La lettera di patronage – indice:
- Cos’è
- Che funzione ha
- La sua efficacia
- Lettere deboli e forti
- Il contenuto
- Differenze con la fideiussione
- Promessa del fatto al terzo
- L’articolo 1333 c.c.
- La responsabilità del patrocinante
- Conclusioni
La lettera di patronage è uno strumento atipico tra le garanzie bancarie. Manifesta infatti una lettera di “gradimento”, rilasciata da un soggetto o da altro ente, in sostituzione di una vera e propria fideiussione.
Ma con quali caratteristiche? Quali sono gli effetti di una lettera di patronage?
Cos’è la lettera di patronage
Andando con ordine, possiamo definire la lettera di patronage una lettera di gradimento con la quale un soggetto presenta a un istituto di credito un altro soggetto, in maniera tale che possa accedere a un finanziamento.
Da ciò ne deriva la presenza di tre distinte parti:
- il patron, che è colui che redige in forma – generalmente – epistolare la lettera di patronage, presentando favorevolmente il patronnant;
- il patronnant, che è colui che viene “presentato” dal patron, e che sarà presumibilmente il titolare del finanziamento in richiesta;
- e infine l’istituto di credito, ovvero colui che dietro la lettera di patronage dovrebbe potersi “convincere” dell’affidabilità del richiedente il finanziamento.
È evidente che il rapporto tra patron e patronnant debba essere piuttosto stretto. Tant’è che, nella prassi, non è raro che la lettera di patronage venga istituita da una società capogruppo e una società partecipata, con la quale la capogruppo / holding, magari favorevolmente conosciuta dall’istituto di credito, si fa “garante morale” della partecipata.
Strumento alternativo alle garanzie
Partendo da tale evidenza, notiamo come con il tempo le lettere di patronage si siano diffuse sempre più come strumento alternativo alle ordinarie garanzie personali.
Il loro obiettivo è rappresentato principalmente dalla possibilità di favorire l’erogazione del credito, con la differenza – rispetto alle fideiussioni specifiche o omnibus – rappresentata dal fatto che il dichiarante assume un impegno meno stringente.
Prima di procedere oltre, si noti anche un altro aspetto di particolare rilievo.
Come abbiamo già ricordato qualche riga fa, non vi sono requisiti essenziali per la redazione della lettera di patronage. Ne deriva che chiunque può redigerla come ritiene più opportuno. E che, proprio dal diverso contenuto, potrebbero sorgere differenti connotazioni giuridiche.
La funzione della lettera di patronage
Chiarito quanto sopra, possiamo compiere un ulteriore passo in avanti e ricordare come la funzione delle lettere di patronage sia quella di esprimere un gradimento nei confronti di un altro soggetto. E non, dunque, di garantire l’adempimento delle altrui obbligazioni, almeno nel senso tipico delle fideiussioni personali che sono ben più disciplinate dalla legge.
Ricordiamo infatti che:
- con le fideiussioni il garante assume l’obbligo di eseguire la prestazione dovuta dal debitore principale;
- con la lettera di patronage il patron rafforza nell’istituto di credito il convincimento che il “patrocinato” sarà in grado di far fronte ai propri impegni.
Di qui, anche una diversa connotazione sostanziale. Le fideiussioni servono a garantire l’adempimento delle obbligazioni nel caso in cui il patronnant non sia in grado. Le lettere di patronage servono invece a promuovere il credito attraverso il ricorso a una garanzia non tipica.
Soffermandoci su questo ultimo passaggio, e ponendoci dunque per un attimo nei panni dell’istituto di credito, in teoria la banca dovrebbe essere più rassicurata dalla lettera di patronage sulla bontà del proprio cliente.
Evidentemente, la “forza” promotrice della lettera di patronage dipenderà da alcuni elementi come:
- la conoscenza che l’istituto di credito ha nei confronti del patron;
- il rapporto più o meno stretto tra il patrocinante e il patrocinato.
Ma le lettere di patronage hanno davvero valore giuridico? Sono efficaci?
L’efficacia della lettera di patronage
È intuibile che, in un contesto di atipicità come quello sopra rammentato, il tema centrale di questo argomento sia legato all’efficacia giuridica delle dichiarazioni di patronage.
In merito, dottrina e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto.
Secondo un primo orientamento, che è oggi in verità minoritario, è da escludersi la rilevanza delle lettere di patronage sul piano giuridico, perché:
- il ricorso a strumenti di garanzia che non sono tipici, come quelli previsti dall’ordinamento italiano, dovrebbe essere una spia della volontà di non voler costituire alcun vincolo giuridico a carico del patronnant;
- la diversità delle lettere di patronage rispetto alle garanzie tipiche (come la fideiussione) finirebbe con l’attribuire alle dichiarazioni di patronage un mero valore “metagiuridico”.
