L’eredità giacente – indice:
- Cos’è
- Giacente e vacante
- Effetti sul chiamato
- La figura del curatore
- Beni mobili e immobili
- La cessazione
Ai sensi del primo comma dell’articolo 528 del codice civile: “Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità“.
C’è un periodo di tempo tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità in cui i beni ereditari devono essere tutelati nell’interesse di chi sarà di questi destinatario. Ciò può essere fatto dal chiamato che è nel possesso dei beni ereditari ma costui può anche disinteressarsene non avendo nessun obbligo di farlo oppure non accettare l’eredità.
Al legislatore preme tuttavia che sia sempre assicurata una tutela del patrimonio ereditario. A tal scopo ha inserito questa norma che prevede appunto che si nomini, d’ufficio o istanza di parte, un curatore che amministri l’eredità giacente.
Cos’è l’eredità giacente
Si ha eredità giacente in quel periodo di tempo che intercorre tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità. La legge non fornisce una definizione di eredità ma ne delinea solo i presupposti. Presupposto fondamentale dell’istituto pertanto è che la possibilità di accettare l’eredità non sia venuta meno. L’impossibilità di accettare può dipendere dalla mancanza di chiamati ovvero dal fatto che ci siano dei chiamati ma questi abbiano perso il diritto di accettare. Ad esempio perché hanno rinunciato all’eredità oppure perché si è prescritto o sono decaduti dal diritto.
La dottrina e la giurisprudenza più autorevoli ritengono che l’eredità giacente si abbia solo nell’ipotesi di cui all’articolo 528 del codice civile. Non è stata sufficientemente accreditata l’opinione di chi ha inteso la nozione di eredità giacente in senso lato ricomprendendovi alcuni casi solo perché il codice civile prevede che all’amministrazione dell’eredità si applichino le regole previste per il curatore dell’eredità.
Quando si ha eredità giacente
In base alla suddetta nozione legislativa si individuano tre presupposti dell’eredità giacente:
- che non sia stata ancora accettata l’eredità;
- che non ci sia possesso dei beni ereditari;
- sia stato nominato un curatore dell’eredità.
La possibilità di accettare l’eredità è presupposto fondamentale per l’esistenza dell’eredità giacente. Il chiamato infatti deve non aver ancora esercitato il suo diritto di accettare che deve sussistere fino a che il curatore completa il suo ufficio. All’atto dell’accettazione dell’ultimo chiamato infatti il ruolo del curatore viene meno non essendo più necessario. Sarà infatti il nuovo titolare a doversi attivare per la conservazione e l’amministrazione dell’eredità.
Come secondo presupposto il chiamato non deve essere nel possesso dei beni ereditari. È sufficiente anche la mera detenzione ad escludere l’esistenza dell’eredità giacente. Fra il chiamato e i beni ereditari dev’esservi una relazione concreta e materiale affinché vi sia possesso che esclude l’eredità giacente. Non è sufficiente la mera situazione di fatto derivante dal rapporto giuridico ma priva di quella “materiale apprensione” citata dall’articolo 460 del codice civile sui poteri del chiamato prima dell’accettazione dell’eredità.
Con la nomina del curatore si ha l’effetto costitutivo dell’eredità giacente. Solo con tale presupposto dunque l’eredità diventa giacente in quanto viene sottratto al chiamato il potere di amministrarla.
Eredità giacente ed eredità vacante
Si è detto come l’eredità è giacente quando il chiamato non la accetta ma ha la possibilità di farlo. Al contrario si parla di eredità vacante quando l’eredità non può più essere accettata. Tale ipotesi si verifica in particolare quando:
- non ci sono chiamati all’eredità né testamentari né legittimi;
- i chiamati all’eredità ci sono ma non possono accettare perché il loro diritto si è prescritto o è decaduto oppure hanno rinunciato all’eredità.
Per la tutela di creditori e legatari in caso di eredità vacante la successione continua con l’istituzione della Stato quale erede allo stesso modo di come ai sensi dell’articolo 827 del codice civile i beni che non appartengono a nessuno (vacanti) diventano di proprietà dello Stato.
Gli effetti dell’eredità giacente sul chiamato
Dalle norme del codice civile si ricavano tre effetti negativi dell’eredità giacente sul chiamato. Si tratta in particolare di:
- l’effetto di cui all’ultimo comma dell’articolo 460 del codice civile secondo cui il chiamato non può compiere azioni possessorie, atti conservativi, di vigilanza o di amministrazione temporanea dal momento in cui viene nominato un curatore dell’eredità. Non avrebbe senso consentirgli di compiere tali atti dal momento in cui la nomina del curatore è stata una diretta conseguenza della sua precedente inerzia. Il suo attivarsi infatti sarebbe soltanto di intralcio all’attività del curatore;
- l’impossibilità di iscrivere ipoteche giudiziali sui beni ereditari ai sensi dell’articolo 2830 del codice civile. Tale norma è stata posta a tutela della parità di trattamento dei creditori del de cuius. Non essendovi ancora eredi, infatti, non possono esservi loro creditori e pertanto il riferimento è ai creditori del defunto;
- nel caso di liquidazione dell’eredità ai sensi degli articoli 498 e seguenti del codice civile l’impossibilità di promuovere procedure esecutive sui beni dell’eredità ad istanza dei creditori.
