L’esclusione del socio di Srl – indice:
- Cos’è
- Il socio moroso
- Le ipotesi dell’atto costitutivo
- Come funziona
- Rimborso della quota
- Opposizione all’esclusione
L’esclusione del socio nelle società a responsabilità limitata è una delle cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad una parte. Il socio viene escluso quando non adempie l’obbligazione di conferimento in denaro o in natura o quando si verificano una delle fattispecie di giusta causa previste dall’atto costitutivo. Al socio escluso viene rimborsata la quota di partecipazione proporzionalmente al patrimonio della società.
Cos’è l’esclusione del socio di Srl
L’esclusione del socio di srl è una procedura che consente alla società di porre fine coattivamente al rapporto con un un socio al verificarsi di determinate ipotesi. Danno luogo ad esclusione:
- la mancata esecuzione dei conferimenti di cui all’articolo 2466 del codice civile;
- le ipotesi previste dall’atto costitutivo secondo quanto affermato dall’articolo 2473-bis del codice civile.
L’esclusione del socio moroso
Con riguardo alla prima ipotesi l’articolo 2466 sulla “mancata esecuzione dei conferimenti” si riferisce a qualsiasi natura di conferimento, denaro, natura, crediti o qualsiasi altro genere. Prima di procedere all’esclusione per la seguente causa, tuttavia, gli amministratori della società devono provvedere con diffida a riscuotere il conferimento. La diffida prevederà un termine di 30 giorni per adempiere.
Solo decorso inutilmente tale termine e valutata negativamente l’ipotesi di procedere con l’azione esecutiva gli amministratori della società possono vendere la quota del socio moroso agli altri soci in misura proporzionale alle loro partecipazioni. L’articolo 2466, riformulato nel 2003, precisa che “la vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto.”
Il socio moroso pertanto si assume il rischio che non ci siano compratori della sua quota.
Gli altri soci, come già detto, partecipano alla vendita in misura proporzionale alla quota posseduta. Qualora non vi siano offerte di acquisto la quota è venduta all’incanto e in extrema ratio la società ha l’obbligo di escludere il socio. L’articolo in esame infatti recita che “se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse”.
Gli altri soci, infine, “trattengono le somme già riscosse e riducono il capitale in misura corrispondente”.
Le ipotesi di esclusione del socio di Srl previste nell’atto costitutivo
L’articolo 2473-bis introdotto dal decreto legislativo numero 6 del 2003 ha attribuito alle parti sociali la possibilità di stabilire convenzionalmente alcune situazioni che possano dar luogo all’esclusione di un socio. Tali situazioni devono essere indicate nell’atto costitutivo.
Con linguaggio tecnico si tratta di ipotesi di giusta causa di esclusione che devono essere tassativamente precise e determinate. Non hanno valore le ipotesi generiche o la cui specificazione è rimessa ad un momento successivo, ad esempio in fase di delibera di esclusione. Sul punto si riporta il testo di una decisione del tribunale di Torino del 2005 che ha ritenuto “legittimo modificare l’atto costitutivo di Srl al fine di introdurre ipotesi di esclusione del socio diverse da quella prevista dall’articolo 2466 del codice civile, ma è necessario che la causa di esclusione sia specifica ai sensi dell’articolo 2473-bis del codice civile e non contraria a disposizioni di legge”.
Essendo discutibile l’applicazione alle ipotesi di giusta causa di esclusione del socio dalla Srl delle norme previste per le società di persone (articolo 2286 e 2288 codice civile) si ritiene giusta causa di esclusione del socio di Srl un comportamento attinente alla sua sfera personale manifestamente scorretto e dannoso all’attività della società.
La valutazione di ipotesi di giusta causa dunque può essere rimessa alla discrezionalità dei soci.
Ipotesi di giusta causa di esclusione
Possono integrare giusta causa di esclusione del socio le seguenti circostanze:
- se il socio diviene incapace allo svolgimento della prestazione oggetto del conferimento sociale;
- viene condannato penalmente;
- non esegue volontariamente le prestazioni oggetto del conferimento;
- perde l’abilitazione professionale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del conferimento;
- svolge un’altra attività in concorrenza con quella della società;
- è sistematicamente assente alle assemblee sociali;
- utilizza le risorse monetarie e non della società per il soddisfacimento personale.
