Come sbloccare i soldi del defunto – indice:
Quando un proprio caro passa a miglior vita, i conti e i depositi a lui intestati presso gli istituti di credito vengono bloccati a far data dalla notizia della morte. Ma in che modo è possibile sbloccarli e, in qualità di erede, riscuotere le somme di cui si ha diritto?
Comunicare alla banca la morte e l’apertura della successione
La prima cosa da fare all’apertura delle successione è, intuibilmente, comunicare la morte dell’intestatario all’istituto di credito presso il quale avete notizia dell’esistenza di conti intestati al de cuius. La banca procederà a un blocco cautelativo, che diverrà “definitivo” nel momento stesso in cui verrà presentato il certificato di morte (ottenibile al Comune). A quel punto, però, non sarete in grado di “sbloccare” i fondi fino a quando non presenterete all’istituto di credito un dossier di documenti che vi permetterà di chiudere la pratica con la banca.
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I documenti da presentare alla banca per la successione del conto corrente
Oltre al certificato di morte, occorrerà presentare alla banca:
- Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Copia conforme del verbale di pubblicazione o di attivazione del testamento, nell’ipotesi vi sia testamento;
- Dichiarazione di successione o certificato di eseguita dichiarazione e di pagamento dell’imposta, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, all’interno della quale si possa evincere in modo chiaro il dettaglio dei beni e dei valori dichiarati (tra cui deve, naturalmente, esser presente anche il conto bancario).
Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
Non tutte le banche seguono un percorso omogeneo quando cercano di valutare con attenzione la pratica di successione. Ne consegue che mentre alcuni istituti di credito potrebbero domandare un atto di notorietà all’interno del plico di documenti obbligatoriamente da reperire per poter sbloccare i fondi. Altri potrebbero accontentarsi di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ma con quali differenze?
L’atto di notorietà
Cominciamo con il ricordare che l’atto di notorietà è un atto pubblico reso davanti al Notaio (attestazione notarile) o dinanzi al Cancelliere del Tribunale (attestazione giudiziaria). Con questo due deponenti estranei alla successione assumono la responsabilità di quanto attestato in merito alla devoluzione dell’eredità. Oltre alla dichiarazione di estraneità dei deponenti alla successione, e alla pronuncia esplicita della formula di giuramento, l’attestazione conterrà la data e il luogo del decesso del de cuius, i suoi dati anagrafici, il luogo dell’ultimo domicilio e della residenza abituale e. Nell’ipotesi in cui non esista testamento, l’elenco degli eredi legittimi, con i dati anagrafici completi.
Quando c’è un testamento
Se invece esiste testamento, la dichiarazione dovrà riportare altresì gli estremi di pubblicazione di questo documento, l’elencazione dei soggetti che vengono indicati come eredi nel testamento, l’elenco degli eredi legittimi nell’ipotesi in cui il testatore non abbai disposto di tutti i suoi beni, l’eventuale esistenza di eredi legittimari non contemplati nel testamento, la dichiarazione che il testamento regolante la successione è l’ultimo valido e che contro lo stesso non sono prestate impugnazioni.
Contenuto dell’attestazione
L’attestazione dovrà inoltre indicare che non vi sono altri soggetti che hanno diritto all’eredità all’infuori di quelli elencati in precedenza, che gli eredi hanno capacità di agire e che fra il de cuius e il congiunte superstite non è intervenuta sentenza passata in giudicato di separazione con addebito o sentenza di divorzio o, comunque, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento dell’unione, e che tra gli stessi sussisteva il regime patrimoniale legale della comunione dei beni/separazione dei beni.
Contenuto della dichiarazione sostitutiva
Di contro, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è una dichiarazione resa e sottoscritta dallo stesso interessato. Qui si attestano i fatti che riguardano la devoluzione dell’eredità. La sua sottoscrizione è autenticata alternativamente da cancelliere del Tribunale o da notaio o da segretario comunale, o altro funzionario comunale incaricato dal Sindaco. La stessa conterrà poi le indicazioni specificate per l’atto notorio.
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