La sentenza n. 26465/2017 della Corte di Cassazione ha sancito che il lavoratore che risulta essere assente per malattia deve comunicare al proprio datore di lavoro le motivazioni che giustificano tale assenza, poiché trattasi di obbligo previsto dal CCNL, la cui inosservanza può comportare il licenziamento.
Ipotesi utile per poter evitare il provvedimento è quella legata alla necessità di dimostrare che l’omessa comunicazione è dovuta a un giustificato impedimento.
Vediamo dunque in un livello di maggiore dettaglio come i giudici della Suprema Corte sono arrivati a tale valutazione, e che cosa ne è scaturito.
La malattia del lavoratore
La vicenda ha avuto un percorso piuttosto complesso, con il giudice di primo grado che aveva ritenuto l’assenza del lavoratore giustificata dal fatto che lo stato di malattia era effettivamente esistente, per cui il lavoratore si era reso inadempiente esclusivamente del tardivo o mancato invio del certificato attestante la malattia: una situazione che il CCNL di categoria sanziona in maniera conservativa, e in maniera ben diversa da quanto invece previsto per assenza senza giustificato motivo, punita – se prolungata oltre quattro giorni consecutivi – con il licenziamento con preavviso.
La Corte di appello ha invece ribaltato tale ordine argomentativo, affermando in particolar modo che il giudice di primo grado non aveva fatto corretta applicazione del CCNL di categoria, poiché ricorre l’ipotesi di assenza ingiustificata quando il lavoratore non avverte l’azienda entro il primo giorno di assenza e non invia al medico attestante la malattia entro due giorni dal suo inizio, salva l’ipotesi di giustificato impedimento di invio di tale documentazione. In altre parole, i giudici di appello sottolineano come il CCNL in caso di malattia consideri assenza ingiustificata quella che dipende dal mancato avviso del datore di lavoro dell’assenza e delle ragioni di questa, a prescindere o meno della sussistenza dello stato di malattia. In tal merito, se l’assenza ingiustificata si prolunga oltre quattro giorni consecutivi, si applica la sanzione del licenziamento con preavviso, mentre la sanzione conservativa riguarda solamente l’ipotesi del lavoratore che non giustifica l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio assenza stessa o comunque non la giustifica per un periodo inferiore a quattro giorni.
Assenza ingiustificata dal lavoro
La Corte di Cassazione interviene sulla fattispecie con ampie ragioni, ricordando anzitutto che
il fulcro della contestazione disciplinare era costituito dalla assenza dal lavoro priva di valida giustificazione, mentre nelle more del giudizio controparte aveva fondato la sanzione espulsiva su un diverso profilo, quello della asserita mancata comunicazione della prosecuzione dello stato di malattia.
Ebbene, proprio in relazione a tale motivo, la Cassazione afferma che – come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale – non è intervenuto alcun mutamento dei fatti posti a base della sanzione espulsiva
poiché tanto il licenziamento quanto la tesi difensiva svolta dalla società in giudizio vertevano sull’assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi per oltre quattro giorni, in cui la nozione di “ingiustificatezza” costituisce nozione non astratta, ma definita dalla contrattazione collettiva.
Di fatti, i giudici di secondo grado, interpretando il contratto, hanno ritenuto che l’ingiustificatezza dell’assenza non riguardasse l’effettività o meno della malattia, bensì il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione gravanti sul lavoratore. Ne è derivato che il problema sotteso alla questione posta in giudizio non è di mero fatto,
ma è questione interpretativa delle norme contrattuali: è ingiustificata l’assenza quando vi è stata omissione del comportamento attivo prescritto a carico del lavoratore, con la conseguenza che tale omissione rende l’assenza ingiustificata, ancorché fondata su uno stato di malattia esistente.
Nel caso di specie, la Cassazione ha poi voluto specificare come l’art. 2 – sezione quarta, titolo VI CCNL, sotto la rubrica “trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro“, prevede che, “in caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare alla medesima entro due giorni dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata”.
Inoltre, l’art. 9, sezione quarta, titolo VII CCNL, sotto la rubrica ammonizioni scritte, multe e sospensioni, dispone – per quanto qui rileva – che “incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che: a) …. non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato…. L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo”. L’art. 10, nel disciplinare il licenziamento con preavviso, contempla l’ipotesi (lettera F) delle “assenze ingiustificate prolungate oltre quattro giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie”.
Da quanto sopra si può dedurre che le sanzioni conservative sono contemplate in riferimento alle ipotesi in cui il ritardo della comunicazione o dell’assenza, o di invio della relativa certificazione medica giustificativa, sia inferiore a quattro giorni, mentre se è superiore viene integrata la più grave previsione contrattuale del licenziamento con preavviso.
Più in particolare, è l’art. 2 a contemplare specifici obblighi come avvisare l’azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare all’azienda il certificato medico entro il secondo giorno di assenza; nel caso di proseguimento della malattia, avvisare l’azienda entro il primo giorno successivo a quello di scadenza del primo periodo di malattia ed inviare all’azienda, entro il secondo giorno, il certificato medico attestante il protrarsi della malattia. Nel caso che sia omesso anche uno solo di tali adempimenti, salvo il caso di giustificato impedimento (ossia di impedimento che giustifichi la mancata ottemperanza di tali obblighi), l’assenza è considerata ingiustificata.
La sanzione conservativa riguarda l’ipotesi in cui l’assenza ingiustificata, nel senso sopra descritto, non travalichi il quarto giorno. È prevista una gradualità delle sanzioni conservative in ragione del protrarsi dell’inadempimento.
rammenta la Suprema Corte.
Come risulta intuibile, la ragione di questa disciplina corrisponde alla necessità di permettere al datore di lavoro di entrare a conoscenza nel più breve tempo possibile dell’assenza di un suo dipendente, procedendo così con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell’impresa e della produzione.