Interessi legali 2012 – una guida rapida
- Il tasso di interesse legale nel 2022
- Cosa sono gli interessi legali
- Gli interessi legali e l’art. 1284 c.c.
- Quando sono dovuti gli interessi legali
- Da quando decorrono gli interessi legali
- Quando si usano gli interessi legali
- Come si calcolano gli interessi legali
- Chi stabilisce gli interessi legali
- Gli interessi moratori
- Gli interessi nelle transazioni commerciali
A partire dallo scorso 1° gennaio 2022, il tasso di interesse legale è stato stabilito all’1,25% in ragione d’anno.
Ricordiamo che l’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui:
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Ma a cosa servono gli interessi legali?
Tasso di interesse legale 2022
Il nuovo tasso di interesse legale è stato stabilito con decreto del MEF del 13.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15.12.2021.
Come vedremo, il cambio ha diversi effetti, sia di carattere fiscale (il tasso di interesse legale viene usato per determinare le somme da versare quando si fa un ravvedimento), sia nel caso in cui si debbano ricalcolare degli interessi sui debiti, in luogo di quelli convenzionali.
Si noti altresì come il tasso di interesse legale 2022 sia stato stabilito in misura ben superiore rispetto a quanto non fosse stato stabilito negli ultimi anni:
- 2021 pari allo 0,01%
- 2020 pari allo 0,05%
- 2019 pari allo 0,8%
- 2018 pari allo 0,3%
- 2017 pari allo 0,1%;
- 2016 pari allo 0,2%;
- 2015 pari allo 0,5%;
- 2014 pari all’1%;
- 2013 pari al 2,5%;
- 2012 pari al 2,5%.
Cosa sono gli interessi legali
Sancito quanto sopra, può essere utile cercare di comprendere cosa sono gli interessi legali e quali siano gli ambiti di applicazione.
In generale possiamo definire gli interessi come il “costo del denaro”. Per sua natura, infatti, il denaro è un bene fruttifero, e da esso vengono generati dei frutti, gli interessi.
In questa macrocategoria possiamo poi individuare gli interessi legali, protagonisti del nostro approfondimento, indicandoli come quelli che vengono riconosciuti o determinati per legge.
La fonte di tale qualificazione può peraltro essere trovata nello stesso codice civile, con l’art. 1282 c.c. primo comma che ricorda che:
I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.
Trattandosi di una norma dispositiva, le parti possono derogarvi convenzionalmente, stabilendo nel contratto che non siano dovuti interessi, o che siano dovuti interessi a un saggio più alto o più basso rispetto a quello legale.
Il già rammentato art. 1284 c.c., invece, ci ricorda come il tasso di interessi sia definito annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi, tenuto conto del tasso di inflazione che è stato registrato nel corso dell’anno.
Gli interessi legali e l’art. 1284 c.c.
Prima di comprendere quali siano gli utilizzi degli interessi legali, soffermiamoci ancora una volta sull’art. 1284 c.c., il cui contenuto ci permetterà di comprendere in che modo ci si possa efficacemente orientare nel saggio di cui sopra.
Al primo comma, infatti, la legge dispone che il saggio degli interessi legali sia determinato in misura fissa, pari al 5% in ragione d’anno.
Tuttavia, il Ministero del Tesoro, con proprio decreto, può stabilire un saggio diverso, modificandone annualmente la misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi. È quanto avvenuto costantemente nel corso degli anni, al fine di ponderare il saggio degli interessi legali all’effettivo “costo del denaro”.
Nel caso in cui invece il Ministero non intervenga in tal senso, la misura del saggio rimarrà invariata per l’anno successivo.
Diamo ora un’occhiata agli altri commi dello stesso articolo.
Secondo comma
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
È la prima importante funzione degli interessi legali. Nel caso in cui le parti non abbiamo contrattualmente stabilito degli interessi convenzionali determinati o determinabili, allora il saggio applicato al rapporto sarà pari a quello legale.
Terzo comma
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Tra gli altri effetti legati alla presenza del saggio di interessi legali vi è anche l’evidenza che, nel caso in cui gli interessi convenzionali superiori alla misura legale non siano stati determinati per iscritto, gli stessi saranno ricondotti alla misura legale.
Quarto comma
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Nell’ipotesi in cui invece le parti non abbiano determinato la misura del tasso, allora dal momento in cui viene proposta domanda giudiziale si ricorre a calcolare un saggio degli interessi legali che è pari a quello previsto dalla legislazione speciale prevista nelle ipotesi dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Quinto comma
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
Il quarto comma, così come il quinto comma, vedono la luce nel nostro ordinamento in un secondo momento rispetto ai primi tre, nel 2014.
L’obiettivo del legislatore è abbastanza chiaro: si desidera infatti rendere applicabile alla domanda giudiziale per il recupero del credito, e al procedimento arbitrale, il tasso di interessi che è stabilito per gli interessi legali moratori, i c.d. interessi commerciali.
Con tale previsione, si giunge così a conquistare la primaria finalità di evitare che la durata del processo vada a danno del creditore, disincentivando così le resistenze pretestuose da parte del debitore, che si trova a corrispondere al creditore, oltre al debito, anche ulteriori somme a titolo di interesse, maggiori rispetto a quanto sarebbe invece dovuto con il tasso legale ordinario.
Considerato che generalmente il tasso degli interessi commerciali è molto maggiore rispetto al tasso di interessi legali, ne deriva che la tentazione di ricorrere ad artificiose resistenze da parte del debitore è molto più bassa.