Come anticipato, però, questo orientamento è oggi minoritario e, in larga parte, superato da un approccio più abbracciato da dottrina e giurisprudenza.
In particolar modo, si afferma che:
- negare l’effetto giuridico vincolante delle lettere di patronage significa entrare in contrasto con i principi dei sistemi di civil law;
- attribuire alle lettere di patronage un vincolo solo morale non ne spiegherebbe il perché sono così diffuse nella prassi commerciale e il valore di condizione dell’erogazione di crediti.
Attenzione, però. Con il “cambio” di orientamento è emersa anche la consapevolezza secondo cui la rilevanza giuridica delle lettere di patronage dipenda essenzialmente dal loro contenuto, che può avere una natura più informativa o più impegnativa, che permette a sua volta di distinguere tra lettere di patronage deboli e lettere di patronage forti. Cosa cambia?
Le lettere di patronage deboli e forti
Le lettere di patronage deboli sono le lettere a carattere informativo. In queste comunicazioni, in altri termini, il patrocinante si limita a dichiarare la sua influenza o il controllo sulla società controllata, e fornisce informazioni sulle condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie.
Le lettere di patronage forti sono invece le lettere a carattere impegnativo, che forniscono una garanzia di solvibilità. Non si limitano infatti solamente a comunicare la propria posizione nei confronti del soggetto, ma contengono una dichiarazione con la quale il patrocinante assume vari obblighi, come quello di mantenere il soggetto controllato in condizioni patrimoniali tali da permettergli la restituzione del finanziamento.
Da quanto sopra sorge, tuttavia, un ulteriore problema: capire – e non è sempre facile – quando una lettera di patronage è forte, e quando una lettera di patronage è debole. Soprattutto, si dirà, alla luce delle diverse implicazioni che possono sorgere nella diversa classificazione delle lettere.
Considerata la novità di questa figura giuridica, poi, la dottrina e la giurisprudenza hanno proceduto con il comprendere se le lettere di patronage potessero o meno essere ricondotte a specifichi schemi contrattuali tipici.
Per quanto concerne la possibilità di ricondurre tali documenti allo schema tipico della fideiussione, oggi dottrina e giurisprudenza sono pressoché concordi nell’escludere una simile natura.
Il contenuto delle lettere di patronage
Come abbiamo già avuto modo di ricordare più volte in questo approfondimento, non esiste alcuno schema predefinito sul contenuto delle dichiarazioni di patronage.
È tuttavia evidente che nella prassi bancaria si possano riscontrare delle dichiarazioni piuttosto frequenti, che di seguito vogliamo cercare di riassumere, al fine di comprendere per quali scopi possa essere “orientato” il contenuto della lettera di patronage:
- conferma del controllo. Con tale lettera, la controllante conferma all’istituto di credito la presenza di un rapporto di partecipazione – controllo che la lega alla società controllata. La dichiarazione generalmente specifica la natura del rapporto di partecipazione e la sua entità. Può inoltre contenere anche la natura dei rapporti infragruppo che legano le due parti;
- consapevolezza. Con questa lettera di patronage il patrocinante prende atto del rapporto di credito instaurato o da instaurarsi tra la banca e il patrocinato. Si tratta pertanto di una comunicazione con la quale il patrocinato – di norma la società controllante con una partecipazione di larga maggioranza o totalitaria – prende consapevolezza del fatto che il patrocinato ha assunto o sta assumendo un impegno nei confronti dell’istituto di credito;
- futuro mantenimento della partecipazione. È la dichiarazione con la quale la società controllante si impegna a non cedere la propria partecipazione sul capitale della società controllata. Tale impegno può assumere diverse forme. Per esempio, si può assumere l’impegno di non cedere la partecipazione di maggioranza, oppure si può assumere l’impegno a cedere la propria partecipazione di maggioranza solamente dopo aver avvisato l’istituto di credito.
È evidente che le dichiarazioni di cui sopra rappresentano solamente un riferimento di massima sul contenuto possibile della lettera di patronage che, in verità, può essere anche notevolmente differente, o può anche integrare le varie dichiarazioni di cui sopra.
Differenza tra fideiussione e patronage
La differenza tra fideiussione e patronage emerge d’altronde dall’autonomia degli impegni che il patrocinante assume rispetto ai debiti del patrocinato.
L’elemento dell’accessorietà, tipico della fideiussione, da intendersi come la stretta connessione tra l’adempimento del debitore e l’obbligazione del fideiussore, non è infatti riscontrabile nel patronage. E, dunque, l’obbligo assunto dal patrocinante non può che giudicarsi autonomo rispetto alla solvibilità del patrocinato.