Il curatore dell’eredità giacente
Tale figura costituisce il perno della disciplina dell’eredità giacente. La sua nomina viene pronunciata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, d’ufficio oppure su istanza di parte. Non può essere nominato curatore il chiamato all’eredità: costui è invece il soggetto che ha determinato la necessità di nominare un curatore a causa della sua inerzia.
La nomina viene effettuata con decreto del tribunale che dev’essere, a cura del cancelliere “pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni” ai sensi del secondo comma dell’articolo 528 del codice civile.
Che cosa fa
Come stabiliscono gli articoli 529, 530 e 531 del codice civile il curatore, dopo aver prestato giuramento ai sensi dell’articolo 193 delle disposizioni attuative al codice di procedura civile, si occupa di:
- effettuare alcune operazioni preliminari quali la redazione dell’inventario, nelle stesse modalità previste dal codice civile per la redazione dell’ inventario nell’accettazione beneficiata e secondo le norme del codice di procedura civile, e il compimento di atti urgenti;
- esercitare e promuoverne le ragioni dell’eredità e rispondere alle istanze proposte contro la medesima. Il curatore ha pertanto la legittimazione processuale sia attiva che passiva nel perseguimento degli scopi per cui dura il suo ufficio;
- amministrare l’eredità, sotto la vigilanza e con l’autorizzazione del tribunale, ponendo in essere sia gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili;
- rendere il conto della propria gestione;
- pagare i debiti ereditari su autorizzazione del tribunale, salvo i creditori e i legatari facciano opposizione. In tal caso, ai sensi del secondo comma dell’articolo 529, il curatore“non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti”.
- eseguire la dichiarazione di successione per la liquidazione delle imposte dovute.
L’istanza di nomina
Le persone interessate alla nomina del curatore possono essere:
- i chiamati non in possesso dei beni ereditari;
- i chiamati in subordine;
- i legatari;
- i creditori ereditari;
- i creditori del chiamato;
- i chiamati possessori pro quota e i coeredi se si ammette la giacenza pro quota.
Ciascuno di questi soggetti può fare istanza di nomina del curatore non prevedendo la legge alcun limite di legittimazione.
La vendita di beni mobili e immobili
Il curatore dell’eredità giacente ha il potere di compiere atti dispositivi. Fra quelli più rilevanti ci sono la vendita dei beni mobili e immobili del patrimonio ereditario. Tali atti seguono le regole previste dal codice di procedura civile ed in particolare:
- l’articolo 783, primo comma, per quanto riguarda la vendita di beni mobili. La norma dispone che “La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti”.
- il secondo comma dello stesso articolo che invece dispone che “La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente“.
Fra gli atti dispositivi non consentiti al curatore invece vi sono l’accettazione e la rinuncia dell’eredità.
Quando cessa
Ai sensi dell’articolo 532 del codice civile: “Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l’eredità è stata accettata“. Come si diceva in precedenza, quando l’ultimo chiamato accetta l’eredità non vi è più più un’utilità all’esistenza del curatore. La sua carica pertanto cessa in quanto a questi si sostituisce il nuovo titolare dei beni ereditari. Tale momento coincide con la cessazione della giacenza. Ma questo è solo una delle cause di cessazione delle funzioni del curatore (e dunque della giacenza). Ce ne sono altre due ed in particolare:
- l’esaurimento dell’attivo, cioè quando mancano beni ereditari. Se mancano infatti non ha più alcun senso il ruolo stesso di curatore;
- se i chiamati rinunciano all’eredita e questa viene devoluta allo Stato.
La curatela cessa senza che vi sia la necessità di un atto giudiziario che ne dichiari la cessazione. Il curatore ignaro dell’accettazione dell’eredità infatti potrebbe continuare a svolgere il suo ufficio. In tal caso sono previste delle tutele per i terzi per cui gli atti compiuti dal curatore dopo l’accettazione dell’eredità. Tali atti sono validi e vincolano gli eredi. Per analogia infatti si applica l’articolo 1729 sul mandato secondo cui “Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi”.
Non si ha invece cessazione della giacenza nei casi in cui il curatore abbandona il suo ufficio. Ciò può accadere nelle seguenti ipotesi:
- quando muore;
- se gli viene revocato l’incarico;
- se rinuncia all’incarico;
- quando diviene incapace di adempiere alle sue funzioni.
In tali casi il tribunale provvede alla sua sostituzione.