Il fondo patrimoniale – indice:
- Cos’è
- La costituzione
- L’amministrazione
- La pubblicità
- I vantaggi
- I limiti
- La cessazione
- Alienazione dei beni
- Costi
- La tassazione
Il fondo patrimoniale è un istituto introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (Legge 151 del 1975). È disciplinato a partire dall’articolo 167 e fino all’articolo 171 del codice civile.
L’articolo 167 del codice civile stabilisce che:
“Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.
La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.
I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.”
Cos’è il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è un vincolo di destinazione (così Cassazione, sentenza 15297 del 29 novembre del 2000) di cui entra a far parte quel complesso di beni e diritti destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
Alla costituzione dei diritti in fondo patrimoniale consegue un vincolo reale di indisponibilità sugli stessi. Questi entrano quindi a far parte di un patrimonio separato. Possono essere oggetto di fondo patrimoniale tanto i beni immobili quanto i beni mobili iscritti nei pubblici registri ed i titoli di credito.
Chi può costituire il Fondo Patrimoniale e come
L’atto attraverso il quale si costituisce è a titolo gratuito. I beneficiari di tale costituzione, fatti salvi casi eccezionali, non sono che i costituenti. Tale circostanza, come si vedrà in seguito, non può che avere conseguenze in riferimento all’esperibilità dell’azione revocatoria tanto ordinaria quanto fallimentare.
La forma per l’atto costitutivo, trattandosi di una convenzione matrimoniale, è quella dell’atto pubblico notarile ricevuto dal notaio con due testimoni. Il fondo patrimoniale deve essere costituito da entrambi i coniugi (L’articolo 167 c.c. specifica la necessità di “accettazione dei coniugi”). Oggetto di tale conferimento possono però essere sia i beni personali di un solo coniuge sia i beni in comunione ordinaria o legale con il coniuge. Possono essere conferiti anche beni in comunione ordinaria con terzi.
Il secondo comma dell’articolo 167 c.c. prevede poi la possibilità che il fondo patrimoniale possa essere costituito anche ad opera di un terzo. Tale costituzione non potrà tuttavia ritenersi compiuta fintantoché non intervenga l’accettazione espressa di entrambi i coniugi. Si tratta in quest’ultimo caso di un eccezionale caso di convenzione matrimoniale trilaterale, che avrà quindi la partecipazione del terzo costituente. Ad un terzo è data anche la possibilità di costituire il fondo patrimoniale per testamento a titolo di legato. Anche in questo caso sarà tuttavia necessaria l’accettazione di entrambi i coniugi.
Come funziona il fondo patrimoniale: l’amministrazione
Per quanto attiene all’amministrazione dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’articolo 168 del codice civile al secondo comma chiarifica come le regole sull’amministrazione seguano quelle della comunione legale dei beni. Entrambi i coniugi hanno dunque l’amministrazione ordinaria dei beni costituiti in fondo patrimoniale. Per quanto invece attiene all’amministrazione straordinaria, l’articolo 169 del codice civile chiarifica quali sono gli atti che necessitano del consenso di entrambi i coniugi. Il primo comma dell’articolo 168 del codice civile specifica poi che il diritto di proprietà dei beni costituiti in fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi. È fatto salvo il caso in cui non sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo.
La pubblicità del vincolo
Il regime di pubblicità del fondo patrimoniale è chiarito all’articolo 162 comma quarto del codice civile. La costituzione del fondo patrimoniale sarà annotata al margine dell’atto di matrimonio.
Come poi stabilito all’articolo 2647 del codice civile per il caso si tratti di beni immobili, al fine di fornire ai terzi la possibilità di capire quali siano i beni effettivamente gravati dal vincolo, tale vincolo deve essere trascritto. Tale trascrizione sarà effettuata ai sensi dell’articolo 2685 c.c. nel caso si tratti invece di beni immobili iscritti nei pubblici registri. Ad avviso della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie solo l’annotazione ai margini dell’atto di matrimonio costituisce un regime di pubblicità dichiarativa. Solo tale annotazione rileverà ai fini dell’opponibilità ai terzi. La trascrizione del vincolo invece assurge a mera pubblicità notizia.
I vantaggi e limiti del Fondo Patrimoniale
I vantaggi della costituzione dei beni in fondo patrimoniale sono chiariti all’articolo 170 del codice civile. Il creditore non potrà attivare l’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale nell’ipotesi in cui sapesse che i debiti contratti fossero stati contratti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia. La norma invece consente l’esecuzione per tutti i debiti contratti per i bisogni della famiglia. Allo stesso modo è consentita l’esecuzione per il caso in cui i debiti siano contratti per scopi diversi dai bisogni della famiglia ma che il debitore non conoscesse essere tali. Non è viceversa consentita l’esecuzione per i debiti che siano conosciuti anche dal debitore come estranei ai bisogni della famiglia.
I limiti del fondo patrimoniale sono invece costituiti da alcuni istituti posti dall’ordinamento a tutela dei creditori. Vediamo quali.
