L’apertura della successione – indice:
- Quando è successione
- I chiamati e gli eredi
- Il possesso dei beni ereditari
- Accettazione e rinuncia
- Comunione ereditaria
- Divisione ereditaria
Agli articoli 456 e seguenti del codice civile, nel secondo libro, trova compiuta disciplina la fase inerente all’apertura della successione, quanto cioè si verifica in diritto quando una persona fisica cessa di vivere. È evidente dunque che il legislatore nel libro secondo del codice civile abbia attenzione soltanto alla successione delle persone fisiche.
Quando può parlarsi di successione: persone fisiche e non giuridiche
La liquidazione e quindi la cessazione di una persona giuridica, creazione del diritto, trova una disciplina diversa a seconda della natura della stessa. Nel caso di persona giuridica si parla di fase liquidativa e non di successione ereditaria. Viceversa una persona giurica può succedere ad una persona fisica. Ai sensi dell’articolo 473 del codice civile infatti, tanto le società, quanto associazioni e persone giuridiche senza scopo di lucro, possono essere chiamate per successione testamentaria ad un’eredità. In un testamento è possibile dunque nominare erede un’associazione o una società.
Differenze fra chiamati all’eredità ed eredi
Ai fini della trattazione della fase successoria è importante dare una definizione della posizione di chiamati e di eredi:
– I primi sono coloro che, in seguito all’apertura della successione, pur avendo un’aspettativa sulla posizione giuridica del defunto, o perché chiamati a succedere per testamento (istituiti nello stesso), o perché prossimi congiunti del defunto, non abbiano ancora perfezionato un’accettazione né espressa né tacita.
– Gli eredi viceversa sono tali soltanto al compimento di un atto di accettazione dell’eredità espressa o tacita.
All’apertura della successione, successivamente alla pubblicazione del testamento, si dà luogo alla dichiarazione di successione.
Il possesso dell’eredità all’aperture della successione, l’accettazione presunta, espressa e tacita
Diverse e compiutamente previste dal legislatore sono le circostanze che si possono verificare all’apertura di una successione a seconda che i chiamati a succedere siano o meno nel possesso dei beni ereditari.
I chiamati possessori dei beni del defunto: i termini
Può accadere, in primo luogo, che l’eredità del defunto sia nella materiale disponibilità dei propri stretti congiunti o chiamati istituiti per testamento: si pensi alla circostanza che il defunto vivesse nell’immobile di proprietà assieme ai propri figli. I chiamati che si trovino nel possesso dei beni ereditari avranno dei poteri amministrativi riconosciuti dall’articolo 460 del codice civile. Questi poteri non potranno tuttavia far disporre ai chiamati dei beni ereditari in difetto di autorizzazione giudiziale.
Un atto dispositivo degli stessi in difetto di autorizzazione avrà l’effetto di perfezionare un’accettazione tacita dell’eredità. Il legislatore prevede al fine di garantire un rapido compiersi della fase successoria che, decorsi tre mesi dalla morte del defunto, i chiamati all’eredità nel possesso dei beni ereditari (nell’esempio di sopra i figli conviventi con il genitore nel di lui immobile) diventino eredi puri e semplici (articolo 485 del codice civile). Decorsi dunque tre mesi dall’apertura della successione, in presenza di chiamati possessori, si perfeziona una cosiddetta “accettazione presunta dell’eredità”.
I chiamati possessori eredi senza accettazione
I chiamati, decorso tale termine, diventano dunque eredi anche in difetto di un atto di accettazione espressa, e non hanno più il diritto di rinunciare all’eredità, né il diritto di accettare l’eredità con il cosiddetto “beneficio d’inventario”, un istituto che permette di succedere senza rispondere di quella parte degli eventuali debiti che eccedano l’attivo ereditario. È possibile ai sensi dell’articolo 476 del codice civile, tuttavia, che i chiamati all’eredità perfezionino un’accettazione tacita prima del termine dei tre mesi dall’apertura della successione, compiendo un atto che persupponga necessariamente “la volontà di accettare” e che non avrebbero dil diritto di fare se non nella qualità di eredi.
Si pensi all’ipotesi in cui i figli di cui all’esempio sopra fatto, dopo pochi giorni dalla morte del genitore, vendano alcuni libri della biblioteca dello stesso. Anche in quest’ultimo caso i figli decadranno dal beneficio d’inventario nonché dalla possibilità di rinunciare validamente all’eredità loro devoluta dal genitore. La fase precedente ad un’accettazione tanto tacita quanto espressa è chiamata “vacanza ereditaria”: si parla dunque di “eredità vacante”.
