L’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità – indice:
Di particolare interesse nel contesto storico giuridico legato al Coronavirus è il reato contravvenzionale di cui all’articolo 650 del codice penale, denominato “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”. Si tratta di una norma sanzionatoria destinata ad applicarsi a coloro che non rispettano un ordine imposto dalle autorità per esigenze di giustizia, ordine pubblico, sicurezza o igiene. Le conseguenze di tale reato non sono particolarmente gravi, trattandosi di una contravvenzione e non di un delitto. Il reato consiste, infatti, in condotte contrarie all’interesse amministrativo dello Stato. Commettere tale reato, tuttavia, comporta il rischio di incorrere in un decreto penale di condanna che, se non opposto, andrebbe poi ad essere iscritto nel proprio certificato penale.
Cosa sono le contravvenzioni
Prima di procedere con l’analisi del reato oggetto della trattazione, si ritiene opportuno ricordare cosa si intenda per contravvenzione e quali conseguenze in genere ne derivino.
Il codice penale distingue all’articolo 39 i delitti dalle contravvenzioni. Stando alla portata della norma la differenza tra le due tipologie di reato risiede nella gravità del fatto. I delitti, è noto, contemplano condotte ritenute dalla legge più gravi di quelle delle contravvenzioni.
La sanzione delle condotte delle due tipologie di reato, infatti, è commisurata alla gravità del fatto. Le sanzioni per i delitti sono le pene dell’ergastolo, della reclusione e della multa. Le sanzioni per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda. Non è tuttavia difficile distinguere le due categorie di reato in quanto è lo stesso codice penale a dedicarvi sezioni diverse al suo interno. I delitti sono contenuti nel libro II mentre le contravvenzioni nel libro III. Il reato che costituisce oggetto di questa trattazione è contenuto nella norma di apertura del libro terzo del codice penale tra le contravvenzioni di polizia.
Un ulteriore fattore che distingue le contravvenzioni dai delitti è l’elemento psicologico. Nei delitti, se non specificato, è il dolo, nelle contravvenzioni è sufficiente la colpa.
L’articolo 650 del codice penale: l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità
Si configura, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità quando non si osserva “un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene“.
La norma è volta a tutelare interessi che riguardano la collettività. Le Autorità provvedono alla tutela di tali interessi in determinate circostanze o eventi contingenti e urgenti. In che modo? Ordinando al cittadino di tenere un certo comportamento che può essere attivo od omissivo. Le Autorità possono sanzionare il mancato ottemperamento all’ordine solo quando non c’è una previsione normativa specifica che punisca quella determinata condotta. Si dice infatti che la norma ha carattere sussidiario.
Il reato viene punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. È evidente che si tratta delle sanzioni tipicamente previste per le contravvenzioni.
La forma di questo reato è quella di reato omissivo in quanto si pone in essere con una condotta negativa che coincide con l’inadempimento dell’ordine o l’inerzia nel conformarvisi.
Ci sono numerose sentenze giurisprudenziali che tracciano una disciplina di tale fattispecie. Nel trattare ciascun aspetto si segnaleranno quelle più significative.
Il soggetto attivo del reato
È il soggetto al quale è stato destinato il provvedimento imposto legalmente dall’autorità e che, dovendo a questo conformarsi, non lo ha fatto.
Il provvedimento può essere destinato sia a persone fisiche che giuridiche. Nel secondo caso il soggetto responsabile del reato sarà il rappresentante legale o la persona fisica che gestisce l’attività.
Come per tutte le contravvenzioni è sufficiente che il soggetto commetta il reato con l’elemento psicologico della colpa.
Il provvedimento
Per provvedimento legalmente dato significa ogni misura prevista o consentita da una legge. La giurisprudenza ha specificato, con la sentenza 46637 del 2009 della Cassazione penale, come, affinché sia integrato il reato in questione, il provvedimento debba essere stato reso noto al soggetto responsabile dell’inadempimento.
Il provvedimento, inoltre, dev’essere stato reso in forma scritta e deve aver indicato chiaramente:
- le ragioni che lo sottendono;
- la finalità;
- il comportamento che si chiede di tenere al soggetto, che, come già accennato, può essere di fare o non fare qualcosa;
- i soggetti destinatari del provvedimento.
Non deve essere previsto un termine entro cui conformarsi al comportamento imposto considerandosi il reato consumato semplicemente dal momento in cui l’ordine di tenere quel comportamento viene emanato ma non osservato.
Concludendo il paragrafo dando una definizione di provvedimento ai fini del reato di cui all’articolo 650 del codice penale, si può affermare che si tratta di un atto unilaterale proveniente da un’autorità pubblica avente natura obbligatoria e volto alla salvaguardia di interessi collettivi giuridicamente rilevanti e che è in grado di modificare la sfera giuridica di ogni singolo soggetto a cui è rivolto.
