False recensioni online – indice:
Il fenomeno delle recensioni false è tecnicamente definito come “astroturfing“. Si tratta, di quel procedimento tramite cui è possibile influenzare positivamente o negativamente il giro di affari di un esercente attraverso la pubblicazione di recensioni. La pratica in questo caso è attuata da parte di soggetti che non abbiano mai usufruito del servizo erogato dal ristorante, dal negozio, dall’albergo e così via. Appare forse superfluo precisare che è ben più agevole danneggiare l’immagine e il giro di affari di un commerciante attraverso una recensione negativa, che non allargare il giro di affari dello stesso attraverso false recensioni positive. Secondo un recente studio della Harvard Business School, tale pratica ha un’influenza compresa fra il 5% e il 9% sul fatturato di chi le adotta. (Così il Sole 24 ore sull’astroturfing)
La rilevanza civile e quella penale di una recensione negativa “falsa”: querela e risarcimento del danno
Sono ad oggi note diverse pronunce del giudice penale che hanno sussunto la pratica di pubblicare false recensioni diffamatorie al reato di diffamazione aggravata. È evidente però che, sebbene un comportamento di questo tipo possa in certi casi essere ricondotto al reato di diffamazione con aggravante del mezzo di pubblicità (articolo 595 del codice penale), gli oneri probatori a carico dell’accusa, le questioni inerenti alla tutela della privacy anche online e la non agevole identificazione della persona fisica che abbia commesso il reato (se non identificata), inducono a ritenere questa strada non sempre comodamente percorribile.
La querela per la diffamazione online
Diverso è invece il caso in cui sia ricostruita anche se non “integralmente” (magari anche solo tramite un profilo facebook) l’identità di chi abbia pubblicato una recensione falsa o diffamatoria all’esercente. In questo ultimo caso sarà possibile sporgere una denuncia – querela per la recensione negativa. Ovviamente in tale circostanza la querela non sarà contro ignoti. L’esito di un eventuale procedimento penale tenderà ad essere più spedito e favorevole alla persona offesa/querelante ed eventualmente anche parte civile.
Il risarcimento del danno per le recensioni negative
Tutelarsi in sede civile per le false recensioni ricevute, con un’azione anche risarcitoria, appare invece una strada più agevolmente percorribile. Ciò in considerazione del fatto che, fondamentalmente, il vostro avvocato avrà quale controparte non necessariamente la persona fisica che abbia scritto la recensione, ma, eventualmente, anche la persona giuridica (Tripadvisor su tutte, Facebook, Booking, Airbnb e così via) a cui sarà possibile chiedere la rimozione del contenuto diffamatorio. Possibile inoltre domandare un eventuale risarcimento del danno di immagine che l’esercente abbia patito come conseguenza a una falsa recensione “diffamatoria” pubblicata su di un sito web sul quale non siano stati attivati i dovuti controlli.
L’azione civile per il risarcimento e la rimozione della recensione diffamatoria, deve essere preceduta dall’attivazione necessaria della mediazione civile. Il Decreto Legislativo numero 28 del 2010 prevede infatti, fra le materie per le quali la mediazione è obbligatoria, i “risarcimenti derivanti da diffamazione per mezzo stampa od altro mezzo di pubblicità”. Facebook e Tripadvisor e la rete in generale, come già spiegato, costituiscono infatti un altro mezzo di pubblicità.
La concorrenza sleale nelle false recensioni positive acquistate
Finora si è parlato del caso in cui un esercente sia danneggiato da false recensioni negative pubblicate a danno della propria attività. Può senz’altro palesarsi una circostanza che sortisca effetti nello stesso senso. Parliamo in questo caso della pubblicazione di recensioni “fasulle” e particolarmente benevole a vantaggio dei propri concorrenti. Siti web come Tripadvisor, ad esempio, basano il proprio successo sulla presenza di classifiche che è possibile scalare anche attraverso la pratica di astroturfing di cui stiamo parlando. Si sono verificati vari casi di questo tipo e non è infrequente sentirne parlare. Sebbene la questione vista da questo punto di vista possa costituire astrattamente una “concorrenza sleale” di cui all’articolo 2598 del codice civile, appare in questo caso di difficile assoluzione l’onere probatorio relativo alla falsità delle recensioni positive ricevute dai propri concorrenti. Anche per questo sembra prudente ritenere questa strada di difficile percorribilità.
I recenti orientamenti giurisprudenziali per Tripadvisor
Nell’ambito della valutazione dal punto di vista civilistico della questione sul territorio italiano, è di fondamentale importanza la pronuncia del Tribunale di Venezia, in una controversia che vedeva contrapposti il noto ristorante Do Forni, e la società che gestisce il sito web Tripadvisor. Il giudice adito dai ristoratori con il fine di vedere rimossa una recensione particolarmente poco lusinghiera e non “veritiera”, ha depositato in data 28 febbraio 2015 un’ordinanza con la quale ha disposto l’immediata cancellazione di una recensione che faceva uso “di forme oggettivamente incivili”, precisando che prima ancora di risarcire il danno (lasciando dunque ampio spazio al riconoscimento di una tutela risarcitoria), è compito di chi gestisce questo tipo di attività sul web, prevenire la pubblicazione di recensioni di questo tipo.
La condanna in sede penale per le false recensioni positive
Ha fatto scalpore il recente caso noto alle cronache che ha visto protagonista un’azienda solita vendere “pacchetti” di false recensioni positive agli esercenti su Tripadvisor. Il titolare dell’azienda in questione (che utilizzava indebitamente il marchio “PromoSalento”) è stato infatti condannato in primo grado dal Tribunale di Lecce a nove mesi di reclusione ed al versamento di ottomila euro a rifusione delle spese legali e dei danni. La giurisprudenza entra oggi nel merito dell’illiceità anche dal punto di vista penale non soltanto delle recensioni negative, ma anche di quelle positive. Il reato che è stato contestato è quello di truffa. In questo procedimento penale la piattaforma Tripadvisor ha partecipato attivamente al per ricostruire gli episodi contestati, costituendosi parte civile.
L’evoluzione giurisprudenziale in questo senso è nella sua fase iniziale. Le poche pronunce lasciano però ben sperare chi si attivi per tutelare le proprie ragioni lese da “clienti fantasma” particolarmente malevoli.
Avv. Bellato – diritto dell’informatica, internet e social network