La revocatoria ordinaria e il fondo patrimoniale
Un primo limite al vincolo di non esecutabilità è costituito dall’azione revocatoria ordinaria di cui all’articolo 2901 del codice civile. Essendo l’atto costitutivo a titolo gratuito, il creditore, ove il debitore conoscesse che la costituzione di un bene in fondo patrimoniale fosse pregiudizievole per le ragioni creditorie, potrà domandare che sia dichiarata inefficace nei propri confronti tale costituzione. La più recente giurisprudenza ritiene che i termini di decorrenza per la prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria (articolo 2903 del codice civile) decorrano dalla data in cui l’atto è opponibile ai terzi e non di perfezionamento dello stesso. I termini decorrono quindi dalla data di annotazione della costituzione del fondo patrimoniale ai margini dell’atto di matrimonio. In questo senso si è espressa la Cassazione con sentenza numero 5889 del 24 marzo 2016.
La revocatoria fallimentare e il fondo patrimoniale
Un altro limite alla non esecutabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale è rappresentato dall’articolo 64 della legge fallimentare. La revocatoria fallimentare prevede infatti che gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nel biennio anteriore al fallimento siano privi di effetto nei confronti dei creditori. Ad avviso della recente giurisprudenza già citata, come per la revocatoria ordinaria anche in caso di revocatoria fallimentare si dovrà avere riguardo alla data in cui è stata annotata la costituzione ai margini dell’atto di matrimonio. Se dunque la costituzione è stata annotata nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento sarà assoggettabile a revocatoria fallimentare.
Le revocatoria fallimentare ha tuttavia dei requisiti soggettivi ben individuati e sarà azionabile soltanto nella circostanza in cui vi sia stata una dichiarazione di fallimento, e quindi il debitore fosse un imprenditore commerciale. Nella circostanza in cui si verifichi il fallimento dei due coniugi ma il curatore fallimentare non abbia vittoriosamente esperito l’azione di revocatoria fallimentare sarà applicabile l’articolo 46 della legge fallimentare. I redditi dei beni costituiti in fondo patrimoniale non verranno compresi nel fallimento ma andranno a costituire massa separata.
L’art. 2929-bis e l’espropriazione di beni oggetto di vincolo di indisponibilità
Il terzo più recente e più incisivo limite alla non esecutabilità del fondo patrimoniale è rappresentato dall’articolo 2929-bis del codice civile. La norma, precisamente, si riferisce all’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità. Tale articolo, introdotto dal Decreto Legge numero 132 del 2015 stabilisce che il creditore pregiudicato possa, ove il credito sia sorto prima dell’atto costitutivo del vincolo e sia munito di titolo esecutivo, ancorché privo di sentenza dichiarativa di inefficacia, procedere a esecuzione forzata ove trascriva il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.
Tale articolo, nelle modalità e nei termini suindicati, rende quindi superflua l’azione revocatoria ordinaria e fallimentare dando subito modo di agire esecutivamente sui beni e sui diritti anche se vincolati. La tutela delle ragioni debitorie, secondo quanto stabilito dal penultimo comma dell’articolo 2929-bis viene spostata nell’ambito del processo di esecuzione, ove “Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile … “.
La cessazione del fondo patrimoniale: quando si scioglie
L’articolo 171 del codice civile disciplina le ipotesi di cessazione del fondo patrimoniale. Il Legislatore prevede che si estingua in caso cessazione degli effetti civili del matrimonio, di annullamento o di scioglimento del matrimonio nel caso non vi siano figli minorenni. Nel caso in cui vi siano figli minorenni il secondo comma dello stesso articolo prevede che il fondo duri fino al compimento della maggiore età da parte dell’ultimo figlio.
In caso di separazione consensuale o di separazione giudiziale dunque il fondo patrimoniale non cesserà, posto che la separazione personale non costituisce la cessazione degli effetti civili del matrimonio (come viceversa il divorzio).
Il Legislatore tace sulla possibilità in ordine allo scioglimento del fondo consensualmente prima che tutti i figli abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per far luce su tale circostanza è intervenuta la giurisprudenza, con sentenza della Corte di Cassazione numero 17811 del 2014, che ha affermato la possibilità di sciogliere consensualmente il fondo ad opera dei coniugi anche in presenza di figli minori.
La Corte di Cassazione, con sentenza numero 17811 dell’8 agosto 2014 fa anche luce sulle modalità attraverso le quali addivenire alla cessazione del fondo patrimoniale in presenza di figli minori. Vi sarà in tal caso la necessità della nomina di un curatore speciale per il minore ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 320 del codice civile per rappresentare il minore all’atto di scioglimento. Correlativamente il curatore speciale nominato dovrà essere autorizzato dal giudice tutelare.
Alienazione o vendita di beni
Diversa è l’ipotesi di alienazione dei beni vincolati. La disciplina in questo caso è data dall’articolo 169 del codice civile. L’articolo 169 stabilisce che i beni possano alienarsi con il consenso di entrambi i coniugi, e, in caso di figli minorenni, con autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare.
Quanto costa costituire un fondo patrimoniale
L’atto costitutivo di fondo patrimoniale ha un costo variabile in relazione al valore dei beni che vi saranno vincolati. Generalmente è corretto affermare che il costo medio per la costituzione di un fondo patrimoniale sia di circa 1600 – 2000 euro inclusi gli onorari notarili.
La tassazione del fondo patrimoniale
Le imposte sull’atto costitutivo del fondo patrimoniale, laddove abbia anche effetti traslativi (di trasferimento immobiliare), sono le stesse applicabili agli atti di successione e donazione:
- Il coniuge ed i parenti in linea retta pagano un’imposta del 4% per la soglia di valore oltre alla franchigia di un milione di euro;
- I fratelli e le sorelle pagano un’imposta del 6% per la soglia di valore al di sopra dei 100.000 euro.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio