Il legato testamentario – indice:
Il legato è una disposizione testamentaria attraverso cui il testatore attribuisce ad uno o più beneficiari determinati, i legatari, beni o diritti a carico dell’eredità.
Cos’è il legato testamentario
L’articolo 588 del codice civile dà infatti la possibilità a chi scrive un testamento di disporre “a titolo particolare” o “a titolo universale”. Quando la disposizione è a titolo particolare si parlerà di legato, mentre il beneficiario sarà chiamato “legatario”.
L’articolo 588 precisa come al fine di qualificare una disposizione come istituzione d’erede o legato non sia determinante la denominazione usata dal testatore.
Il legato è dunque quella disposizione mortis causa a titolo particolare attraverso la quale il testatore attribuisce al legatario un particolare diritto o lo fa subentrare in una posizione giuridicamente rilevante.
Differenze pratiche fra eredità e legato
Le differenze fra erede e legatario sono molteplici, ed hanno riguardo sia ai presupposti concettuali che agli effetti. Ecco quelle fondamentali.
Legatario di un bene determinato, erede di una quota
La prima differenza fra eredità e legato è concettuale. Il secondo, come sopra chiarito, ha ad oggetto un bene od un diritto determinato. Viceversa l’istituzione di erede nomina un soggetto erede in una quota del patrimonio ereditario. Si tratta di disposizioni che hanno effetti distinti fra loro. In caso di eredità infatti, nella maggior parte delle ipotesi, non vengono individuati i beni oggetto della disposizione. Questo avverrà invece, in via del tutto residuale, quando il testatore individui determinati beni in funzione di quota del patrimonio ereditario.
L’erede risponde dei debiti gravanti sull’eredità
La seconda differenza ha riguardo i debiti gravanti sull’eredità. Mentre l’erede risponde proporzionalmente alla propria quota dei debiti gravanti sul patrimonio ereditario, il legatario no. Ciò significa, ad esempio, che quando il testatore disponga per legato di un immobile acquistato con mutuo gravante sull’eredità, il mutuo sarà a carico degli eredi e non del legatario.
Il legatario non deve accettare, il chiamato deve accettare per essere erede
Un’ulteriore differenza fondamentale è rappresentata dalla circostanza che il legatario non debba accettare il legato per essere tale. Il legato infatti, secondo quanto disposto dall’articolo 649 del codice civile, si acquista senza accettazione. Il legatario può naturalmente rinunciarvi, facendo venire meno l’acquisto. L’erede viceversa per essere tale, deve accettare l’eredità, espressamente o tacitamente.
L’eredità non può avere un termine, il legato sì
L’ordinamento giuridico ha un principio in base al quale, una volta eredi lo si è a titolo definitivo. Il brocardo che ben lo riassume è “semel heres, semper heres”. Il legatario invece può essere beneficiario di un diritto a termine. Il testatore potrà ad esempio legare un immobile per dieci anni ad un legatario; tale bene ritornerà poi nel patrimonio ereditario.
Il legato a carico di uno o più eredi, il sublegato ed il prelegato
Il testatore ha facoltà di far gravare la disposizione a carico dell’erede o del legatario che ritiene. Tale facoltà incontra tuttavia dei limiti di legge, rappresentati dall’articolo 549 del codice civile. Il testatore non potrò infatti far gravare il legato a carico della quota di legittima, a pena di nullità della disposizone. A seconda del soggetto a carico di chi sia fatto gravare, la disposizione avrà delle denominazioni differenti
A carico dell’eredità o di uno o più eredi
Quando il testatore non individui il soggetto a carico del quale far gravare la disposizione, la stessa graverà proporzionalmente sulle quote degli eredi. Viceversa il testatore potrà scegliere di far gravare la disposizione a carico di uno o più eredi. Ad esempio, nel testamento il testatore potrà disporre: “lego la somma di 50000 euro a carico del mio erede Tizio ed a favore di Sempronio”. In questo caso sarà solo Tizio tenuto a soddisfare il legatario Sempronio.
Il sublegato
Il sublegato è individuato in quella disposizione che sia posta a carico di un legatario e non degli eredi. In questo caso sarà tenuto a soddisfare il sublegatario non già l’erede, ma il beneficiario di un legato predisposto. Per fare un esempio, una disposizione di questo tipo può essere così formulata: “Lego a favore di Tizio la somma di euro 50000 euro ed a carico di questi ed a vantaggio di Sempronio la somma di 5000 euro.” In questo caso sarà Tizio ad essere beneficiario della prima disposizione, ma dovrà consegnare a Sempronio la somma di cinquemila euro stabilita a favore di Sempronio.
Il prelegato
Il prelegato è individuato dall’articolo 661 del codice civile. Si tratta di una disposizione a carico di tutta l’eredità ed a vantaggio di uno dei coeredi. In questo caso l’erede assumerà anche la posizione di legatario, limitatamente al bene od al diritto in questione. L’articolo 661 stabilisce poi come la disposizione “si considera come legato per l’intero ammontare”. Ciò significa che il valore patrimoniale del bene attribuiti al prelegatario debba essere prededotto prima di procedere alla divisione ereditaria. Per fare un esempio, ove il patrimonio ereditario valga 5500, ci siano tre eredi ed al primo sia legato l’importo di euro 1000, la divisione si avrà per i restanti 4500. Il primo erede in questo caso conseguirà dunque 2500: 1000 a titolo di legato e 1500 in seguito alla divisione ereditaria.
Varie categorie di legato
A seconda degli effetti che produce, il legato può essere inquadrato fondamentalmente in tre categorie: quello ad effetti reali, quello obbligatorio e quello liberatorio.
Legato ad effetti reali
Si tratta senza dubbio della categoria più comune, quello che nel diritto romano veniva individuato come “per vindicationem”. Il trasferimento di un bene o di un diritto avviene per diretta volontà del testatore in capo al legatario. L’esempio è quello del legato di un bene determinato, come un immobile, un’automobile e così via, di cui il testatore disponga direttamente.
Legato ad effetti obbligatori
Fra questi rientrano il legato di cosa di un terzo (articolo 651 del codice civile) e quello di cosa individuata soltanto nel genere (articolo 653 del codice civile). In diritto romano appartiene senza dubbio alla categoria dei legati “per damnationem”. In questo caso l’onerato (chi deve dare al legatario, gli eredi se nulla è disposto) a compiere un’attività per far conseguire il bene al legatario. Nel caso di legato di cosa di un terzo, l’onerato dovrà procurarla al legatario a proprie spese.
Legato ad effetti liberatori
Attraverso una disposizione testamentaria, il testatore potrà liberare un proprio debitore da quanto dovutogli. L’esempio tipico è quello dell’articolo 658 del codice civile: il legato di liberazione da debito. Qui il testatore potrà liberare direttamente il proprio debitore, senza la necessità di alcuna attività da parte degli eredi. Gli effetti si avranno con l’apertura della successione e saranno diretti.
Il corretto inquadramento di una disposizione a titolo particolare nell’ambito della disciplina dei legati avrà un effetto determinante per valutarne le conseguenze. Per questo motivo, come scrive il codice civile all’articolo 588, non sarà tanto il testatore, quanto l’interprete a dover denominare e qualificare la volontà del defunto. Tanti sono poi il legati dal contenuto atipico, che non trovano una disciplina all’interno del codice: non per questo sono nulli, ma richiederanno un’attenta analisi per una corretta qualificazione.