Le invenzioni del lavoratore dipendente – indice:
- Le invenzioni
- Il diritto d’autore
- Le tre fattispecie
- L’equo premio
- Art. 64 C.p.i
- Legge sul diritto d’autore
- Università e ricerca
- Lavoro autonomo
Il codice civile disciplina espressamente l’ipotesi in cui autore di un’invenzione sia il prestatore di lavoro subordinato. L’ipotesi rientra nella fase di adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed è regolata all’articolo 2560. La norma, al primo comma, recita quanto riportato di seguito:
“Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali”.
Tale diritto del prestatore di lavoro è riconosciuto anche all’articolo 64 del codice della proprietà industriale, che individua tre ipotesi di invenzione del prestatore di lavoro.
Discipline specifiche sono previste per le invenzioni create dal ricercatore di una università o di un ente pubblico di ricerca e per le invenzioni di software e banche dati. La tutela di quest’ultime è regolata dall’articolo 12-bis della legge sul diritto di autore.
Cosa sono le invenzioni
L’invenzione non trova una diretta definizione nella normativa giuridica italiana. Le uniche norme che indirettamente parlano di invenzione sono l’articolo 2585 del codice civile e l’articolo 45 del codice della proprietà industriale. La prima elenca una serie di ipotesi di invenzioni che possono costituire oggetto di brevetto. La seconda, sempre parlando dell’oggetto del brevetto, stabilisce al primo comma che “Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale“. Prevede inoltre espressamente nei commi successivi fattispecie che non sono invenzioni.
Contestualmente alla nascita dell’invenzione si vede la nascita di due diritti. Il diritto ad essere riconosciuto come autore e il diritto al rilascio del brevetto.
Il primo è un diritto inalienabile e intrasmissibile dell’inventore totalmente indipendente dal diritto al rilascio del brevetto. Si traduce nella possibilità dell’inventore di farsi menzionare nel brevetto e di rivendicare la paternità dell’invenzione mediante azione giudiziaria. Non ha contenuto patrimoniale e non dà diritto all’esecuzione dell’invenzione.
Il secondo invece ha contenuto patrimoniale e spetta all’inventore, fatta salva l’ipotesi qui di interesse in cui, come si vedrà, spetta al datore di lavoro. Ed a stabilirlo è l’articolo 64 del codice della proprietà industriale.
L’inventore nel rapporto di lavoro
Si è detto che i diritti derivanti dall’invenzione spettano all’inventore. Nell’esecuzione di un rapporto di lavoro tuttavia bisogna distinguere le parti del datore di lavoro e del lavoratore rispetto al concetto di inventore.
Il datore di lavoro è colui che predispone l’ambiente fornendo capitale umano, finanziario e strumentale alla maturazione dell’invenzione.
Il lavoratore invece è colui che lavorando in tale ambiente può realizzare l’invenzione e fruirne.
L’articolo 64 del codice della proprietà industriale è stato formulato per destinare l’invenzione ad entrambi questi soggetti. Il prestatore di lavoro pertanto ha diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione anche se il contratto di lavoro è nullo essendovi stata l’effettiva prestazione di lavoro che ha fatto da terreno fertile dell’invenzione.
Il diritto d’autore sulle invenzioni del lavoratore
L’articolo 2560 del codice civile garantisce al lavoratore il diritto a vedersi riconosciuto autore di un’invenzione creata nello svolgimento del rapporto di lavoro. Su espressa previsione del codice civile, che rimanda alle leggi speciali la regolamentazione dei diritti e degli obblighi delle parti del rapporto di lavoro, va ad integrare tale norma l’articolo 64 del codice della proprietà industriale. La norma recita, al primo comma, quanto di seguito riportato:
“Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore”.
Ricapitolando dunque:
- al lavoratore spetta il diritto d’autore sull’invenzione;
- al datore di lavoro i diritti derivanti dall’invenzione (in questo caso il diritto al rilascio del brevetto).
Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro privato o pubblico diverso da una università o un ente di ricerca.
Le tre ipotesi di invenzioni del lavoratore
L’articolo 64 del codice della proprietà industriale distingue tre casi in cui il lavoratore dipendente può realizzare un’invenzione.
- L’invenzione di servizio;
- Quella d’azienda;
- L’invenzione occasionale.
È opportuno dedicare a ciascuna un breve inciso.
L’invenzione di servizio
È l’ipotesi prevista dal primo comma dell’articolo 64 del codice della proprietà industriale e che si è analizzata nel paragrafo precedente. Ripetendo brevemente, si ha quando l’invenzione è realizzata nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto di lavoro e quando l’attività inventiva ne costituisce oggetto. I diritti derivanti dall’invenzione sono attribuiti rispettivamente alle parti del rapporto: al datore di lavoro il diritto al rilascio del brevetto e al lavoratore il diritto ad essere riconosciuto come autore dell’invenzione.
I diritti patrimoniali spettano pertanto al datore di lavoro. Il lavoratore infatti ha già ricevuto la remunerazione per la realizzazione dell’invenzione in quanto oggetto del contratto di lavoro. L’attività inventiva, tuttavia, non deve necessariamente essere l’unica attività oggetto del contratto bensì può essere accompagnata da altri compiti.
Quella d’azienda
L’invenzione d’azienda è prevista al secondo comma dell’articolo 64. La norma recita:
“Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell’attività inventiva, e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro”.
In breve, l’invenzione è realizzata nell’ambito di un rapporto di lavoro, e dunque durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, ma non costituisce l’oggetto del contratto. Ciò comporta che non essendo prevista una retribuzione specifica per l’attività inventiva, a differenza dell’invenzione di servizio, al lavoratore spetta un equo premio oltre al diritto di essere riconosciuto come autore. Si deve tenere conto dei fattori elencati dalla norma al fine della determinazione dell’equo premio. L’equo premio ovviamente spetta ove il datore di lavoro e i suoi aventi causa ottengano il brevetto dell’invenzione e ne facciano un utilizzo economico. Si vedrà successivamente quanto pronunciato in merito dalla Corte di Cassazione lo scorso anno.
In questo caso dunque l’invenzione interviene casualmente nell’attività lavorativa del dipendente.
L’invenzione occasionale
Si tratta della terza fattispecie di invenzione definita dal terzo comma dell’articolo 64. Ai sensi di tale comma si ha invenzione occasionale quando “si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro“ e quando non c’è alcun requisito invece riguardante le fattispecie di cui ai primi due commi. È evidente in questa fattispecie la mancanza di connessione tra le mansioni del lavoratore e l’attività inventiva che è svolta al di fuori del rapporto di lavoro. Per questo motivo l’invenzione viene chiamata occasionale.
In tal caso il datore di lavoro “ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione”. La legge pertanto lascia al lavoratore il diritto al rilascio del brevetto ma attribuisce al datore di lavoro un diritto di opzione all’acquisto di quel brevetto oppure di uno estero per quell’invenzione alle condizioni previste dalla norma.
Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il rilascio del brevetto al fine di consentirgli di esercitare il suo diritto di opzione entro tre mesi dal deposito della domanda.
L’effettiva brevettazione e l’equo premio
Ai fini del riconoscimento al lavoratore dipendente dell’equo premio nelle invenzioni d’azienda non è sufficiente che l’opera creativa sia suscettibile di essere brevettata ma è necessario l’effettivo conseguimento del brevetto da parte del datore di lavoro.
Si è pronunciata in tal senso la Corte di Cassazione con sentenza n. 31937/2020. Si legge infatti nella sentenza che “il diritto del lavoratore all’equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con il conseguimento del brevetto, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione, ma non brevettate; il diritto del lavoratore consegue, infatti, all’insorgenza in favore del datore di lavoro dei diritti derivanti dall’invenzione, che sono conferiti, ai sensi dell’art. 4 dello stesso R.D., solo con la concessione del brevetto, sicchè è la brevettazione – in quanto costitutiva – che condiziona l’insorgere dei diritti del datore di lavoro e, quindi, del diritto del prestatore al premio, potendo il lavoratore, nei casi di inerzia del datore di lavoro nella brevettazione, ovvero di utilizzo in segreto dell’invenzione, provvedere alla brevettazione dopo avere invano diffidato il datore di lavoro ad effettuarla”.
