Le lesioni macropermanenti: quali sono e il risarcimento – indice:
Il danno biologico, ovvero quel danno che ha natura non patrimoniale, può derivare da una lesione fisica o psichica subita da un soggetto. Richiamando l’articolo 2059 del codice civile si ricorda che il danno non patrimoniale dev’essere risarcito ogni qual volta la legge lo preveda. La tutela del danno biologico ha come fonte primaria infatti la costituzione.
Si è pertanto provveduto a disciplinare le regole per il calcolo del risarcimento del danno da lesioni nel Codice delle Assicurazioni private che le suddivide in gradi di entità. Ci sono quelle micropermanenti, anche chiamate di lieve entità, e quelle macropermanenti, definite dal Codice di non lieve entità. Le seconde, quelle oggetto di trattazione, sono disciplinate dall’articolo 138 del suddetto Codice. Questo è stato recentemente riformulato dalla legge 24 del 2017 sulla responsabilità sanitaria. Tale legge ha sostituito la dicitura di danno biologico con danno non patrimoniale ed ha ridimensionato il quantum di risarcimento riconosciuto.
Che cosa sono le lesioni macropermanenti
Ai sensi dell’articolo 138 del codice delle assicurazioni private sono lesioni macropermanenti quelle che comportano una menomazione dell’integrità psico-fisica compresa tra 10 e 100 punti. La norma si riferisce alle lesioni derivanti da sinistri stradali.
Non c’è un riferimento normativo che definisca esattamente il significato di macropermanenti, che sembra neppure sovrapporsi al concetto di non lieve entità. Si può soltanto fare riferimento pertanto a quanto affermato alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 138. Questo definisce il danno biologico come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
In altre parole, con il termine macropermanenti, si suole intendere tutte quelle lesioni più gravi da cui deriva un maggior danno all’integrità psico-fisica della persona.
La liquidazione del danno per lesioni macropermanenti
Il criterio di liquidazione del danno per lesioni macropermanenti è stabilito dal primo comma dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private che ha dato ordine di istituire una tabella unica per tutto il territorio italiano per calcolare il danno. Ad oggi, quella presa come riferimento su tutto il territorio nazionale, è la tabella di liquidazione del danno biologico di non lieve entità del tribunale di Milano. Ogni anno il ministero dello sviluppo economico emana un decreto che aggiorna gli importi della tabella in base alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo Istat. L’ultimo aggiornamento della tabella risale oggi al 2018.
La liquidazione del danno può essere aumentata se la menomazione incide in modo cospicuo su quelli che la norma definisce come aspetti “dinamicorelazionali personali”. In tal caso sarà il giudice a valutare l’incidenza su questi aspetti della vita del soggetto leso, il quale sarà tenuto a motivare e provare l’effettiva correlazione tra la lesione e le dinamiche relazionali danneggiate. Le parole “documentati e obiettivamente accertati” ed “equo e motivato apprezzamento” sono state introdotte al terzo comma dell’articolo 138 dalla legge 24/2017 per marcare la necessità di dimostrare tale nesso di causalità. La maggiorazione del quantum risarcitorio può arrivare fino al 30 per cento.
Discusso in dottrina e in giurisprudenza è il quarto comma dell’articolo 138. Questo afferma che “L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche“. Sembra pertanto dover essere esclusa dalla quantificazione risarcitoria del danno da lesione macropermanente il risarcimento della sofferenza morale subita a seguito del sinistro.
La tabella
La tabella è rivolta agli esperti medico legali per valutare il danno permanente alla persona. Indica dei parametri numerici che consentono ad un medico legale di quantificare, nell’ambito di una responsabilità civile derivante da un sinistro, l’entità del danno biologico permanente. Tali figure esperte devono dare un’opportuna motivazione quando la tabella assegna a tale danno un punteggio ricompreso tra 1 e 10 punti percentuali.
Il sistema tabellare si ispira ad alcuni principi che sono elencati al seconda comma dell’articolo 138:
- la tabella utilizza un sistema a punto variabile che funziona assegnando ad ogni punto di invalidità un valore monetario che è sempre maggiore all’aumentare dei punti di invalidità e sempre minore all’aumento dell’età del soggetto leso;
- ai fini del calcolo del risarcimento rileva anche l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato che cresce in modo più che proporzionale all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
- il sistema di crescita e decrescita del punto variabile a seconda dell’età e dell’invalidità consente un’ampia personalizzazione del danno, senza tuttavia dare spazio alla discrezionalità del giudice;
- si fa esplicito riferimento al danno morale derivante dalla lesione all’integrità fisica che costituisce una quota del danno biologico stesso ed è calcolata in base ai criteri di cui ai punti precedenti. Questa, tuttavia, è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
- il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Le differenze con le lesioni micropermanenti
Il danno biologico, ai fini del risarcimento, è distinto in lesioni macropermanenti e micropermanenti. Quest’ultime sono quelle di lieve entità la cui disciplina è contenuta all’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni private. Si tratta di quelle lesioni meno gravi che, sempre in base ad un sistema di parametri numerici, hanno un punteggio che va da 1 a 9 punti percentuali. Un esempio è l’invalidità permanente, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.22066 del 2018. L’articolo 139 suddetto si applica alle lesioni micropermanenti derivanti da sinistri stradali avvenuti con veicoli a motore o natanti.
A differenza della norma sulle lesioni macropermanenti qui l’articolo 139 comma 1 distingue tra:
- il danno biologico permanente che si liquida in un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità. L’importo si calcola applicando a ciascun punto percentuale un coefficiente moltiplicatore. Tali coefficienti sono individuati dal sesto comma dell’articolo 139. Al crescere dell’età del soggetto e, in particolare, a partire dall’undicesimo anno di età, l’importo suddetto si riduce dello 0,5 per cento ogni anno;
- il danno biologico temporaneo che viene risarcito con la liquidazione di una somma pari a 46,88 euro per ogni giorni di inabilità assoluta. Se l’inabilità temporanea è inferiore al 100 per cento, l’importo liquidato corrisponderà alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Se si tratta invece di lesioni micropermanenti derivanti da un evento diverso dal sinistro stradale il calcolo del risarcimento del danno viene fatto prendendo come riferimento le tabelle di Milano. Si tratta delle stesse utilizzate anche per le lesioni macropermanenti.