Intelligenza artificiale: la non brevettabilità delle invenzioni – indice:
- Cos’è
- Come funziona
- Dati e diritti
- Il caso DABUS
- La soggettività giuridica dell’IA
- La non brevettabilità
L’intelligenza artificiale è una realtà ormai consolidata e frequentemente utilizzata in molti paesi europei. Dalla definizione che ne da la Commissione Europea, riportata di seguito, si capirà come l’intelligenza artificiale si sia necessaria per la vittoria da parte dell’uomo di molte sfide aperte contro i fatti della vita odierna. Ci si riferisce a ciò che affronta quotidianamente ogni settore, dalla medicina, all’imprenditoria, alla climatologia, all’industria e così via. Ogni disciplina che si interroga e cerca di risolvere costantemente delle sfide non può più fare a meno dell’intelligenza artificiale.
Dall’utilizzo delle tecnologie di IA si generano dei dati che possono diventare oggetto di diritti. Si è cercato perciò di tutelarli mediante le forme previste per i diritti di proprietà industriale o i diritti d’autore. Si vedrà però che tuttavia, con riferimento al noto caso DABUS, la tutela esistente per le innovazioni tecnologiche brevettabili non è stata estesa all’intelligenza artificiale a seguito del rifiuto di due domande di brevetto da parte del registro europeo dei brevetti.
Cos’è l’intelligenza artificiale
La Commissione Europea, organo esecutivo dell’Unione Europea, ha di recente affermato l’importanza dell’intelligenza artificiale in Europa e il cambiamento che ha portato in molti paesi.
Nella propria comunicazione COM (2018) 237 del 25 aprile 2018, la Commissione Europea ha dato una propria definizione di intelligenza artificiale. Spiega infatti che il termine Intelligenza Artificiale (IA) “indica sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi. I sistemi basati sull’IA possono consistere solo in software che agiscono nel mondo virtuale (per esempio assistenti vocali, software per l’analisi delle immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale); oppure incorporare l’IA in dispositivi hardware (per esempio in robot avanzati, auto a guida autonoma, droni o applicazioni dell’Internet delle cose).”
I paesi più sviluppati riconoscono la portata rivoluzionaria dell’intelligenza artificiale e pertanto l’Unione Europea si propone di stimolare gli investimenti privati nell’intelligenza artificiale in Europa. Molti paesi extra-ue infatti hanno già investito milioni di euro in piani di sviluppo dell’IA.
Come funziona l’intelligenza artificiale
Anche se forse non ci si rende conto, i sistemi di IA fanno ormai parte della vita quotidiana di tutti noi. Si pensi ad esempio ai traduttori automatici o agli algoritmi. Questi, elaborando i dati relativi alle scelte da noi effettuate online in un determinato arco temporale, stabiliscono quali sono le nostre preferenze ed esigenze e ci propongono nuovi prodotti corrispondenti al nostro profilo di consumatore (prodotti che saranno canzoni nel caso di Spotify, oggetti nel caso di Amazon).
Il meccanismo è il seguente: scrittura di un algoritmo avente una determinata funzionalità da parte di un programmatore informatico; conferimento all’algoritmo di un set di dati (che può essere fisso, come nel caso dei traduttori automatici, oppure crescente, come nel caso degli algoritmi di profilazione degli utenti); elaborazione dei dati da parte dell’algoritmo; generazione di nuovi dati.
Dati e diritti: opere creative o innovazioni?
I dati generati dall’IA sono idonei, di per sé, a formare oggetto di specifici diritti. Gli stessi potrebbero, per esempio, essere considerati segreti commerciali. Ciò in quanto, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non sono generalmente noti o facilmente accessibili agli operatori del settore. Di conseguenza si applica ad essi la relativa tutela legislativa (artt. 98 e 99 del codice della proprietà industriale). Oppure possono essere considerati creazioni originali suscettibili di essere tutelati mediante il diritto d’autore. Oppure, ancora, possono rappresentare innovazioni tecniche brevettabili.
Ma chi è l’inventore di tali soluzioni? L’ingegnere informatico che ha sviluppato l’algoritmo? Il soggetto che lo utilizza? L’algoritmo in sé?
