L’incauto acquisto – indice
L’incauto acquisto è reato disciplinato dall’art. 712 c.p., concretizzabile nell’acquisto di beni di sospetta provenienza. Un comportamento che può integrare un delitto che il legislatore ha ritenuto esser particolarmente grave, in quanto tale da supportare un reato contro il patrimonio, e che è opportuno conoscere in maniera più approfondita.
Cos’è l’incauto acquisto
Cominciamo, come nostra abitudine, dal rammentare che il codice penale, all’art. 712, definisce l’incauto acquisto nel seguente modo:
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a dieci euro.
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Si tratta dunque di una norma che punisce colui che acquista, senza accertarne la provenienza, cose che per qualità e condizione di chi la offre, o per prezzo particolarmente basso, avrebbero dovuto dare adito a sospetti sull’illecita provenienza della merce. In termini ancora più semplici, il legislatore considera criminoso il comportamento di colui che acquista una cosa per la quale avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla reale origine del bene.
Appare dunque chiaro che l’incauto acquisto si configura con la colpa. Al reo è infatti richiesto di essere consapevole che esista qualcosa di anomalo. E che, nonostante tale consapevolezza, abbia comunque deciso di ignorare i “campanelli di allarme”, finendo con il supportare gli autori del reato contro il patrimonio.
Le differenze tra incauto acquisto e ricettazione
Nella breve sintesi di cui sopra potrebbe apparire confusa la distinzione tra il reato di incauto acquisto e quello di ricettazione.
In realtà, tra le due ipotesi di delitto esiste una differenza piuttosto netta, così come diverse sono anche le implicazioni che scaturiscono.
Disciplinata dall’art. 648 c.p., la ricettazione è così definita:
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Senza scendere in eccessivi dettagli didattici, ci limitiamo in questo ambito a rammentare che la principale divergenza tra l’incauto acquisto e la ricettazione è riconducibile al diverso elemento di consapevolezza nella conduzione di un atto criminoso. In altri termini, l’acquisto di cose sospette si configura con la semplice colpa, mentre la ricettazione si configura se, da parte del soggetto agente, vi è un dolo.
L’elemento psicologico
Illustrando in maniera ancora più elementare, possiamo dunque condividere che:
- incauto acquisto -> manca la consapevolezza di compiere un atto criminoso. Sussiste invece la consapevolezza di un’anomalia nelle condizioni della cosa acquistata (prezzo, ecc.);
- ricettazione -> è presente la consapevolezza di commettere un atto criminoso e, dunque, il dolo. Il soggetto agente è ben in grado di comprendere i rischi che derivano dalla sua condotta.
Pur con le dovute semplificazioni, il margine di separazione tra l’incauto acquisto e la ricettazione è legata all’elemento psicologico. Nel primo caso vi è la consapevolezza di qualcosa di “strano”, ma non la conoscenza e l’accettazione del rischio. Nel secondo caso vi è il dolo dell’agente, e dunque la piena consapevolezza dei rischi della propria condotta criminosa.
A volta la differenza tra incauto acquisto e ricettazione potrebbe sembrare lieve, ma in realtà ci si può “allenare” nella concreta interpretazione delle varie fattispecie, andando a ponderare con attenzione proprio l’elemento psicologico di cui abbiamo fatto cenno.
I rischi di incauto acquisto sul web
Una delle “declinazioni” più frequenti dell’incauto acquisto è rappresentata dall’acquisto di cose sospette tramite Internet. Insomma, la tentazione di “fare un affare” acquistando online un prodotto a prezzi super ribassati potrebbe essere forte ma… attenzione a non diventare complici di un comportamento criminale.
Per evitare di incappare in qualsiasi tipo di ipotesi di reato, è bene cercare di prestare alcune attenzioni a diversi elementi che dovrebbero configurare una compravendita legale, ovvero:
identità del venditore: dovreste sempre essere in grado di accertare l’identità del venditore. Bene dunque allontanarsi da qualsiasi acquisto da venditori “sconosciuti” o che celano le proprie reali credenziali;
prezzo: i ribassi di prezzo nelle vendite online sono all’ordine del giorno, ma attenzione agli eccessi. Sebbene possa essere allettante acquistare un prodotto a prezzi super scontati, è sempre opportuno domandarsi per quale motivo viene venduto con un valore di mercato così ridotto;
condizioni: infine, è opportuno domandarsi quali siano le condizioni di vendita. Il prodotto è nuovo o usato? Viene fornito con una regolare garanzia?
Le sanzioni
Chiudiamo il nostro breve approfondimento sull’incauto acquisto riportando le sanzioni legate a tale condotta criminosa. Per comodità, proviamo a integrarle con quelle della ricettazione, in una scala di gravità:
- reclusione fino a 6 mesi e ammenda non inferiore a 10 euro per incauto acquisto ex art. 712 c.p.;
- reclusione fino a 6 anni e multa fino a 516 euro in caso di ricettazione ex 643 c.p., considerata però di particolare tenuità;
- sanzione più grave, con reclusione da 2 anni a 8 anni, e multa da 516 euro a 10.329 euro, in caso di ricettazione ex art 643 c.p. senza l’attenuante della particolare tenuità.