La guida senza patente – indice:
La guida senza patente? Se è reiterata è sanzionabile a livello penale, mentre se si tratta di una “prima volta” la sanzione è esclusivamente amministrativa. A ricordarlo è la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 20338/2017. Secondo questo orientamento, chi è colto al volante senza patente è punibile penalmente, con arresto fino a un anno, solo in caso di recidiva o di reiterazione nel biennio.
Assolto un automonilista che guidava senza patente
Nella vicenda in esame, il tribunale di Ascoli Piceno ha assolto un automobilista dall’imputazione di guida senza patente poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il procuratore generale ricorreva però per Cassazione, affermando che il tribunale aveva assolto l’automobilista senza considerare che nel caso in cui sia contestata la recidiva nel biennio, non opera la depenalizzazione di cui al d.lgs. 15/1/2016 n. 8.
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Quando la guida senza patente è illecito amministrativo e non reato
La Corte ritiene fondato il ricorso del Pubblico Ministero. A tal fine, ritiene utile ripercorrere pur brevemente le disposizioni in materia di depenalizzazione introdotte dal d.lgs. sopra anticipato. In particolare, “con specifico riferimento all’ipotesi contravvenzionale di guida senza patente, l’art. 116 comma 15 (già comma 13) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede(va) la pena dell’ammenda per colui che guida veicoli senza aver conseguito la patente ovvero essendo stata questa revocata o non rinnovata. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio dispone che si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Tale contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, è ora un illecito amministrativo, come previsto dall’art. 1 comma 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Tuttavia, dalla abolitio criminis è stata esclusa l’ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacché l’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 8/2016 -dopo aver affermato la depenalizzazione anche dei reati che, nelle “ipotesi aggravate“, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria -precisa che, in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi “fattispecie autonome di reato”. Dunque, la contravvenzione di guida senza patente -di cui all’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – dal 6 febbraio 2016 costituisce illecito amministrativo. Resta invece sanzionata penalmente la guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel biennio: il fatto assume carattere penale, configurandosi come autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a 1 anno”.
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La recidiva e la sua rilevanza
Ricordato ciò, la Corte sottolinea che l’art. 5 del decreto prevede che “quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato”. Una disposizione che ha di fatto integrato la contravvenzione di guida senza patente di cui all’art. 116, co. 15, del codice stradale, con il nuovo reato di guida senza patente che ora contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali devono essere accertati dall’autorità amministrativa con provvedimento esecutivo.
Per quanto concerne la natura di questa norma, la Corte assegna alcune interessanti valutazioni affermando che si tratta “di norma che ha la funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla definizione di recidiva. Tale conclusione poggia sul dato testuale, laddove la disposizione menziona l’illecito “depenalizzato”, ovvero quello che può esser commesso solo dopo l’entrata in vigore della legge di depenalizzazione”, e che “per gli atti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto in argomento, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata”.
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In ogni caso, rimane pur sempre fermo il principio, già ricordato dalla Corte, sulla base del quale ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della recidiva nel biennio, rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per cui si procede.