Se il cane che provoca lesioni a terzi è di “razza pericolosa”, la responsabilità per il padrone che ha omesso di adottare le cautele necessarie per evitare e prevenire le possibili reazioni dell’animale e le aggressioni ad altre persone o animali diventa maggiore e “rinforzata” proprio dall’appartenenza dell’esemplare a una razza di indole potenzialmente più pericolosa.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, che con la sentenza n. 36747/2018 si è pronunciata sul ricorso della padrone di un American Stafford, condannata per lesioni colpose provocate dal suo cane ad un’altra donna. Per i giudici, i detentori dei cani assumono una posizione di garanzia, che impone allo stesso di controllare e custodire l’animale.
Detenzione del cane e lesioni a terze persone
La vicenda su cui si sono espressi i giudici ha coinvolto due donne. La prima, l’imputata, era in possesso di un cane di razza American Stafford; la seconda, la vittima, si è vista aggredire il proprio Beagle dall’animale della prima. Per tentare di liberare il beagle, era stata a sua volta aggredita dall’American Stafford al braccio e alla gamba, con alcuni morsi.
Giunta in Cassazione, la vicenda ha visto l’imputata (condannata dai giudici territoriale) contestare la propria responsabilità per lesioni colpose e per omessa custodia e malgoverno di animali, ex art. 672 c.p.: per i legali della difesa, infatti, i giudici avrebbero sbagliato nel ritenere come negligente e imprudente la condotta della donna, adottando “l’aprioristico concetto della differenza di razza e di dimensioni tra i due cani”.
Secondo la difesa della ricorrente, in altri termini, i giudici non avrebbero tenuto conto della differenza di età dei due cani, essendo quello dell’imputata un cucciolo di 9 mesi, educato da professionista cinofilo, mentre l’altro cane, di 5 anni, era adulto e in quanto tale “più maturo e aggressivo”. Ancora, la difesa dell’imputata sosteneva che le differenze caratteriali tra le due razzi di cani fossero state evidente, rilevando in tal senso la maggiore aggressività e disubbidienza di quello appartenente alla persona offesa.
Il ruolo di garanzia del proprietario dell’animale
Come risulta evidente dalla nostra premessa, le valutazioni promosse dalla difesa della ricorrente non sono state ritenute caratterizzate da fondamento dai giudici della Suprema Corte, che appoggiano in tal senso la visione dei giudici di merito, secondo cui l’imputata eserciterebbe una posizione di garanzia nei confronti dei terzi, in relazione ai potenziali danni che dovessero derivare dal comportamento del cane. Una posizione che nella fattispecie sarebbe stata anche accentuata dal fatto che la donna aveva rassicurato la persona offesa sul fatto che il proprio cane fosse docile, e non aggressivo.
La Cassazione ha rammentato in questa occasione come propria posizione consolidata evidenzi come il detentore di un cane sia obbligato a controllare e custodire l’animale adottando ogni forma di cautela al fine di evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi. Non è inoltre fondata la doglianza della ricorrente, per la quale ogni valutazione sulla sussistenza della colpa in capo alla proprietaria del cane aggressore, sia fatta derivare dalla differente taglia dei due animali, e dalla presunzione di pericolosità e di aggressività di una razza piuttosto che dell’altra.
Gli Ermellini affermano infatti che nonostante sia stato accertato che il cane dell’imputata fosse un cucciolo di 9 mesi, era comunque fuori di discussione il fatto che le due specie fossero contraddistinte – nei termini di diversa stazza e di potenzialità offensiva – da differente aggressività.
Cane di razza pericolosa, posizione rinforzata per il detentore
I giudici della Suprema Corte passano poi a occuparsi della posizione di garanzia “rinforzata” in capo al detentore di un cane di razza che, per mole e per indole, si possa palesare più aggressivo, sottolineando che in questo caso l’obbligo di custodia si attiva in maniera maggiore.
In termini meno sintetici, per gli Ermellini è logico che attese le diverse potenzialità dei casi, vi siano alcune razze di cani che necessitino da parte dei detentori di una maggiore attenzione. Ne deriva che al proprietario di quel cane potenzialmente più lesivo fa capo una posizione di garanzia rinforzata: egli sarà tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per poter prevenire prevedibili reazioni dell’animale.
Ancora, gli Ermellini evidenziano come l’obbligo di custodia sia connotabile in maniera diversa a seconda delle condizioni di tempo e di luogo in cui viene ad accadere un determinato fatto. Non è sfuggito ai giudici che l’imputata – tra l’altro – abbia contravvenuto alle disposizioni del regolamento del Comune, che chiariva come i cani di “indole mordace” dovessero essere muniti di museruola.