Il giudizio direttissimo – indice:
- L’articolo 449 c.p.p.
- Quando si procede
- Obbligatorietà
- Svolgimento
- Ammissibilità
- Con giudice monocratico
- Giudizi direttissimi atipici
Il giudizio direttissimo è un particolare rito che si caratterizza per una forte compressione della fase preliminare, con semplificazione della fase predibattimentale.
La disciplina del giudizio direttissimo ha la propria fonte all’articolo 449 del codice di procedura penale.
La ragione che può condurre a un giudizio direttissimo è sostanzialmente quella nella quale il magistrato ritiene che l’accusa sia talmente fondata da escludere l’intera fase di ricerca di fonti e di mezzi di prova. Non si confonda, pertanto, il giudizio immediato con quello direttissimo: nel primo caso esige una generica evidenza dei atti descritti nell’accusa, mentre nel direttissimo è presupposta un’evidenza qualificata.”
Ma quando si verificano le condizioni utili per il giudizio direttissimo?
L’articolo 449 del codice di procedura penale
“1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l’imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo 391, in quanto compatibili .
2. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.
3. Se l’arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
4. Il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l’imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione. L’imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L’imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all’udienza entro il medesimo termine. Quando una persona è stata allontanata d’urgenza dalla casa familiare ai sensi dell’articolo 384 bis, la polizia giudiziaria può provvedere, su disposizione del pubblico ministero, alla sua citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida dell’arresto entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l’udienza di convalida indicata dal pubblico ministero.
6 …”
Quando si procede con il giudizio direttissimo
Il giudizio direttissimo si verifica principalmente in due distinte situazioni.
Il primo è l’arresto in flagranza, o l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Il secondo è la confessione, resa a brevissima distanza dall’inizio dell’indagine.
In entrambi i casi, ci sono dunque i buoni presupposti per poter ricorrere al giudizio direttissimo, tenendo però in considerazione che sia il primo (arresto) che il secondo (confessione) hanno in comune una censura temporale tra il verificarsi del presupposto (convalida dell’arresto o, appunto, confessione) e la celebrazione del dibattimento, pari a 30 giorni: in questo periodo di tempo può pur svolgersi una breve attività di indagine.
Obbligatorietà del giudizio direttissimo
Prima di procedere oltre, giova sottolineare che sia l’arresto in flagranza che la confessione, costituiscono in realtà due presupposti ben facili da accertare.
Nonostante ciò, in passato accadeva spesso che il P.M., pur in presenza dei presupposti, si astenesse dal procedere con il rito direttissimo: il motivo di tale comportamento è perché, per legge, al P.M. veniva riconosciuto il potere di instaurare il rito, ma non il dovere.
Con l’avvento del d.l. 92/2008, invece, le cose sono evidentemente cambiate. La norma ha sostituito il “può procedere” che contraddistingueva il precedente approccio, con un più perentorio “procede”.
Come si svolge il rito direttissimo
Chiarito quanto sopra, cerchiamo di comprendere come si svolge il rito direttissimo.
Nel caso di arresto già convalidato, ovvero con persona che si trova in custodia cautelare, l’imputazione sarà presentata direttamente dal P.M. al giudice dibattimentale, e potrà essere contestata oralmente in udienza prima dell’apertura del dibattimento. Con la contestazione del fatto il P.M. forma il fascicolo del dibattimento e lo consegna al giudice. I testimoni potranno essere presentati direttamente in udienza senza previa citazione.
All’imputato è riconosciuta la facoltà di domandare un termine non superiore a 10 giorni, affinché possa organizzare al meglio la propria strategia difensiva.
Durante questo periodo di tempo il dibattimento rimane sospeso e il difensore può prendere visione degli atti di indagine inseriti presso la segreteria del P.M. e degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento e custoditi presso la cancelleria del giudice.
Nel caso di imputato libero, costui è chiamato a comparire in udienza di giudizio direttissimo: l’imputazione sarà qui contestata per iscritto nel decreto di citazione a giudizio. Il difensore dovrà essere avvertito della data fissata per il giudizio e avrà la facoltà di vedere e acquisire, in copia, gli atti di indagine che esistono presso la segreteria del P.M. e gli atti che sono confluiti nel fascicolo del dibattimento, esistenti presso la cancelleria del giudice competente per il giudizio.
Ammissibilità al giudizio direttissimo
La legge riconosce all’imputato il diritto di essere avvertito della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento o la sospensione del processo con messa alla prova, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento. Peraltro, anche la richiesta di giudizio direttissimo dovrà prima essere ammessa: il giudice dovrà controllare la sussistenza dei presupposti, di cui si è in buona parte già detto.
Tra i principali limiti all’ammissibilità al rito speciale, rileviamo altresì quella dell’opportunità di mantenere riuniti diversi procedimenti penali. Di norma, infatti, la scelta di agire con il giudizio direttissimo determina la separazione dei procedimento, ma se la riunione è più conveniente per il buon esito delle indagini o per economia processuale, il giudice non ammette il rito speciale e ordina che si proceda in via cumulativa e nei modi orinari.
Giudizio direttissimo con giudice monocratico
Il ricorso al giudizio direttissimo con giudice monocratico riguarda casi identici a quelli previsti per il giudizio direttissimo davanti al giudice collegiale. Nonostante ciò l’art. 558 c.p.p. introduce alcune differenze con l’altro approccio rituale.
In particolare, in questo caso l’udienza di convalida dell’arresto dovrà svolgersi dinanzi al giudice di dibattimento solamente se il P.M. è in grado di presentare l’arrestato all’udienza entro 48 ore dall’atto coercitivo. Negli altri casi, l’udienza si svolgerà davanti al gip, dopodiché l’imputato sarà presentato al giudice del dibattimento.
Giudizi direttissimi atipici
Esistono infine alcuni casi eccezionali in cui il giudizio direttissimo può essere promosso senza che vi siano i presupposti indicati dalla legge, ma sulla base di altra causa giustificativa.
Si pensi a:
- reati concernenti armi ed esplosivi,
- i reati di discriminazione etnica, razziale e religiosa,
- reati commessi in occasione di manifestazioni sportive,
- i reati collegati all’illegale reingresso e permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato.
Tranne per l’ultima ipotesi di cui sopra, per gli altri casi il giudizio direttissimo può essere derogato solamente se sono necessarie delle speciali indagini.