L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre – indice:
L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre è il principale rimedio previsto dal nostro ordinamento giuridico in caso di inadempimento dell’obbligo di concludere un contratto. Si può definire una forma di tutela del contraente adempiente ma non è sempre esistita. È nata infatti in concomitanza con la manifestazione di un interesse della dottrina alla regolamentazione del contratto preliminare. Nel codice civile del 1865 infatti nessun cenno era fatto a tale forma contrattuale. L’unico rimedio allora, in caso di inadempimento dell’obbligo di contrarre, era la risoluzione del contratto assieme alla richiesta di risarcimento del danno. Dal codice civile del 1942, sebbene senza una definizione ad hoc, il legislatore ha introdotto una norma regolatrice di tale fenomeno contrattuale. Oggi infatti l’articolo 1351 si intitola “contratto preliminare”.
L’istituto dell’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre è disciplinato dall’articolo 2932 del codice civile. La norma, sebbene collocata nella sezione II del capo II del titolo IV del libro VI del codice civile sull’esecuzione forzata, non ne costituisce una vera e propria forma. Il legislatore ha inserito la norma in tale contesto ritenendo che la stessa condividesse gli effetti con le altre norme sull’esecuzione forzata. Il rimedio dell’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre si ottiene presentando domanda al giudice, il quale emetterà una sentenza costitutiva che produrrà gli stessi effetti del contratto non concluso.
Premessa: contratto preliminare e contratto definitivo
Nel diritto civile è possibile stipulare un contratto preliminare strumentale o preparatorio ad un contratto futuro chiamato definitivo. L’unico riferimento normativo dedicato al contratto preliminare nel nostro codice è l’articolo 1351. Questo stabilisce come “Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”. La dottrina, pertanto, ha cercato di elaborarne una definizione. Si tratterebbe di un accordo bilaterale o unilaterale con cui le parti o la parte si assumono l’obbligo di stipulare un contratto futuro (che sarà quello definitivo). Il contenuto di quest’ultimo contratto sarà già inciso nel contratto preliminare per lo meno con riferimento ai tratti essenziali.
Il fenomeno, dunque, contempla l’esistenza di due contratti, autonomi fra loro e manifestanti volontà diverse. Il contratto preliminare, come già accennato, regola anticipatamente tutti gli aspetti essenziali del contratto futuro. Questi, di conseguenza, fanno nascere una serie di obbligazioni in capo alle parti. Ma, sebbene il perfezionamento del contratto preliminare possa avvenire anche solo con la manifestazione del consenso delle parti, le obbligazioni da questo scaturenti possono essere più ampie. Si estendono spesso infatti all’esecuzione anticipata del contratto definitivo, come accade, ad esempio, nel contratto preliminare di compravendita immobiliare.
L’inadempimento del contratto preliminare
Quando viene stipulato un contratto preliminare, dunque, costituisce adempimento dello stesso la conclusione del contratto definitivo. Quest’ultimo invece viene adempiuto con il prodursi degli effetti reali od obbligatori per i quali le parti lo hanno stipulato. Il loro oggetto è pertanto diverso. Nel primo è di fare, nel secondo di dare. Secondo la dottrina prevalente il contratto definitivo è una fattispecie autonoma di manifestazione di una nuova volontà delle parti. Questa sarebbe diversa da quella del preliminare e volta all’adempimento del lato pratico che sottende il rapporto tra le parti.
Nel caso di inadempimento di una delle parti del contratto preliminare ecco rendersi utile il ricorso all’articolo 2932 del codice civile. Con questo istituto infatti si ottiene una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso.
L’utilizzo dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre è alternativa alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile.
Cos’è l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre
L’articolo 2932, primo comma, del codice civile, stabilisce che: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile “.
Sotto il profilo giuridico la natura attribuita a tale istituto dalla dottrina è quella di sentenza costitutiva. Si rammenta che le sentenze costitutive rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 2908 del codice civile. Questo le individua in quelle con cui “l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Nel caso in esame, infatti, la sentenza fa luogo al contratto definitivo producendone gli stessi effetti.
La pronuncia del giudice suddetta inoltre, si badi bene, può discendere da un contratto preliminare, da un negozio giuridico o dalla legge.
