La lettera d’impegno all’assunzione – indice:
Quando un’azienda sta svolgendo il processo di recruiting può individuare il proprio candidato ideale in un soggetto già occupato stabilmente presso un altro datore di lavoro ma alla ricerca di una diversa occupazione. Quest’ultimo, tuttavia, se interessato alla nuova posizione, non sarà disponibile fin da subito poiché avrà un termine di preavviso di dimissioni da rispettare presso l’attuale datore di lavoro. È in questa circostanza che le parti ricorrono alla lettera d’impegno all’assunzione. Nei prossimi paragrafi si vedrà come si redige e che effetti produce fra le parti.
Cos’è la lettera di impegno all’assunzione
La lettera di impegno all’assunzione è una scrittura privata riconducibile, se sottoscritta da entrambe le parti, alla fattispecie del contratto preliminare. Può essere di due tipi:
- vincolante solamente il datore di lavoro che la sottoscrive;
- sottoscritta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e dunque vincolante per entrambi.
Si utilizza quella del primo tipo quando si intende lasciare il lavoratore libero di scegliere se impegnarsi o meno all’assunzione del nuovo incarico. In questo caso si tratta di un semplice atto unilaterale del datore di lavoro che offre un posto di lavoro. Il riferimento normativo in questo caso potrebbe essere l’articolo 1331 del codice civile il quale stabilisce che “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329″.
Il secondo tipo coincide con un vero e proprio negozio bilaterale fra le parti che si vincolano a concludere un accordo entro una certa data. In questo caso il contratto è sottoposto a una condizione sospensiva. L’accordo è la futura assunzione del lavoratore il quale, con il contratto preliminare, si vincola ad assumersi l’impegno. Alla data di assunzione il contratto preliminare si risolve dando spazio alla stipulazione di un nuovo contratto che sarà quello di lavoro vero e proprio.
In entrambi i casi vengono proposte o concordate delle condizioni e delle modalità del futuro servizio che saranno poi riproposte nel contratto definitivo.
La lettera di impegno all’assunzione non determina l’esecuzione di adempimenti amministrativi e dunque neppure l’iscrizione del lavoratore nel libro unico del lavoro.
La forma della lettera di impegno all’assunzione
Questa forma di scrittura privata non ha una specifica disciplina normativa. Bisogna pertanto fare riferimento alle norme del codice civile e ad altre disposizioni legislative riferite al contratto di lavoro.
In nessuna di queste si fa cenno all’obbligo di forma scritta della lettera di impegno all’assunzione. La funzione che la lettera ricopre tuttavia, ovvero consentire al futuro dipendente di dare il preavviso di dimissioni al proprio datore di lavoro e garantire all’azienda la presa del servizio alla data pattuita, implica necessariamente la sottoscrizione di un documento scritto da parte di entrambe le parti.
Il dubbio sulla forma, fra l’altro, viene risolto dalla lettura combinata di due norme. Il decreto legislativo 152 del 2007 che, nel definire l’obbligo di comunicazione al lavoratore di determinate informazioni relativamente al rapporto di lavoro ritiene assolto tale obbligo non solo nel contratto scritto ma anche “nella lettera di assunzione o in ogni altro documento scritto…”. L’altra norma utile è l’articolo 1351 del codice civile sul contratto preliminare secondo cui “Il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”.
Cosa deve contenere la lettera di impegno all’assunzione
La lettera di impegno all’assunzione deve presentare gli stessi requisiti del vero e proprio contratto di lavoro. In essa infatti devono essere specificati:
- i dati identificativi delle parti;
- il luogo di lavoro;
- la data di inizio del futuro rapporto di lavoro;
- la tipologia di rapporto di lavoro;
- la durata del rapporto di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato;
- l’orario di lavoro;
- l’inquadramento (qualifica, livello e mansioni svolte);
- il contratto collettivo applicato;
- il periodo di prova previsto dal contratto collettivo;
- la retribuzione;
- la durata e le modalità di fruizione delle ferie;
- i termini di preavviso in caso di recesso.