Chi sono le autorità
Le Autorità cui l’articolo 650 del codice penale fa riferimento sono, in sostanza, quelle di pubblica sicurezza. Per individuarle correttamente è necessario richiamare il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Tale testo normativo, risalente al lontano 1931, regola molti aspetti della vita quotidiana dello Stato italiano sotto il profilo della sicurezza pubblica.
Tra le autorità di pubblica sicurezza riconosciute dal Testo unico si individuano:
- il sindaco;
- il prefetto, che rappresenta il governo a livello provinciale;
- il questore;
- tutti gli ufficiali distaccati di pubblica sicurezza.
È inoltre autorità pubblica preposta alla sicurezza sono il Ministero degli interni ai sensi della legge 121 del 1981.
Queste figure sono anche coloro che si accertano che vengano adempiute le prescrizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità stesse.
In collegamento con l’articolo 650 del codice penale, l’articolo 17 del Testo unico suddetto, al secondo comma, afferma infatti che sono puniti con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro le contravvenzioni alle ordinanze emesse da queste autorità sopra elencate. Sono fatte salve alcune fattispecie indicate dall’articolo successivo, il 17-bis, per le quali è prevista una sanzione diversa.
La misura della pena
La pena prevista per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, previsto dall’articolo 650 del codice penale corrisponde, come già accennato, all’arresto fino a tre mesi o all’ammenda fino a 206 euro.
Ma come viene determinata la misura della pena? A stabilirlo sono gli articoli 132 e 133 del codice penale.
La prima norma attribuisce al giudice il potere discrezionale di applicare la pena nella misura che ritiene opportuna, motivandone le ragioni. Non può tuttavia oltrepassare i limiti previsti dalla legge. Questi sono il limite massimo e minimo previsti dalla norma penale incriminatrice (l’articolo 650 c.p.).
L’articolo successivo, invece, regola l’utilizzo del potere discrezionale da parte del giudice, affermando che lo stesso deve stabilire la misura della pena tenendo conto dei seguenti aspetti del reato:
- la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità della condotta;
- la gravità del danno o del pericolo cagionato e il bene giuridico leso;
- l’intensità del dolo o della colpa.
Rispetto al soggetto responsabile del reato invece il giudice deve tenere conto:
- i motivi che lo hanno portato a delinquere e la sua personalità;
- i precedenti penali e giudiziari;
- la condotta da questo tenuta prima, durante e dopo il reato;
- le sue condizioni di vita e sociali e quelle della sua famiglia.
Le conseguenze dell’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità
Dal punto di vista più pratico è opportuno sapere come tale effetto si produce. Le sanzioni infatti non sono direttamente applicate dal pubblico ufficiale che accerta l’inadempimento. Tale soggetto quando riscontra l’inottemperanza ad un provvedimento provvede ad effettuare l’elezione di domicilio affinché venga notificato al soggetto inadempiente il decreto penale di condanna.
L’elezione di domicilio avviene tramite la redazione di un verbale da parte del pubblico ufficiale in cui sarà indicato anche se verrà nominato un difensore di fiducia. Questa è l’azione preliminare alla comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero il quale, nel caso di specie, proporrà al giudice di applicare una sanzione pecuniaria. Se il giudice accetta la proposta questa diviene esecutiva e verrà notificato al responsabile il decreto penale di condanna.
Quando si riceve tale decreto per il reato esaminato si può procedere in due modi:
- fare opposizione al decreto entro 15 giorni da quando si è ricevuta la notifica;
- estinguere il reato ricorrendo all’istituto dell’oblazione.
Si ricorda che il decreto penale di condanna è un istituto di natura processuale volto alla condanna per i reati meno gravi. Ha gli stessi effetti di una sentenza di condanna ma consente di risparmiare tempi e procedure. Non si svolge infatti con tutte le fasi tipiche del processo penale, Consente tuttavia la sola condanna a sanzioni di tipo pecuniario. Nel caso in cui la pena prevista fosse quella dell’arresto, dunque, questa verrà convertita in pena pecuniaria.
L’oblazione
Il codice penale contempla agli articoli 162 e 162-bis per i soli reati contravvenzionali l’istituto dell’oblazione come causa di estinzione del reato. Nel caso di specie si deve fare riferimento all’articolo 162-bis che disciplina l’oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative. L’inosservanza di provvedimenti dell’Autorità infatti è un reato punito o con la pena dell’arresto o con quella della multa. Il diritto ha definito questo tipo di oblazione come facoltativa differenziandola da quella prevista per i reati puniti con la sola pena dell’ammenda per i quali spetta di diritto. In origine infatti tale istituto era previsto solo per questi reati.
Con l’oblazione si può estinguere il reato ed evitare l’iscrizione della condanna nel certificato penale pagando un importo pari alla metà del massimo previsto dalla norma incriminatrice per la pena dell’ammenda. Tale somma dev’essere pagata, nel caso di specie, prima che il decreto penale di condanna divenga esecutivo e contestualmente alla domanda di oblazione. Non sempre infatti viene concessa.