Come funziona l’esclusione del socio di Srl?
Con il provvedimento di esclusione, lo abbiamo già accennato, si applicano le norme previste per il recesso del socio.
La legge non individua nessun organo preposto ad assumere la decisione di esclusione di un socio, né il procedimento da seguire. Si rimanda pertanto all’atto costitutivo l’attribuzione di tale potere e le regole da rispettare per la procedura. Nel silenzio dello statuto in merito alla competenza sulla decisione di esclusione del socio, parte della dottrina ritiene che questa vada attribuita ai soci, con o senza organo assembleare, altra parte agli amministratori.
Se il potere di esclusione viene attribuito all’assemblea dei soci, la delibera viene presa con il voto della maggioranza di questi, secondo le regole sulle società di persone, o con maggioranze diverse stabilite nello statuto. Ricordiamo che la norma che disciplina il procedimento di esclusione per le società di persone è l’articolo 2287 del codice civile. Questo afferma infatti che: “L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro”. Il socio da escludere, va comunque convocato in assemblea, ma la sua presenza non deve essere contata nel computo della maggioranza.
Se invece la decisione di escludere il socio viene rimessa agli amministratori vanno seguite le regole di cui all’articolo 2475 del codice civile.
Il rimborso della quota del socio escluso
Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua quota di partecipazione secondo quanto previsto dall’articolo 2473 del codice civile per l’ipotesi di recesso. La norma, fra le modalità, prevede solo in via residuale che il rimborso della quota avvenga tramite riduzione del capitale. La quota deve essere rimborsata nel termine di 180 giorni dal giorno in cui gli viene comunicata l’esclusione. Le modalità di rimborso sono stabilite dall’articolo 2473 del codice civile nella forma dell’acquisto da parte degli altri soci o di terzi con completa facoltà di disporre della quota da parte degli amministratori. Il rimborso in alternativa può avvenire mediante l’utilizzo di riserve disponibili o, come già accennato, con la riduzione del capitale applicando la disciplina prevista all’articolo 2482 del codice civile. Non è necessario il consenso del socio escluso a riguardo.
Particolarmente rilevante in tema di rimborso della quota del socio è una sentenza del Tribunale di Lucca del 2005. Questa ha dichiarato illegittima una clausola dello statuto che preveda, in caso di esclusione del socio, il rimborso della quota in relazione al valore del patrimonio sociale risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, escluse le plusvalenze maturate dalla società. La ragione di tale decisione sta nel fatto che una clausola di tale portata si troverebbe in contrasto con il modello legale previsto dall’articolo 2473 bis del codice civile.
Cosa può fare il socio escluso
Al socio escluso, assente alla riunione decisiva della sua esclusione, deve essere comunicato il suo destino con comunicazione motivata che non richiede particolari formalità. L’importante è che sia idonea a rendere conosciuta al socio la sua sorte. La data in cui viene comunicata l’esclusione ne conferisce operatività decorsi 30 giorni dalla stessa (articolo 2287 codice civile).
Il socio in disaccordo con la decisione di esclusione presa nei suoi confronti può impugnarla rivolgendosi al giudice o all’organo collegiale indicato nell’atto costitutivo. Tale diritto spetta al socio nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esclusione (articolo 2287 secondo comma). Se però la decisione si assume con delibera dell’assemblea dei soci il termine è più ampio. Il Tribunale di Napoli ha consolidato nel 2009 l’idea che “in assenza di specifica previsione statutaria, il socio escluso da una srl con deliberazione dell’assemblea può opporsi all’esclusione impugnando la deliberazione nel termine di 90 giorni previsto dall’articolo 2479 del codice civile”.
Il procedimento di esclusione in caso di impugnazione può essere sospeso (cioè viene sospesa l’efficacia della delibera di esclusione) se lo ordina il giudice o se è prevista una clausola compromissoria che investa il collegio adito di pronunciarsi sulla sospensione.