L’incidente probatorio – indice:
Disciplinato dagli articoli 392 e seguenti del codice di procedura civile, l’incidente probatorio è un istituto del diritto processuale penale che evidenzia la funzione di garanzia del Giudice per indagini preliminari nonché che interrompe il principio della separazione delle fasi del processo. Secondo tale principio infatti l’assunzione delle prove nel processo può avvenire solo in fase di giudizio. Ci sono dei casi in cui invece è necessario anticipare tale momento a quello in cui vengono condotte le indagini preliminari. L’istituto dell’incidente probatorio consente di fare ciò nel rispetto dei principi che governano il processo penale.
Cos’è l’incidente probatorio
L’incidente probatorio è uno strumento processuale con cui nell’ambito di un processo penale il Pubblico Ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al Giudice per le indagini preliminari di assumere, nel rispetto del principio del contraddittorio, delle prove che possano essere utilizzate dal giudice del giudizio. Secondo i principi del processo penale infatti il convincimento del giudice della fase di giudizio non potrebbe avvenire sulla base di conoscenze assunte dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari, ed eventualmente utilizzabili dallo stesso o dal Gip o nei procedimenti speciali, bensì sulle prove acquisite in fase di dibattimento nel rispetto dei principi che lo regolano ovvero contraddittorio, pubblicità e immediatezza.
In quali casi si può attivare l’incidente probatorio
L’articolo 392 del codice di procedura penale elenca le prove che possono essere assunte espletando l’incidente probatorio. I casi sono:
- una testimonianza, quando vi è fondato motivo di ritenere che una persona non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento oppure quando per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
- l’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
- l’esame delle persone indicate nell’articolo 210;
- il confronto fra le persone fin’ora indicate che in altro incidente probatorio, o se già esaminate dal Pubblico Ministero, hanno reso dichiarazioni discordanti e ricorrono le circostanze di cui ai primi due punti;
- una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. Oppure una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224 bis;
- una ricognizione, che per motivi urgenti non può essere rinviata al dibattimento;
- la testimonianza di una persona minorenne, ovvero di una persona offesa maggiorenne, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale. Se la persona offesa è in condizioni di particolare vulnerabilità, il Pubblico Ministero, su richiesta, oppure la persona offesa personalente possono sempre chiedere di assumerne la testimonianza tramite incidente probatorio.
Come funziona l’incidente probatorio
L’istituto viene attivato mediante richiesta al Giudice per le indagini preliminari da:
- il Pubblico Ministero oppure
- la persona sottoposta alle indagini preliminari.
Non è autorizzata alla richiesta la persona offesa dal reato la quale, ai sensi dell’articolo 394 del codice di procedura penale, deve rivolgersi al Pubblico Ministero per promuovere l’incidente probatorio. Qualora quest’ultimo rifiuti la proposta deve farlo con decreto motivato da notificare alla persona offesa.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 393 del codice di procedura penale entro i seguenti termini: “La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica”.
Il quarto comma della stessa norma ammette la possibilità di prorogare il termine di conclusione delle indagini preliminari ai fini dell’esecuzione dell’incidente probatorio. Anche in tal caso il Pubblico Ministero o la persona sottoposta alle indagini devono effettuare apposita domanda al giudice il quale decide con decreto motivato. La concessione della proroga avviene per il tempo necessario all’assunzione delle prove se:
- risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente oppure
- il termine per le indagini preliminari scade durante l’esecuzione dell’incidente probatorio.
Il contenuto della richiesta di incidente probatorio
La legge prescrive il contenuto che deve avere la richiesta di incidente probatorio a pena di inammissibilità. Se effettuata dal Pubblico Ministero deve contere:
- la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
- l’indicazione delle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;
- le circostanze che, a norma dell’articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento;
- i difensori delle persone interessate, la persona offesa e il suo difensore.
Se la richiesta è effettuta dalla persona sottoposta alle indagini non sono necessarie le informazioni di cui all’ultimo punto.
Il giudice competente alla richiesta è quello, come già accennato, per le indagini preliminari o dell’udienza preliminare e pertanto la richiesta andrà depositata presso la sua cancelleria con tutta la documentazione necessaria. Per l’assunzione delle testimonianze di minori o di persone offese nei procedimenti per i delitti contro l’assistenza familiare, la personalità individuale, la libertà personale e morale il Pubblico Ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.
La richiesta infine dev’essere notificata da chi la ha promossa, a seconda dei casi, al Pubblico Ministero o nei confronti della persona contro cui si procede. La prova dell’avvenuta notifica dev’essere depositata presso la cancelleria del giudice dal medesimo soggetto.
