L’imputazione ex se – indice:
L’imputazione ex se è quell’istituto volto a determinare la quota di legittima spettante al legittimario quando vuole agire in riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni disposte dal de cuius e lesive dei propri diritti. È una figura affine ma ben distinta dalla collazione: costituisce un onere per il legittimario ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione, mentre la collazione è obbligatoria per il coerede donatario a beneficio di altre categorie di coeredi. Il codice civile la definisce all’articolo 564, secondo comma.
Cos’è l’imputazione ex se
Il secondo comma dell’articolo 564 del codice civile afferma che “In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”.
L’imputazione ex se è il meccanismo con il quale il legittimario imputa alla propria quota di legittima tutto quello che ha ricevuto in vita dal de cuius. La norma afferma implicitamente che l’oggetto dell’imputazione è lo stesso della collazione quando dispone che “Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione”.
Si tratta dunque di una mera operazione di calcolo della quota che ha lo scopo di evitare che il legittimario che agisce in riduzione approfitti del suo diritto di legittima facendolo valere su una parte di patrimonio che il defunto aveva già lui donato o attribuito in vita.
Ricordiamo che il legittimario agisce in riduzione quando dalla successione legittima risulti una lesione dei propri diritti. Questa può derivare da atti di liberalità del de cuius nei confronti di terzi soggetti donatari o legatari.
L’imputazione ex se, come già anticipato, è un onere e non un obbligo. L’interessato dunque è libero di non provvedervi senza incorrere in alcuna sanzione. In tal caso però non potrà agire in riduzione.
Il legittimario per rappresentazione
Il terzo comma del”articolo 564 stabilisce che “Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente”.
I legittimari infatti possono succedere per rappresentazione nelle quote di legittima dei loro ascendenti ed agire in riduzione in luogo di questi. In tal caso, come afferma la norma, il legittimario per rappresentazione dovrà imputare alla sua quota di legittima le donazioni e i legati fatti al suo ascendente se non viene espressamente dispensato.
Qual è l’oggetto e come funziona l’imputazione
Abbiamo già accennato come, tramite il sistema dell’imputazione ex se, il legittimario deve imputare alla propria quota di legittima quanto ricevuto in vita dal de cuius. Specifichiamo ora cosa si debba ricomprendere in quel “quanto ricevuto”.
L’imputazione ha ad oggetto: le donazioni dirette e indirette, i legati e i beni del patrimonio ereditario “relitto” naturalmente disposti in favore del legittimario.
Con specifico riguardo alle donazioni indichiamo come si imputano le donazioni in denaro, le donazioni modali e quelle con riserva di usufrutto. Le donazioni in denaro si imputano seguendo un criterio nominalistico, salvo costituiscano donazioni indirette. Ad esempio se il denaro è stato donato in funzione di un futuro acquisto. La donazione modale va imputata al netto del valore del modus. Quando il donante aliena la nuda proprietà riservandosi il diritto all’usufrutto l’imputazione della donazione andrà fatta conteggiando il valore della piena proprietà alla morte del de cuius.
Al pari delle donazioni e delle altre disposizioni testamentarie vanno imputati alla quota di legittima:
- i debiti contratti verso il de cuius;
- le somme ricevute in prestito e non ancora restituite al momento della morte.
La valutazione del valore dei beni
Nell’imputazione ex se è importante conoscere il valore dei beni da imputare alla quota di legittima. Riportiamo pertanto quanto affermato dalla Cassazione con sentenza 6011 del 1984: “In tema di riunione fittizia e d’imputazione alla quota del legittimario, il quale abbia proposto domanda di riduzione, la consistenza oggettiva dei beni donati in vita dal de cuius deve essere determinata con riferimento al momento della donazione, mentre la valutazione economica dei beni medesimi va fatta sulla base del potere d’acquisto della moneta, al momento dell’apertura della successione, tenendo conto di tutte le potenzialità economiche dei beni stessi”.