In altre parole, l’obbligazione nel patronage consiste nell’agevolare l’erogazione di un finanziamento in favore del patrocinato. Il tutto, mediante una “rassicurazione” che viene diffusa in modo tendenzialmente epistolare verso il creditore sul buon esito dell’operazione. Ma non per questo, si intende, assumendo nei confronti del creditore un’obbligazione quale quella propria del patrocinato.
Patronage e promessa del fatto del terzo
Più vicino potrebbe essere l’accostamento tra il patronage e la promessa del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., secondo cui
Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
Come noto, l’art. 1381 c.c. si riferisce a fatti quali la stipula di un contratto o l’assunzione di un’obbligazione, permettendo in ogni caso al terzo di rimanere estraneo alla stipula.
Non vi è tuttavia omogeneità nel considerare la lettera di patronage riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 1381 c.c.
Tra i numerosi punti di obiezione vi sarebbe, per esempio, il fatto che una tale riconduzione sarebbe possibile solamente nell’ipotesi in cui emerga in maniera chiara e inequivocabile che l’erogazione del credito non sarebbe avvenuta senza l’intervento del patrocinante, e che esso abbia altresì avuto il ruolo di “trasporre” il rischio dell’operazione in capo a costui.
Patronage e contratto con obbligazioni a carico del proponente
Si è allora cercato di ricondurre la lettera di patronage allo schema contrattuale di cui all’art. 1333 c.c., secondo cui
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
Anche in questo caso, però, risulta evidente come non vi sia stata una omogeneità di interpretazione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Il tentativo di assimilazione del patronage all’ipotesi ex art. 1333 c.c rimarrebbe in ogni caso limitato alle lettere c.d. “forti”.
Quale responsabilità per il patrocinante?
Considerata la difficoltà di ricondurre le lettere di patronage verso uno schema contrattuale tipico, e la varietà del contenuto delle dichiarazioni del patrocinante, rimane pur sempre un problema fondamentale: stabilire la responsabilità del patrocinante in caso di informazioni non veritiere.
Distinguiamo l’ipotesi delle lettere di patronage deboli, dalle lettere di patronage forti.
Per quanto attiene le lettere di patronage deboli, il fatto che il contenuto delle stesse abbia una natura di mera informazione, senza assunzione di obblighi, non significa che le dichiarazioni false del patrocinante non possano esporlo a conseguenze giuridiche.
Buona parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene infatti che tale ipotesi ricada in una forma di responsabilità extracontrattuale. La presa d’atto che la banca effettua in merito alla dichiarazione non è certo un’accettazione di una proposta contrattuale, e dunque non può determinare una responsabilità di tipo contrattuale. Tuttavia, potrebbe invece essere di rilievo in ambito extracontrattuale.
Responsabilità precontrattuale
Un’altra opinione giurisprudenziale, peraltro supportata da una interpretazione di legittimità, ritiene che in caso di false dichiarazioni del patrocinante potrebbe sorgere una responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 c.c.
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
e dell’art. 1338 c.c.
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.
Le lettere di patronage possono infatti incidere sul processo di formazione della volontà negoziale del creditore e, di qui, potrebbero sorgere elementi rilevanti sulla violazione degli obblighi di buona fede nelle trattative.
È vero che, pur senza assumere un obbligo, il patrocinante con le sue dichiarazioni può creare una impressione di affidabilità e di solvibilità del creditore. E che dunque tale comportamento non può che caratterizzarsi per il rispetto dei principi ex artt. 1337 e 1338 c.c.
Lettere forti
E per quanto concerne le lettere di patronage forti?
In questo caso, è evidente che il loro contenuto implica l’assunzione di obblighi da parte del dichiarante. Pertanto, in caso di inadempimento dell’obbligazione da parte del patrocinato, potrebbe sorgere in capo al patrocinante una responsabilità ex art. 1218 c.c.:
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Insomma, in caso di inadempimento della prestazione da parte del patrocinato, nelle ipotesi di lettere di patronage forti potrebbero esserci delle responsabilità di tipo contrattuale per il patrocinato.
Per poter accertare tale ipotesi, naturalmente, occorrerà verificare la presenza di un nesso eziologico tra l’inadempimento dell’obbligo del patrocinante e l’inadempimento dell’obbligo del patrocinato.
Conclusioni
È evidente, a margine delle riflessioni che sopra abbiamo brevemente formulato, che le lettere di patronage sono una creatura “atipica” nel nostro ordinamento. E che, per quanto siano diffuse nella prassi bancaria, il loro contenuto espone il patrocinante a effetti giuridici non facilmente condivisibili.
Per effettuare un’interpretazione più consapevole della natura delle lettere di patronage, e delle conseguenze in capo al patrocinante, non si potrà che considerare le posizioni di tutti i soggetti interessati.