Il caso DABUS e le domande di brevetto
L’EPO (European Patent Office) si è recentemente occupato del tema, in relazione a due domande di brevetto. Tali domande riguardavano altrettante invenzioni generate da un sistema di IA conosciuto come DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience). La prima domanda aveva ad oggetto un contenitore per alimenti, la seconda un apparato di segnalazione luminosa e relativo metodo.
DABUS si compone di due neural artificial networks (reti neurali artificiali). La prima, partendo da una serie di informazioni, elabora dei concetti, mentre la seconda confronta i concetti elaborati dalla prima con le informazioni di partenza, estrapolando solo i concetti reputati innovativi e quindi astrattamente suscettibili di formare oggetto di brevetto.
Le due domande di brevetto designano DABUS come inventore e quindi, in quanto tale, titolare originario dei diritti patrimoniali sull’invenzione – incluso il diritto al brevetto – trasferiti al dottor Stephen Thaler, creatore di DABUS e soggetto nel cui nome sono state depositate le domande in questione.
Ebbene, nel gennaio di quest’anno l’EPO ha rigettato le due domande di brevetto, sulla scorta del fatto che le stesse non soddisfano i requisiti formali stabiliti dall’articolo 81 e dalla rule 19 della Convenzione sul Brevetto Europeo.
La questione della soggettività giuridica dell’intelligenza artificiale
In particolare, l’articolo 81 stabilisce che la domanda di brevetto deve indicare l’inventore e che, se inventore e titolare della domanda sono diversi, va indicato qual è il titolo giuridico in base al quale quest’ultimo ha acquisito il diritto al brevetto. La rule 19 sancisce invece che la domanda di brevetto deve indicare nome, cognome e indirizzo dell’inventore.
Pertanto, secondo l’EPO, l’inventore designato in una domanda di brevetto deve essere una persona fisica.
Infatti, afferma l’Ufficio, il nome svolge la funzione di individuazione di un soggetto giuridico, cioè un’entità suscettibile di essere titolare di obblighi e diritti ivi inclusi. Tali diritti, in particolare, si individuano nel diritto al brevetto (disponibile) e il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione (indisponibile).
Ebbene, al momento non risultano esistere norme giuridiche che attribuiscano alle IA la soggettività giuridica, contrariamente a quanto succede invece agli umani (in quanto tali) o alle persone giuridiche (in base ad una fictio iuris che le assimila in molti aspetti alle persone fisiche), fermo restando che, come abbiamo visto, la rule 19 stabilisce che titolare del diritto ad essere designato inventore del trovato oggetto di un brevetto può essere solo una persona fisica.
Lo status quo della non brevettabilità dei sistemi di intelligenza artificiale
Per questa ragione, ovviamente, DABUS non solo non può essere designato inventore, ma non può neanche trasferire a terzi alcun diritto (di cui non può essere titolare) sull’invenzione.
Alle medesime conclusioni sono giunti anche l’ufficio brevetti statunitense (USPTO) e quello britannico (UKIPO). Presso di questi erano state depositate domande di brevetto corrispondenti a quelle depositate presso l’EPO.
Questo lo status quo in relazione alla (non) brevettabilità di invenzioni espressamente attribuite ad un sistema di Intelligenza Artificiale. Il che potrebbe verosimilmente indurre i titolari delle relative domande di brevetto, molto pragmaticamente, a designare quale inventore una persona fisica, considerato che appare piuttosto improbabile che il vero inventore (cioè il sistema di IA) contesti la designazione.
Sul punto va peraltro osservato che le due decisioni dell’EPO sono state appellate e che, in ogni caso, il quadro normativo vigente è verosimilmente destinato a cambiare per adattarsi ad una situazione di fatto in cui le IA stanno assumendo un ruolo sempre più preponderante nelle attività di ricerca e sviluppo in tutti i settori industriali.
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Questo articolo ha funzione di divulgazione generale e non costituisce un parere legale. Lo studio rimane a disposizione per fornire la propria opinione professionale in relazione ai casi specifici che gli verranno sottoposti.