La dispensa da imputazione ex se: profili formali
In generale, la dottrina definisce l’atto di dispensa come “atto mortis causa a contenuto inter vivos”. Essendo una dichiarazione del donante o del de cuius, si ritiene che questo possa essere contenuto nell’atto di liberalità stesso o in uno ulteriore.
Il codice civile ammette la dispensa del legittimario dall’imputazione ex se. Richiede tuttavia che tale volontà sia espressamente manifestata.
La giurisprudenza prevalente riconosce alla dispensa da imputazione carattere di autonomia rispetto alla donazione o al legato. Ha precisato inoltre che dovrebbe rivestire la forma della donazione o dell’atto attributivo della liberalità. Questi caratteri la accomunano alla dispensa da collazione, dalla quale, tuttavia, rimane nettamente distinta per funzione e ambito di applicazione.
Sulla manifesta espressione della dispensa da imputazione riportiamo parte di una massima della Cassazione, la numero 3852 del 1983: “In tema di successioni, ai sensi dell’articolo 564 del codice civile la dispensa dall’imputazione ex se dev’essere espressa, e quindi, occorre che la volontà di dispensare dall’imputazione sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell’espressione usata, restando conseguentemente esclusa l’utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del donante”.
Effetti della dispensa
Il legittimario dispensato dall’imputazione alla legittima avrà diritto alla quota piena. Non dovrà dunque sottrarre quanto ricevuto per donazione o disposizione testamentaria. Tali atti andranno a gravare sulla quota disponibile.
L’articolo 564, quarto comma, del codice civile afferma che “La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori”. Significa che le donazioni fatte anteriormente non sono revocabili e che la dispensa dei legittimari dall’imputazione andrebbe a discapito di chi ha già ricevuto in donazione. Il legittimario, pertanto, non potrà agire in riduzione nei confronti di questi ultimi.
È revocabile?
Sul presupposto che la dispensa è un atto autonomo rispetto a quello principale e di natura unilaterale la risposta è positiva. L’interesse alla revoca discenderebbe dal dispensante piuttosto che dal dispensato, non avendo quest’ultimo un interesse giuridicamente rilevante in tal senso. Si ammette invece che il dispensante possa aver ragione fino all’ultimo atto di vita a modificare quanto disposto riguardo ai suoi interessi dopo la morte.
Analogie e differenze con la dispensa da collazione
Disciplinata dall’articolo 737 del codice civile, la dispensa da collazione è un negozio giuridico con cui il donante esonera il donatario a conferire quanto a lui donato in vita ad alcuni altri suoi coeredi.
Presenta alcune caratteristiche che la accomunano alla dispensa da imputazione. Si tratta di:
- l’unitaria opinione della giurisprudenza sul fatto che sono negozi autonomi rispetto al contratto principale di donazione, testamento o disposizione testamentaria;
- la forma dell’atto in cui sono contenute dev’essere quello della donazione diretta o indiretta. Per la dispensa da collazione anche il testamento.
- dalle prime due considerazioni discende che entrambe devono essere espressamente previste, non potendosi l’una essere dedotta o contenuta nell’altra.
Si differenziano tuttavia per funzione e ambito di applicazione:
- la dispensa da collazione serve a regolare i rapporti fra i coeredi, l’imputazione ex se opera su quanto disposto in vita dal de cuius circoscrivendo l’ambito dell’azione di riduzione.
- la prima è un obbligo del coerede, la seconda un onere.
Quali effetti produce l’imputazione ex se?
Effettuata l’imputazione ex se il legittimario potrà agire in riduzione per la sola parte di differenza tra il valore intero della sua quota di legittima e quanto ricevuto in vita dal de cuius e soggetto a imputazione. Ad esempio, se la sua quota corrisponde a 100 ed ha già ricevuto valori per 70, potrà agire in riduzione per 30.
Si rammenta che l’imputazione ex se, come la riunione fittizia, ha natura meramente contabile e dunque non influisce sulla situazione giuridica dei beni donati o legati.