Effetti del deposito della richiesta
Successivamente a tali operazioni il procedimento si sviluppo nei modi previsti dagli articoli 396 e seguenti del codice di procedura penale.
In particolare entro due giorni dalla notifica:
- ai sensi dell’articolo 396 i destinatari della notifica possono presentare le proprie deduzioni sull’ammissibilità e fondatezza della richiesta. Possono ancora depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone nei confronti delle quali si procede. La persona sottoposta alle indagini deve inoltre consegnare una copia delle deduzioni alla segreteria del Pubblico Ministero e può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni presentate da altri;
- “Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell’incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare” ai sensi del primo comma dell’articolo 397 del codice di procedura civile. Non è ammesso il differimento che pregiudica l’assunzione della prova. La richiesta deve indicare l’atto o gli atti di indagine preliminare che l’incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio e il termine del differimento richiesto. Al contrario del differimento, il giudice può provvedere con ordinanza all’abbreviazione dei termini per giungere all’incidente probatorio al più presto qualora ci siano, ai sensi dell’articolo 400, casi di particolare urgenza.
L’udienza per l’incidente probatorio
Dopo la notifica ma non oltre il deposito della prova della stessa il giudice si pronuncia sull’accoglimento o il rigetto della richiesta di incidente probatorio. L’accoglimento, il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità vengono disposti con ordinanza. In caso di rigetto o inammissibilità l’ordinanza che dispone dev’essere notificata al Pubblico Ministero e alle persone interessate.
La data dell’udienza per l’incidente probatorio può essere stabilita:
- con l’ordinanza di accoglimento della richiesta. Viene inoltre in questa stabilito l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni. E sono indicate anche le persone interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
- con l’ordinanza di accoglimento della richiesta di differimento. L’udienza viene fissata, in tal caso, non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell’atto o degli atti di indagine preliminare.
Il nucleo delle disposizioni che regolano l’udienza per l’incodente probatorio è contenuto nell’articolo 401 del codice di procedura civile. Ai sensi del primo comma di tale norma: “L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa”. Se non compare il difensore della persona sottoposta alle indagini il giudice ne nomina un altro. L’indagato e l’offeso dal reato non possono assistere all’incidente probatorio se non nel caso in cui si debba escutere una persona. Negli altri casi devono essere autorizzati dal giudice. Durante l’udienza non è più consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.
Il principio del contraddittorio
Nell’articolo 398 del codice di procedura penale sono previsti alcuni adempimenti tipici dell’instaurazione del contraddittorio.
Ai sensi del terzo comma dell’articolo 398 del codice di procedura penale infatti “Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell’ora e del luogo in cui si deve procedere all’incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l’avvertimento che nei due giorni precedenti l’udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l’avviso è comunicato al pubblico ministero”.
Ovvero quanto previsto dal comma 3-bis della stessa norma: “La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell’articolo 393 comma 2-bis”.
L’assunzione delle prove nell’incidente probatorio
L’articolo 401, quinto, sesto e settimo comma del codice di procedura civile stabilisce che:
- le prove devono essere assunte con le forme stabilite per la fase dibattimentale;
- l’assunzione della prova non può essere estesa a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio. E che non si possono verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti. Il Pubblico Ministero può tuttavia chiedere al giudice l’estensione delle prove a tali fatti ai sensi dell’articolo 402. Il giudice accoglie la richiesta solo se l’estensione non pregiudica l’assunzione delle prove. In tal caso dispone le opportune notifiche previste dalla legge e rinvia l’udienza per il tempo necessario e non oltre tre giorni;
- se l’assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo. È fatto salvo il caso in cui lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.
Le prove acquisite con l’incidente probatorio sono verbalizzate e trasmesse al Pubblico Ministero. I legali delle parti possono prendere visione ed estrarre copia dei verbali.
Efficacia dell’incidente probatorio
Ai sensi dell’articolo 403, primo comma, del codice di procedura penale: “Nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione”. Ciò significa che nella fase dibattimentale sono efficaci soltanto le prove assunte per l’imputato che è stato assistito anche se al momento dell’assunzione delle prove l’imputato non era ancora indiziato. Non sono efficaci invece qualora gli indizi di colpevolezza siano sorti quando la ripetizione dell’atto è divenuta impossibile.
Nei confronti della parte civile del processo l’articolo 404 del codice di procedura penale stabilisce che “La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall’articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita”.