La frode in emigrazione – indice
La frode in emigrazione è una particolare ipotesi di delitto contro il patrimonio. Cerchiamo di scoprire di cosa si tratta, quali siano le sue caratteristiche di configurabilità, e come viene punito questo reato.
Cos’è la frode in emigrazione
Come nostra abitudine, introduciamo il tema occupandoci di cosa prevede il codice penale, all’art. 645, per la frode in emigrazione. In tema, il legislatore afferma che
Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da trecentonove euro a milletrentadue euro.
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.
In altri termini, ci troviamo dinanzi alla condotta di colui che asserisce notizie false e mendaci, con un comportamento che potrebbe ben ricadere nei raggiri tipici della truffa, cui peraltro il delitto in questione è una sorta di ipotesi speciale.
Prima di approfondire singolarmente alcuni particolari aspetti del delitto in tema, rammentiamo che:
il soggetto passivo può essere costituito da qualsiasi persona, anche straniera o apolide, e non solamente un italiano che è indotto a emigrare altrove;
per eccitazione all’emigrazione si intende l’indurre altri a perseguire un proposito che prima non era presente. O, eventualmente, rafforzare un proposito sorto autonomamente nella vittima;
per avviamento ad un paese diverso, si intende il comportamento di colui che convince la vittima del reato a cambiare il luogo di destinazione che precedentemente aveva preso come obiettivo.
La tutela del codice penale per la frode in emigrazione
Chiarito quanto sopra, dovrebbe essere chiaro che quando ci troviamo dinanzi a un reato di frode in emigrazione, ci troviamo dinanzi a una speciale ipotesi di truffa.
La “specialità” è in questo caso rappresentata dal fatto che la norma prevede la tutela del patrimonio individuale dei soggetti che emigrano, la cui buona fede può essere oggetto di abuso da parte dei soggetti agenti solo per fine di lucro.
Di qui, l’intenzione del legislatore di prevedere all’interno del codice penale una norma che tutela l’integrità del patrimonio. Non è infatti richiesto lo scopo di far effettivamente emigrare il soggetto passivo, ma solamente nell’eccitamento determinato in qualcuno, ad emigrare in un paese diverso, mediante asserzioni o notizie false di qualsiasi tipo.
Il reato non si consuma pertanto nel momento dell’effettiva emigrazione, come sopra già ribadito. Bensì, nel momento in cui il soggetto passivo consegna denaro o altra utilità al soggetto attivo, come compenso per l’emigrazione.
In tale scenario, il reato di frode in emigrazione configura così un reato a consumazione prolungata, che si consuma al momento della promessa. La successiva o le successive dazioni di denaro non sono post-fatti irrilevanti penalmente, ma spostano in avanti la consumazione del reato.
Tale specificità non è certo priva di rilievi. Lo spostamento in avanti della consumazione del reato ha infatti – tra le principali conseguenze – anche quella di posticipare il decorso del termine di prescrizione.
Le notizie che configurano il reato
Come abbiamo avuto modo di elaborare nelle righe che precedono, costituisce elemento fondamentale per poter configurare il reato di frode in emigrazione la diffusione di notizie false e asserzioni mendaci. Ma che cosa si intende con questo riferimento?
In realtà, l’art. 645 c.p. non ci permette di avere un riferimento molto preciso su tali termini. Il legislatore ha infatti volutamente compiuto un rimando generico a queste informazioni, intendendole quali mezzi di esecuzione del reato. Non distingue invece tra le affermazioni che riguardano le circostanze o i fatti sulla possibilità di emigrare, e le affermazioni che riguardano invece le circostanze o i fatti sulle condizioni con cui le vittime avranno a che fare nel momento in cui emigreranno.
Dunque, potrebbero costituire notizie false e asserzioni mendaci:
- sia quelle notizie che fanno riferimento a potenziali ma inesistenti pericoli presenti nel luogo di origine, tali da indurre il soggetto che emigra farlo al più presto nel Paese più prossimo;
- che quelle notizie che fanno riferimento a particolari opportunità (ad esempio, di lavoro) in un Paese di destinazione, che non sono tuttavia corrispondenti a verità.
Cogliamo l’occasione per poter evidenziare, in questa sede conclusiva di approfondimento, che l’elemento soggettivo che permette di configurare il reato di frode in emigrazione è il dolo generico.
Per poter configurare tale delitto contro il patrimonio è pertanto necessaria l’emersione della volontà e della consapevolezza di indurre la vittima ad emigrare. Ricordiamo infine che il reato si qualifica come di pericolo se il compenso è solo promesso, ma non consegnato, e come di danno se invece il compenso è promesso e consegnato.
Le sanzioni del reato di frode in emigrazione
Concludiamo il nostro focus con un breve richiamo alle sanzioni del reato di frode in emigrazione. Stando al tenore della norma, infatti, il colpevole viene punito con la reclusione da uno a cinque anni e con una multa da trecentonove euro a milletrentadue euro.
Nel caso di reato aggravato, ovvero nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso a danno di due o più persone, la pena è aumentata.