Gli interessi usurari – indice
Nel nostro più recente approfondimento sul reato di usura, abbiamo introdotto alcuni aspetti prioritari di questo delitto contro il patrimonio, individuandone le principali configurazioni e tipologie.
Dopo aver capito cos’è il reato di usura, giunge ora il momento di valutare che cosa sono gli interessi usurari, intendendo per tali quelli la cui corresponsione – evidentemente – fa “scattare” il reato in questione.
Cosa sono gli interessi usurari
Per saperne di più su questo importante tema, dobbiamo partire dalle nozioni incluse nell’art. 644 c.p. e, in particolar modo dal terzo comma, ove il legislatore chiarisce che:
la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari
Nel comma successivo viene inoltre chiarito che
sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Infine, citiamo brevemente anche quanto introdotto dal successivo comma, laddove si indica che
per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Interessi usurari oggettivi e concreti
Prima di approfondire in maniera più specifica quanto sopra, possiamo già premettere che:
- gli interessi usurari sono quelli che superano il limite legale. Il tasso di interesse “limite” viene determinato dall’art. 2 della l. 108/1996, che a sua volta affida al Tesoro il compito di rilevare ogni tre mesi il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, su cui calcolare la soglia usura;
- anche se non si supera il tasso di interesse usurario per legge, si può pur sempre individuare una usurarietà in concreto. Si tratta di una fattispecie che sarà valutata dal giudice a prescindere dal tasso legale. È tuttavia fondamentale che ricorrano i presupposti stabiliti dal legislatore, e consistenti nella difficoltà economico – finanziaria del soggetto passivo, e nella sproporzione degli interessi pattuiti rispetto alle concrete modalità del fatto;
- il riferimento all’ultimo dei commi sopra condivisi è quello al principio dell’onnicomprensività dell’interesse. L’obiettivo del legislatore è infatti quello di evitare che la norma sia aggirata con l’imputazione di somme maggiori diverse (commissioni, spese varie) a fronte di un tasso di interesse più basso.
Interessi usurari: superiori al limite di legge
Approfondiamo ora quanto brevemente accennato nell’evidenza del precedente paragrafo.
Per far ciò, soffermiamoci innanzitutto sul concetto di usura legale, richiamando alla mente la legge n. 108/1996, secondo cui costituiscono interessi usurari quelli che sono superiori ai tassi medi praticati da banche e intermediari finanziari, rilevati trimestralmente dal Ministero del Tesoro, se sono “sproporzionati”. Ma che cosa si intende con il richiamo alla spoporzione?
Fino all’entrata in vigore del d.l. 70/2011, dovevano essere considerati usurari i tassi che superavano del 50% i tassi medi pubblicati. Con l’entrata in vigore di tale provvedimento, però, il criterio ha subito un cambiamento non irrilevante. Il legislatore ha infatti voluto indicare come tasso soglia quello che risulta dal tasso medio aumentato del 25%, sulla cui base applicare un ulteriore aumento di 4 punti. Ad ogni modo, la differenza tra tasso limite e tasso medio non può essere superiore agli 8 punti.
Si noti – ma torneremo sul tema con un sperato approfondimento – che contestualmente a cambiare sono state anche le conseguenze della pattuizione di interessi usurari. La sanzione non è più, infatti, legata alla diminuzione automatica del tasso alla misura legale, bensì alla nullità della clausola senza che siano dovuti interessi.
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Interessi usurari: stabiliti dal giudice
Dalla lettura di quanto precede dovrebbe risultare piuttosto agevole comprendere che scoprire se gli interessi sono usurari o meno è semplice se ci si limita alla sola misurazione in relazione al tasso soglia stabilito secondo le indicazioni di legge.
Tuttavia, ci sono altresì delle situazione in cui, pur non essendoci delle situazioni di usura da superamento degli interessi stabiliti per legge, il legislatore ha inteso ricollegare delle specifiche forme di tutela.
È questo il caso dell’emersione di alcuni elementi soggettivi che ci permettono di configurare identicamente il reato di usura.
Riassumendo, tali elementi soggettivi ricadono quando:
- vi è uno stato di bisogno da parte di un soggetto, l’usurato;
- vi è uno stato di approfittamento consapevole dello stato di bisogno da parte del soggetto attivo.
Dunque, il reato di usura può perfezionarsi in presenza di:
- soli elementi oggettivi, come il superamento del tasso a quello medio praticato dalle banche, incrementato nelle modalità che abbiamo condiviso;
- elementi oggettivi e soggettivi, come l’apprezzabilità della condizione dell’usurato che versi in una situazione di difficoltà economica, a fronte di un tasso di interesse, o altri vantaggi o compensi, che risultano essere comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro, considerate le concrete modalità del fatto e il tasso medio che viene praticato per operazioni similari ogni qualvolta il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà economica.
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Conclusioni
Il reato di usura, quale rato in contratto e a consumazione prolungata, può perfezionarsi sotto due principali diverse ipotesi:
- usura oggettiva: è il caso derivante dall’applicazione di tassi di interesse superiori a quanto stabilito dalla legge. Valgono le modalità di calcolo che sopra abbiamo avuto modo di riassumere, pur in brevità;
- usura concreta: è il caso in cui gli interessi, i vantaggi o gli altri compensi sono inferiori alle soglie usurarie legali, ma vengono comunque ritenuti sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, se il soggetto passivo, l’usurato, versa in uno stato di difficoltà economica o finanziaria.
A titolo di completezza informativa, rammentiamo come esista altresì un’ulteriore ipotesi cui si riferisce l’art. 644 c.p., la mediazione usuraria. Con tale caso ci riferiamo al soggetto attivo che pretende vantaggi usurari o sproporzionati (usura oggettiva o concreta) per la propria opera di mediazione.
Vedremo, nei prossimi approfondimenti, in che modo è sanzionato il reato di usura e quali sono gli altri elementi di configurabilità, anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali.