I permessi che il lavoratore può prendere sulla base di quanto previsto dalla legge 104/1992 non devono pregiudicare i conteggi per la maturazione delle ferie. In caso contrario, si correrebbe il rischio di disincentivare l’utilizzo di questo importante strumento di sostegno per le persone affette da disabilità. Pertanto, sulla base di tale assunto, la decurtazione dei giorni di riposo come conseguenza di tali permessi sarebbe illegittima.
A stabilire quanto sopra è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 14187/2017 dello scorso 7 giugno, con la quale gli Ermellini confermano la condanna in secondo grado (ma non in primo grado) ad un datore di lavoro, che dovrà ora riaccreditare 4 giorni di ferie che erano stati indebitamente sottratti al proprio dipendente.
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Legge 104/1992 Permessi e Ferie
Nel dettaglio, con l’ordinanza di cui si è appena fatto cenno la Corte richiama alla mente che con la sentenza 15345/2014 si era già espressa per analoga controversia relativa alla computabilità dei permessi di cui alla legge 104/1992 ai fini della tredicesima mensilità, rispetto alla quale analogamente che per le ferie i giudici ritennero che “la limitazione della computabilità (….) dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in forza del richiamo operato dal successivo comma 4 all’ultimo comma dell’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ne ha tuttavia recepito il contenuto negli artt. 34 e 51), opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario – che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa – e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale (diversamente dall’indennità per i permessi ex lege n. 104 del 1992 commisurata all’intera retribuzione), risultando detta interpretazione idonea ad evitare che l’incidenza sulla retribuzione possa essere di aggravio della situazione dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l’utilizzazione del permesso“.
Oltre ad aver richiamato alla mente quanto sopra, la Corte si è soffermata ricordando che ben ha agito il giudice di appello nel ritenere corretto che i giorni di permesso concorressero nella determinazione dei giorni di ferie maturati dal lavoratore che ne ha beneficiato, sottolineando come il diritto alle ferie di cui all’art. 36 della Costituzione, preveda la garanzia di un ristoro delle energie a fronte della prestazione lavorativa svolta, e che tale ristoro si rende nei fatti necessario anche a fronte dell’assistenza ad un invalido, che comporta un aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche e psichiche.
Legge 104/1992 La tutela delle persone con disabilità
Ancora, gli Ermellini precisano come “sotto il profilo sistematico, determinante è la considerazione che i permessi per l’assistenza ai portatori di handicap poggiano sulla tutela dei disabili predisposta dalla normativa interna ed in primis dagli artt. 2, 3, 38 Cost. – ed internazionale – quali sono la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18”. Ulteriormente, viene accennato il contenuto della relativa Convenzione ONU, che prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità.
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Alla luce di quanto sopra, la Corte ha dunque ritenuto di imporre “l’interpretazione della disposizione maggiormente idonea ad evitare che l’incidenza sull’ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l’utilizzazione del permesso stesso“.
In conclusione, anche i permessi di cui alla legge 104/1992 devono contribuire alla maturazione delle ferie per il lavoratore che li utilizza. Se così non fosse, si creerebbe un pericoloso disincentivo ad utilizzare tale strumento.