Possono aggiungersi eventuali clausole accessorie come il patto di non concorrenza, il diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato, e la clausola risolutiva espressa. Quest’ultima tutela il datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore non adempia all’obbligazione scaturente dal contratto preliminare e non si presenti in servizio. In tale ultima ipotesi può prevedersi anche una clausola penale contenente una sanzione di importo pari al risarcimento del danno arrecato al datore di lavoro.
Si può modificare il contenuto della lettera di impegno rispetto a quello della lettera di assunzione definitiva?
Al momento della stesura del contratto definitivo di assunzione le parti possono apportare alcune modifiche rispetto alla lettera di impegno all’assunzione. Si tratta però di operazioni molto delicate che molto spesso fanno sorgere attriti fra le parti. È consigliabile pertanto mettere per iscritto nel contratto definitivo ogni modifica accordata rispetto alla lettera di impegno.
Riportiamo qualche esempio di attrito che può andarsi a creare nel passaggio dalla lettera di impegno al contratto di lavoro. È bene prestare attenzione ad esempio: alle formule utilizzate per indicare la retribuzione; a verificare incongruenze sulla sede del luogo di lavoro se ci sono stati cambiamenti organizzativi aziendali nel tempo intercorso tra la lettere di impegno e l’assunzione; all’inserimento di clausole non previste nella lettera di impegno all’assunzione come ad esempio il patto di prova. Tutte queste questioni rileveranno al momento della sottoscrizione della lettera di assunzione in relazione sia a quanto pattuito verbalmente in precedenza, sia agli accordi fissati con la lettera di impegno.
Mancato rispetto dell’impegno all’assunzione da parte del datore di lavoro
Avendo la lettera natura di contratto preliminare, quando il datore di lavoro non rispetta l’impegno si ha un’inadempimento contrattuale. Da questo sorge il diritto della parte lesa di chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile. La norma afferma inoltre “salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. Significa che la rinuncia all’adempimento non esclude il diritto al risarcimento del danno.
Il lavoratore perciò può adire il giudice per chiedere l’adempimento del contratto e dunque di essere assunto dal datore di lavoro inadempiente. Si richiama in tal caso l’articolo 2932 del codice civile che disciplina l’adempimento in forma specifica. Può, in alternativa, chiedere la risoluzione del contratto e dunque il risarcimento del danno.
La richiesta di adempimento da parte del lavoratore dev’essere tempestiva e non preceduta da fatti che facciano presumere la rinuncia a chiedere l’adempimento. La Corte di Cassazione ha infatti, nella sentenza numero 8889 del 2003, confermato una pronuncia di secondo grado in cui il giudice aveva rigettato il ricorso di un lavoratore che chiedeva di essere assunto dal datore di lavoro dopo aver lasciato passare un lungo periodo di tempo durante il quale, fra l’altro, aveva intrapreso un nuovo rapporto di lavoro con altro datore. Il giudice, secondo tali fatti, ha ritenuto che il lavoratore rinunciasse espressamente a chiedere l’adempimento. Restava al lavoratore il solo diritto al risarcimento del danno.
Se è il lavoratore a non rispettare l’impegno
Quando a non rispettare l’impegno all’assunzione è il lavoratore, questi ha anzitutto l’obbligo di risarcire il danno al datore di lavoro. I possibili scenari che possono presentarsi tuttavia sono due, a seconda che nella lettera di impegno sia stata inserita o meno una clausola penale di risarcimento del danno a carico del lavoratore.
In presenza della suddetta clausola quantificante l’eventuale danno subito, il datore di lavoro può adire il giudice per chiedere di disporre un’ingiunzione di pagamento.
In mancanza della stessa invece, sempre in via giudiziaria, il datore di lavoro che vuole ottenere il risarcimento del danno deve provare lo stesso dimostrando, ad esempio, di aver subito un pregiudizio per la mancata esecuzione di una prestazione oppure per la perdita di tempo nella ricerca di una nuova risorsa in sostituzione.