Ambito di applicazione dell’articolo 64 del C.p.i
Le invenzioni presuppongono un’attività creativa che può avere natura diversa. Il codice della proprietà industriale disciplina infatti in sezioni diverse:
- i disegni e i modelli;
- le topografie dei prodotti a semiconduttori;
- le nuove varietà vegetali.
Per ciascuna la legge prevede una disciplina sulle invenzioni del lavoratore a volte diversa da quella prevista dall’articolo 64 del codice.
In particolare, per quanto riguarda i disegni e i modelli bisogna fare riferimento all’articolo 38 del codice della proprietà industriale. Tale norma afferma, al terzo comma, che “Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di registrazione”.
Nel caso delle topografie dei prodotti a semiconduttori e nel caso di nuove varietà vegetali invece rispettivamente gli articoli 89 e 111 del codice della proprietà industriale rimandano all’applicazione dell’articolo 64.
Nella legge sul diritto d’autore: software, banche dati e fotografie
È contenuta nelle legge sul diritto d’autore invece la disciplina delle invenzioni del lavoratore su software, banche dati e fotografie.
L’articolo 12-bis di tale legge stabilisce riguardo a software e banche dati che “Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”.
Per quanto riguarda i diritti sulle fotografie invece l’articolo 88 della legge sul diritto d’autore riconosce al fotografo una serie di diritti esclusivi sulla fotografia. Si tratta dei diritti di:
- riproduzione;
- diffusione;
- spaccio.
La norma tuttavia prosegue al secondo comma affermando che “se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro“.
In tali casi pertanto si applica una disciplina diversa da quella prevista all’articolo 64 del codice della proprietà industriale e che riconosce i diritti di utilizzazione economica solo al datore di lavoro.
Le invenzioni del lavoratore dipendente da Università o enti pubblici di ricerca
L’articolo 65 del codice della proprietà industriale stabilisce al primo comma che “In deroga all’articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore”.
La legge pertanto riconosce in questo caso il diritto al ricercatore di fare domanda di brevetto con l’onere di informare l’università o l’ente di ricerca. Tali organismi infatti stabiliscono l’importo massimo del canone di licenza che gli spetta nel caso in cui venga data licenza a terzi sull’invenzione realizzata dal proprio dipendente ricercatore che in ogni caso ha diritto almeno al 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’invenzione. Qualora l’università o l’ente pubblico non dovessero provvedere a determinare tale importo la legge gli riconosce un importo pari al 30%.
Diversamente è regolata dall’ultimo comma della norma l’ipotesi in cui il ricercatore abbia svolto l’attività inventiva all’interno di un’attività finanziata in tutto io in parte da soggetti terzi rispetto all’università. In tal caso i diritti nascenti dalle invenzioni spettano all’università ed eventualmente al finanziatore se stabilito nel contratto tra loro concluso. Nello stesso contratto può essere previsto un equo premio a favore del ricercatore.
Le invenzioni del lavoratore autonomo
Anche per il lavoratore autonomo è stata introdotta una norma a tutela dell’attività inventiva dallo stesso realizzata. Con l’articolo 4 della legge n. 81/2017 di attuazione della riforma del Jobs Act il legislatore ha esteso la protezione dei diritti di proprietà industriale prevista per i lavoratori dipendenti anche agli autonomi.
La norma in particolare recita “Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30″.
Anche al lavoratore autonomo si applica pertanto la disciplina di cui all’articolo 64 del codice della proprietà industriale ovvero le altre norme regolatrici unitamente a quelle della legge sul diritto d’autore.