Quando non ci sono chiamati nel possesso dei beni: il termine
Una seconda ipotesi che può verificarsi è che all’apertura della successione non vi sia alcun chiamato possessore dei beni del defunto. In questo secondo caso i chiamati non possessori hanno il diritto di accettare l’eredità. Tale diritto si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. Ai sensi dell’articolo 481 del codice civile, è però possibile che chiunque vi abbia interesse faccia apporre dal giurice un termine più breve per far accettare o rinunciare validamente all’eredità il chiamato.
Si parla in questo caso di “actio interrogatoria” ed il termine più breve avrà la natura di termine di decadenza. L’assenza di eredi possessori, inoltre, ai sensi dell’articolo 528 del codice civile, dà la possibilità alle persone interessate di far nominare un curatore dell’eredità giacente. Quest’ultimo è un soggetto che ha un potere analogo a quello dei chiamati all’eredità ai sensi dell’articolo 460 del codice civile, ma che non potrà accettare l’eredità in nome e per conto dei chiamati. Questi dovrà limitarsi ad amministrare l’eredità, liquidare i creditori dell’eredità e redigere l’inventario. In presenza di un curatore dell’eredità si potrà parlare di “eredità giacente”.
Accettazione espressa dell’eredità e rinuncia
Il legislatore prevede anche la possibilità di perfezionare un’accettazione espressa, mediante dichiarazione da rendersi per atto pubblico o scrittura privata autenticata; tale accettazione potrà essere semplice e beneficiata. L’accettazione con beneficio d’inventario, come già precisato, determina che gli eredi rispondano dei debiti del defunto nei limiti dell’attivo dallo stesso lasciato.
Rinuncia all’eredità
Entro il termine prescrizionale di dieci anni in cui è possibile accettare espressamente, fatto salvo in cui non si sia perfezionata un’accettazione presunta (per i chiamati possessori al decorso dei tre mesi) o tacita, i chiamati avranno la possibilità di rinunciare all’eredità; la rinuncia tuttavia non preclude la possibilità di accettare espressamente, fintantoché non sia intervenuta un’accettazione da parte di un soggetto che fosse chiamato in subordine. La rinuncia, a differenza dell’accettazione potrà soltanto essere espressa.
La comunione ereditaria
L’accettazione da parte di più chiamati determinerà poi l’instaurarsi di una “comunione ereditaria”: i vari eredi saranno dunque titolari dei diritti successori trasmessi dal defunto, ma limitatamente alla quota in cui lo stesso li ha istituiti per testamento, o la quota che è stabilita per legge in caso di successione legittima (da non confondersi con la successione dei legittimari), ai sensi degli articoi 565 e seguenti del codice civile. Proporzionalmente alle quote in cui sono stati istituiti risponderanno poi dei debiti ereditari, ai sensi degli articoli 752 e 754 del codice civile. Nei rapporti con i creditori la responsabilità sarà inderogabilmente parziaria e proporzionale alle quote di istituzione. Nei rapporti interni fra coeredi il testatore (qualora il defunto abbia fatto testamento) potrà aver dato disposizioni diverse ma con mera efficacia fra coeredi e non verso i creditori.
La divisione ereditaria
Da sottolinearsi come lo scioglimento della comunione ereditaria e l’assegnazione a ciascun erede dei beni in piena titolarità, potrà avvenire soltanto con un formale atto di divisione ereditaria. Il testatore può tuttavia prevenire l’instaurarsi di tale comunione mediante una divisione testamentaria, ai sensi degli articoli 734 e seguenti del codice civile.
L’apertura della successione e le fasi intercorrenti fra la stessa, la redazione dell’inventario, l’accettazione espressa o tacita e la divisione, sono particolarmente delicate. Il legislatore attribuisce delle conseguenze chiare ed univoche anche al verificarsi di atti e comportamenti che possono sembrare banali. Si pensi a tal proposito alle conseguenze derivanti da un’accettazione tacita di un’eredità passiva e al danno economico che l’erede può avere in seguito ad una mancata rinuncia all’eredità nel termine dei tre mesi dall’apertura della successione. Per questo motivo, nella circostanza in cui si abbia il sentore che sull’eredità gravino debiti superiori all’attivo è sempre opportuno agire con cautela ed evitare di porre in essere atti che abbiano ad oggetto diritti successori.