La culpa in vigilando e la responsabilità insegnanti quando l’alunno è maggiorenne – indice:
La Cassazione si è pronunciata su un caso molto interessante per le attività di insegnamento. Con la sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013, infatti, i giudici della Suprema Corte sono intervenuti sul tema della responsabilità dell’insegnante anche quando l’alunno è maggiorenne.
La novità di tale pronuncia giurisprudenziale è costituita dalla circostanza che la maggiore età dell’allievo non sia di per sé sufficiente a far venir meno gli obblighi a carico dei dipendenti dell’istituto scolastico e sorgenti con il vincolo giuridico che si instaura con la frequenza dell’istituto da parte dell’allievo.
Cerchiamo allora di riepilogare quali sono state le conclusioni a cui sono giunti gli Ermellini e che cosa è stato deciso a margine delle valutazioni effettuate.
La responsabilità per fatto proprio o di terzi: illecito extracontrattuale o responsabilità contrattuale
Il caso riguarda le vicende di un Istituto superiore di Milano per cui il Tribunale del capoluogo lombardo aveva respinto la tesi in base alla quale trovasse applicazione nel caso di specie, dell’art. 2048 del codice civile che disciplina la responsabilità dei tutori, precettori e dei maestri d’arte come per i genitori.
Afferma l’art. 2048 c.c. che
Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
La norma ritiene pertanto che vi sia una presunzione di omessa vigilanza di persona in caso di condizione della coabitazione per i genitori e per i tutori, e condizione del tempo in cui sono sotto la loro vigilanza per i precettori e per i maestri d’arte. Agli effetti della irresponsabilità, occorre la prova che sia stato impossibile da parte dei genitori, del tutore e dei precettori impedire il fatto. Una dimostrazione, questa, che potrà essere fatta con ogni mezzo di prova.
La prova liberatoria di responsabilità insegnanti
La presunzione per i genitori, i tutori e i precettori è iuris tantum: devono infatti provare di non avere potuto impedire il fatto.
Peraltro, occorre tenere in considerazione che il significato di impedimento ad evitare il fatto non può ricondursi alla sola impossibilità materiale. Bisogna invece tenere presente un concorso di circostanze.
Il vincolo tra allievo e istituto
La sentenza stabilisce che con l’iscrizione e la frequentazione dell’istituto scolastico si fonda un vincolo giuridico tra allievo ed istituto, vincolo che lega naturalmente anche i dipendenti dell’istituto, ovvero gli insegnanti.
Si tratta quindi di una responsabilità contrattuale e non extracontrattuale ex 2048 c.c., legata agli obblighi di vigilanza. Oltre all’obbligo di istruire ed educare vige quindi anche l’obbligo di vigilare sull’incolumità fisica e sicurezza degli studenti, vincoli che non hanno limiti se non la fine della frequenza, quindi non esiste il limite del raggiungimento della maggiore età dell’alunno.
La Corte d’Appello, nell’ambito di una sentenza abbastanza articolata, ha invece ritenuto che il caso di specie potesse rappresentare tanto un caso di illecito extracontrattuale, quanto un caso di responsabilità contrattuale, data la chiara imputabilità all’istituto scolastico dell’adempimento dell’obbligo di vigilanza sullo studente e sull’allievo frequentante.
Responsabilità contrattuale per contatto sociale degli insegnanti
Ciò premesso, la Corte di Cassazione entra più nello specifico nell’analisi della fattispecie contrattuale, che ritiene applicabile al caso di specie.
Chiarisce dunque come il raggiungimento della maggiore età non costituisca un limite di responsabilità dell’istituto scolastico all’adempimento delle obbligazioni gravanti sullo stesso ed inerenti alla formazione ed alla vigilanza sui propri allievi. La culpa in vigilando deve ritenersi non più sussistente soltanto nel momento in cui lo studente concluda od interrompa il proprio percorso formativo con l’istituto, non certo al raggiungimento della maggiore età.
