiti. La legge consente inoltre anche alle persone giuridiche di fare donazioni e di riceverle.
Per quanto poi riguarda la forma delle donazioni, fatta eccezione per quelle di valore modico, la forma prescritta dal codice è l’atto pubblico, redatto da un notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato a attribuire al documento una pubblica fede. La legge richiede altresì che sia rogata alla presenza di due testimoni.
Cerchiamo ora di compiere un ulteriore passo in avanti sul tema, individuando quali siano i profili di inadempimento e di invalidità della donazione.
Inadempimento della donazione
La donazione è un contratto non certo privo di effetti, anche di lungo termine. Di fatti, con tale contratto, il donante, intuibilmente, si obbliga a eseguire la donazione. Chi la riceve (il donatario) assumerà l’obbligo di prestare gli alimenti al donante nel caso in cui questi si venga a trovare in stato di bisogno. La sola eccezione è quella dell’art. 437 del codice civile, cioè che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o rimuneratoria (quella fatta per riconoscenza o in considerazione di meriti del donatario o per remunerarlo per un servizio reso o promesso).
Valutata la natura gratuita dell’atto donativo, l’inadempimento del soggetto donante nei confronti degli obblighi derivanti dalla donazione viene comunque ricondotto dal legislatore all’interno di un ambito sicuramente meno rigoroso rispetto a quello che è previsto per ogni altro tipo di contratto. Nella specie, il codice limita infatti la responsabilità del donante, per l’inadempimento o il ritardo nell’eseguire il contratto, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave ex art. 789 c.c..
In linea con quanto sopra è anche la disciplina della garanzia per evizione (quando, cioè, un terzo fa valere il suo diritto di proprietà sulla cosa venduta e la sottrae a colui che l’ha comprata): mentre nella generalità dei negozi si intende come un effetto naturale, nella donazione occorre che sia espressamente promessa. Se invece non è esplicitamente promessa, il donante risponderà solamente se è in dolo o se si tratta di donazioni modali o remuneratorie. In maniera analoga, anche la responsabilità del donante per i vizi della cosa sussiste soltanto in caso di patto speciale o dolo del medesimo.
Invalidità della donazione
Giungiamo infine a occuparci brevemente dell’invalidità, per la quale il codice civile contempla due ipotesi: l’annullabilità per i vizi meno rilevanti e la nullità per quelli ritenuti più gravi.
Annullabilità della donazione
Nel dettaglio, l’annullabilità per i vizi meno rilevanti può farsi valere attraverso l’esperimento dell’azione di annullamento, entro il termine di cinque anni, se viene reputato viziato uno o più degli elementi essenziali della donazione.
Nullità della donazione
La nullità per i vizi ritenuti più gravi può invece essere fatta valere in qualsiasi momento e da chiunque, considerato che viene intesa come la conseguenza dei vizi estremamente gravi come la mancanza di uno o più degli elementi essenziali, l’illiceità della causa, l’illiceità, impossibilità o indeterminabilità dell’oggetto, o ancora il contrasto con una norma imperativa.