L’esecutore testamentario – indice:
L’istituto dell’esecutore testamentario è disciplinato agli articoli 700 e seguenti del codice civile. Il testatore nomina proprio esecutore testamentario una persona di sua fiducia, a cui affida il compito di dare puntuale esecuzione alle volontà come espresse nel testamento. Si tratta di un ufficio gratuito.
Come e quando è nominato l’esecutore testamentario e qual è la durata dell’incarico
L’esecutore testamentario, per definizione, non può che essere nominato in un testamento, indipendentemente dalla forma adottata. Si ricorre alla nomina di un esecutore quando il testamento si compone di disposizioni che necessitano di un’attuazione. Si pensi ad esempio alla circostanza in cui il testatore intenda far vendere agli eredi un immobile ed impiegarne il ricavato ad uno scopo determinato: questa attività necessiterà di attuazione. Non esistono formule “sacramentali” per la nomina: l’esecutore può essere tale anche ove non sia chiamato così nel testamento ma gli siano affidati dei compiti.
Chi non può essere nominato
L’articolo 701 del codice civile stabilisce chi non può essere nominato esecutore. “Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi”. La definizione è volutamente ampia: la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato fra i soggetti incapaci di essere nominati i falliti. Può invece essere nominato esecutore testamentario anche un erede.
Durata dell’incarico
L’articolo 703 stabilisce la durata dell’incarico. Al terzo comma è stabilito che non dovrà durare più di un anno salvo proroga dell’autorità giudiziaria. In ogni caso la proroga non potrà eccedere un ulteriore anno. L’esecutore entra nel possesso dei beni ereditari a far corso dall’accettazione della nomina. Deve curare l’amministrazione dei beni ereditari “come un buon padre di famiglia”. Per quanto attiene a tutti gli atti di ordinaria gestione non dovrà chiedere alcuna autorizzazione, mentre, ove debba alienare dei beni dell’eredità dovrà essere autorizzato dal giudice competente per l’apertura della successione. Ove però la vendita di beni ereditari sia prevista nel testamento l’esecutore non dovrà chiedere alcuna autorizzazione.
Accettazione della nomina: è obbligatorio?
L’articolo 702 del codice civile disciplina l’accettazione della nomina. Questa ha una forma precisa e deve essere nella cancelleria del tribunale competente per la successione. Chi è nominato esecutore testamentario non ha naturalmente alcun obbligo di accettare. Il nominato potrà infatti rinunciare espressamente all’incarico nella stessa forma con cui potrà accettare, oppure semplicemente non accettare. L’ultimo comma dell’articolo 702 dà la possibilità agli eredi o a chi sia interessato di far fissare un termine per l’accettazione dell’incarico. Decorso tale termine il nominato si intenderà rinunciante.
I compiti dell’esecutore e la cessazione dell’ufficio
Si individuano generalmente tre compiti dell’esecutore testamentario: l’amministrazione del patrimonio ereditario, l’esecuzione delle disposizioni testamentarie e, ove prevista, la divisione dell’esecutore ai sensi dell’articolo 706 del codice civile. L’articolo 709 del codice civile prevede il rendiconto della gestione. Lo stesso non è esente da responsabilità per il proprio operato anche se non sia stata prevista una retribuzione a suo vantaggio. L’esecutore non può essere esonerato né dal rendiconto sulla gestione né da responsabilità, nemmeno per espressa volontà del testatore.
Varie sono le ipotesi di cessazione dell’ufficio. Queste sono:
- Aver ottemperato ai propri compiti;
- La perdita della capacità o la morte;
- La rinuncia all’incarico;
- L’impossibilità a portare a termine i compiti assegnati;
- L’esonero ai sensi dell’articolo 710 del codice civile.
L’esecutore testamentario deve essere retribuito?
Generalmente no: si tratta di un ufficio gratuito. Questo è stabilito chiaramente dall’articolo 711 del codice civile. Il testatore ha tuttavia facoltà di stabilire una retribuzione a vantaggio dell’esecutore. Nell’ipotesi in cui l’esecutore testamentario accetti l’incarico e non sia fissata alcuna retribuzione quindi, l’accettante non potrà pretendere alcunché dagli eredi. Ove la “retribuzione” riconosciuta dal testatore all’esecutore sia nettamente sproporzionata in eccesso rispetto all’attività svolta non si parlerà più di retribuzione ma di legato a vantaggio dell’esecutore.