Quando sono dovuti gli interessi legali
Da quanto sopra possiamo altresì ricordare che gli interessi legali sono dovuti solo se il credito è liquido e esigibile.
Per quanto attiene le caratteristiche di liquidità, è necessario che il credito sia determinato nel suo importo. Per quanto riguarda invece le caratteristiche di esigibilità, ci riferiamo al fatto che il credito non sia più soggetto a termine o a condizione, poiché scaduto o perché si è avverata la condizione che ne determinata la stessa esigibilità.
Di contro, il creditore non può esigere gli interessi se il credito non manifesta contemporaneamente le due condizioni di cui sopra, poiché non è liquido né esigibile.
E così, se il creditore vanta una un credito che scade il prossimo 31 dicembre, non potrà esigere il pagamento degli interessi (e, evidentemente, del capitale) il 10 settembre, considerato che a quella data il credito risulta non essere ancora esigibile.
Lo stesso dicasi nel caso di verifica delle condizioni. Se per esempio il pagamento del credito è subordinato al verificarsi di un determinato fatto, il credito non sarà esigibile fino a quel dato momento.
Da quanto decorrono gli interessi legali
Dalla lettura di quanto sopra dovrebbe essere intuibile che gli interessi legali decorrono dal momento in cui il credito è esigibile. E, pertanto, dal momento in cui il credito non è più soggetto a termini o condizioni. È inoltre necessario che il credito sia liquido.
Peraltro, il creditore non è tenuto alla costituzione o alla messa in mora, poiché l’obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi trova il proprio fondamento nella mera esigibilità della somma.
Quando si usano gli interessi legali
Gli interessi legali hanno una funzione remuneratoria del creditore, e trovano spazio in diversi usi frequenti.
In primo luogo, gli interessi legali sono stabiliti per permettere alle parti di disciplinare lo scambio di interessi nel caso in cui non siano stabiliti degli interessi convenzionali. In queste ipotesi, troverà dunque applicazione il tasso legale, in via automatica.
Lo stesso può dirsi per quanto concerne gli interessi moratori, che operano al tasso legale. Se le parti non hanno deciso diversamente, troveranno applicazione gli interessi legali.
In questo ambito, l’eccezione di cui parleremo più diffusamente nelle prossime righe – e della quale abbiamo già fatto cenno – è quella legata al ritardo del pagamento nelle transazioni commerciali.
Come si calcolano gli interessi legali
Gli interessi legali si calcolano applicando un saggio in percentuale, in relazione al capitale a cui si riferiscono, per il tempo di maturazione.
Dunque, in maniera non dissimile all’applicazione degli interessi convenzionali, i fattori che impattano sulla quantificazione degli interessi legali in termini assoluti sono tre:
- il saggio o tasso di interesse percentuale
- il capitale
- il tempo.
La formula di applicazione sarà la seguente:
Interesse = Capitale x Tasso x Tempo / 100
Chi stabilisce gli interessi legali
Come abbiamo già avuto modo di ricordare, a stabilire gli interessi legali è un decreto a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, annualmente, entro il 15 dicembre, può modificare il tasso previgente.
Si tenga conto, peraltro, che la legge stabilisce già i tassi di interesse legali in misura fissa, nel codice civile, nella misura del 5%.
Il Ministero può dunque derogare a questa condizione mediante decreto, cambiandone annualmente la misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata non maggiore ai dodici mesi e tenendo altresì conto dell’inflazione registrata nell’anno.
Interessi legali e interessi moratori
Nell’ambito degli interessi, trovano una particolare declinazione gli interessi moratori, che traggono origine dal ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, e cioè di un’obbligazione che ad oggetto una somma di denaro.
A parlare di questo è l’art. 1224 c.c., secondo cui:
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
Dunque, se gli interessi corrispettivi, introdotti dall’art. 1282 c.c., sono dovuti a prescindere dalla colpa del debitore, gli interessi moratori non sono dovuti se il debitore dimostra che il ritardo è dipeso da un fatto che non può essergli imputato.
Gli interessi corrispettivi non devono poi più essere cessati con la mora, poiché sono sostituiti proprio da quelli moratori, salvo che le parti abbiano convenzionalmente stabilito in modo diverso.
Se le parti non hanno stabilito diversamente, gli interessi moratori sono stabiliti nella misura del tasso legale.
Gli interessi per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali
Come anticipato, una disciplina specifica è dettata in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La normativa introdotta dal d.lgs. 231/2002 si applica ai contratti che sono conclusi tra le imprese (e i liberi professionisti in tal novero), sia tra imprese e pubbliche amministrazioni, purché comportino in via esclusiva o prevalente, la consegna delle merci o la prestazione dei servizi, contro pagamento di un prezzo.
Se ricorre questo caso, la legge distingue tra gli interessi legali di mora che sono formati:
- da una componente variabile, comunicata ogni sei mesi dal Ministero dell’Economia, e da una componente fissa pari a 8 punti percentuali;
- interessi concordati tra le imprese, differenti dagli interessi legali di mora.
Da ciò emerge che il saggio legale degli interessi di mora nelle transazioni commerciali è più alto del tasso di interesse legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie di cui all’art. 1284 c.c.
La decorrenza
Per quanto poi concerne i termini di decorrenza automatica degli interessi, nel caso in cui il termine di pagamento non sia presente in contratto, si applicano i termini previsti dall’art. 4 d.lgs. 231/2002, e cioè:
- 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento che abbia un contenuto equivalente;
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi se non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- ancora, 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- infine, 30 giorni dalla data di accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a questa data.