I presupposti dell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre
La norma chiede l’esistenza di tre requisiti affinché il giudice possa accogliere la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto. Questi sono i seguenti:
- se il contratto ha ad oggetto il trasferimento di una proprietà o la costituzione o il trasferimento di un diritto, la parte attrice (chi ha effettuato la domanda) deve eseguire la propria prestazione, se già divenuta esigibile. A titolo esemplificativo si pensi alla stipula di un preliminare di compravendita in cui il promissario acquirente fa domanda al giudice ex articolo 2932. Tale soggetto, per ottenere la sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, e cioè il trasferimento della proprietà della cosa oggetto di promessa di vendita, dovrà adempiere la sua obbligazione e dunque mettere a disposizione il denaro corrispondente al prezzo del bene;
- non deve essere stata esclusa la possibilità di ricorrere al rimedio di cui all’articolo 2932 del codice civile nella fase delle trattative e dunque in sede di contratto preliminare. Come afferma la norma, dunque, non deve essere “escluso dal titolo”;
- l’ottenimento della sentenza non deve essere impossibile, ad esempio nel preliminare di compravendita, perché il bene oggetto di vendita è perito oppure è già stato venduto o non è più in commercio. In questo caso se si tratta di beni immobili o mobili registrati e se è stato stipulato e trascritto un preliminare di compravendita la sua trascrizione può giovare al promissario acquirente contro il contratto di vendita del bene oggetto del preliminare stipulato con un terzo.
L’incapacità legale
Nelle more dell’adempimento del contratto preliminare e, dunque, nel passaggio alla conclusione di quello definitivo, uno dei due contraenti può divenire incapace.
L’incapacità legale, come l’interdizione o l’inabilitazione, non solleva quest’ultimo dall’obbligo di adempiere le proprie obbligazioni nascenti dal preliminare. Trovandosi nell’impossibilità di manifestare il proprio consenso alla conclusione del contratto definitivo, all’incapace si sostituiscono nell’adempimento il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno, i quali provvederanno alla conclusione del contratto definitivo.
L’incapacità subentrata in tale lasso di tempo, dunque, non integra un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e pertanto, in caso di inadempimento di una delle parti, si può ricorrere allo strumento dell’esecuzione specifica ex articolo 2932 del codice civile.
Quando non può essere esperita
Il primo comma dell’articolo 2932 del codice civile specifica che l’ottenimento della sentenza sostitutiva degli effetti del contratto non concluso può essere richiesta solo se possibile e se non ne è esclusa la possibilità dal contratto preliminare. Per possibile si intende che materialmente o giuridicamente la prestazione oggetto del contratto preliminare deve poter essere eseguita.
In primo luogo, dalla stipula del contratto preliminare o per effetto della legge, deve discendere un obbligo a contrarre che è ben diverso dall’obbligo a contrattare. Il primo si riferisce ad un qualcosa di determinato, il secondo rimette alle parti la libertà di negoziare su qualcosa per concludere un contratto.
Non è possibile la prestazione e, dunque, neppure l’utilizzo dell’esecuzione in forma specifica, ad esempio, nei seguenti casi:
- quando il contratto preliminare non disciplina in maniera determinata tutti gli aspetti essenziali del contratto definitivo;
- nei contratti ad effetti reali;
- quando la prestazione è impossibile materialmente o giuridicamente. Ad esempio, nel caso di contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto una cosa futura non è possibile ottenere una sentenza che abbia come effetto il trasferimento della proprietà di una cosa che al tempo del procedimento non è ancora venuta ad esistere.
In questi casi l’unico rimedio all’inadempimento contrattuale è la risoluzione e il risarcimento del danno ex articolo 1453 del codice civile.
La domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre
Si è già detto che la sentenza costitutiva ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile si ottiene presentando domanda al giudice competente. Alla domanda seguono, in ordine, le seguenti verifiche da parte del giudice:
- che il contratto preliminare sia valido e dunque non affetto da nullità contrattuale;
- che la controparte non abbia effettivamente adempiuto all’obbligo di concludere il contratto definitivo;
- l’esistenza dei presupposti enunciati dall’articolo 2932 del codice civile;
Tale domanda, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2652 del codice civile dev’essere trascritta se ha ad oggetto i diritti menzionati all’articolo 2643 del codice civile. Tra questi, ad esempio, c’è il trasferimento della proprietà di beni immobili. La sua trascrizione prevale su quella di atti trascritti successivamente.
Assieme alla domanda, ai sensi del numero 14) dell’articolo suddetto, si deve trascrivere la sentenza costitutiva che trasferisce la proprietà o gli altri diritti previsti dall’articolo 2643.
Per concludere si segnala che la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre può essere devoluta anche in sede di arbitrato rituale o libero. A stabilirlo sono state due sentenze della Corte di Cassazione: la numero 10932/2001 e la 11650/1991.