La Culpa in vigilando nel caso di allievi maggiorenni
In caso di fatti illeciti per culpa in vigilando quindi, le persone indicate come responsabili dall’articolo 2048 non sono libere da responsabilità. Tale sentenza ha senza dubbio una rilevanza nell’ambito dell’educazione, con espresso riferimento agli insegnanti che, secondo tale interpretazione del codice civile, saranno responsabili delle attività dannose poste in essere a danno dei propri allievi anche qualora questi ultimi abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Tale fonte di responsabilità contrattuale, che può ritenersi come derivante da “contatto sociale”, avrà dunque ordinaria prescrizione decennale, mentre sarà a carico di colui che fosse convenuto in giudizio per il proprio inadempimento, di provare l’adempimento delle proprie obbligazioni di insegnante o comunque di dipendente dell’istituto, in sede di giudizio.
Responsabilità insegnanti per danni subiti dagli studenti
Una conferma di quanto sopra è arrivata con la più recente sentenza n. 2334/18. Il Tribunale di prime cure si è infatti occupato di un caso che riguarda una ragazza che, a causa delle spinte e dell’accalcamento dei suoi compagni di classe, era caduta mentre usciva dalla palestra della scuola, riportando delle lesioni.
La Corte d’Appello aveva negato che l’insegnante fosse responsabile dell’accaduto, perché gli studenti coinvolti erano maggiorenni. Di diversa opinione è stata però la Corte di legittimità, che ha rammentato come sui docenti gravi un obbligo di vigilanza che prescinde dall’età degli studenti, “poiché la maggiore età non significa che il soggetto cessi di essere allievo o apprendista, ovvero cessi di essere sottoposto a quella vigilanza che, logicamente, è teleologica, ovvero necessaria per l’attività di insegnamento / addestramento cui si riferisce l’articolo 2048 secondo comma”.
Naturalmente, questo non significa che l’età degli studenti non abbia mai alcun rilievo, poiché dovrà sempre costituire il parametro con cui si dovrà valutare la condotta posta in essere dall’insegnante.
L’età degli studenti e la responsabilità insegnanti
L’obbligo di vigilanza di un docente sarà infatti evidentemente diverso a seconda che gli studenti siano bambini molto piccoli o giovani che stanno concludendo il corso di studi nelle scuole superiori. E’ intuibile che nel primo caso l’obbligo di vigilanza sarà più intenso, mentre nella seconda ipotesi non potrà che essere più lieve.
In altri termini, il dovere di vigilanza di cui all’art. 2048 secondo comma c.c. è da intendersi non certo in senso assoluto, bensì in termini relativi considerato che il contenuto di tale obbligo è da intendersi in rapporto inversamente proporzionale al livello di maturità degli alunni, con la conseguenza che con l’avvicinarsi degli alunni all’età del pieno discernimento, il dovere di vigilanza dei precettori richiede meno la loro continua presenza.
Pertanto, al fine di giudice il comportamento di un’insegnante, si dovrà valutare, tenendo conto anche dell’età degli studenti, quanto l’evento dannoso fosse prevedibile.
Sulla base di ciò, salvo la presenza di casi particolari, la maggiore età dello studente potrebbe far venire meno la responsabilità del docente se si presume che il ragazzo maggiorenne sia in grado di tenere comportamenti socialmente adeguati.
Come però visto nel commento di oggi, la maggiore età del giovane non esclude sempre la responsabilità dell’insegnante che, dunque, permane se il danneggiato è in grado di provare che nel caso specifico sarebbe stata necessaria una particolare vigilanza.
A titolo di esempio, si pensi ad un incidente che è causato da uno studente che in passato aveva avuto comportamenti aggressivi o ostili nei confronti del danneggiato. In questo caso appare evidente come sia l’insegnante a dover dimostrare di aver posto in essere tutte le condotte possibili per evitare il verificarsi dell’evento.
Le conclusioni
Traendo le dovute sintesi, possiamo dunque affermare che sebbene la maggiore età degli studenti non escluda automaticamente la responsabilità dell’insegnante, di contro costituisce un parametro importante per valutare il grado di vigilanza esigibile da un docente.
Nel concreto, il più delle volte la maggiore età degli studenti è in grado di escludere la responsabilità dell’insegnante, ma il danneggiato può comunque dimostrare che nel caso specifico l’obbligo di vigilanza del docente avrebbe dovuto essere più stringente.
Per una consulenza legale sul un caso specifico è possibile compilare l’apposito modulo per la richiesta di consulenza: sarete contattati entro poche ore dall’invio della richiesta.
Avv. Bellato – responsabilità e risarcimento del danno