Il mandato post mortem – indice:
L’articolo 1722, quarto comma, del codice civile stabilisce che il mandato si estingue per “la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario”. Stando alla lettera di tale disposizione ed attribuendole carattere inderogabile il contratto di mandato stipulato tra vivi con cui una parte incarica un’altra di eseguire un compito dopo la sua morte sarebbe invalido.
I pilastri della dottrina e della giurisprudenza in materia, tuttavia, non attribuiscono carattere di inderogabilità a tale norma dal momento che nella stessa, ovvero all’articolo 1723 e 1726 del codice civile, il legislatore ha previsto delle deroghe sulla disciplina dell’estinzione del mandato.
Bisogna tuttavia preliminarmente distinguere tre figure di mandato post mortem. Le prime due che si configurano come contratti, la cui validità va discussa, mentre la terza come atto unilaterale valido in quanto non configurante un contratto di mandato e pertanto sottratto alla disciplina di cui all’articolo 1722 del codice civile.
Che cos’è il mandato post mortem
Come appena accennato, per dare completezza all’istituto giuridico del mandato post mortem bisogna scomporlo in tre diverse fattispecie. In generale tuttavia si può affermare che si tratta di un negozio giuridico con cui un soggetto (denominato mandante) attribuisce ad un altro soggetto (denominato mandatario) lo svolgimento di un incarico dopo la sua morte.
Nel corso dell’approfondimento si tratterà di ciascuna fattispecie singolarmente sebbene di tale istituto non vi sia una disciplina legislativa. La dottrina e la giurisprudenza hanno denominato le fattispecie di mandato post mortem come:
- mandato post mortem exequendum;
- con oggetto illecito;
- mandato post mortem in senso stretto.
L’inquadramento del negozio giuridico in una piuttosto che in un’altra fattispecie, ovvero la sua validità, si realizzerebbero, a parere dei più autorevoli studiosi, in base al tipo di attività che il mandatario si obbliga a svolgere dopo la morte del mandante.
Mandato post mortem exequendum
La prima fattispecie di mandato post mortem è stata denominata exequendum in quanto si tratta di un negozio concluso tra vivi ma da eseguirsi dopo la morte. Le parti infatti, mandante e mandatario, stipulano un contratto che ha ad oggetto lo svolgimento di un’attività da eseguirsi dopo la morte del mandante. Tale attività inoltre comporterà il compimento di atti meramente materiali e non dispositivi di diritti.
Si tratta in ogni caso di un vero e proprio contratto di mandato ai sensi dell’articolo 1703 del codice civile secondo cui “Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”. In questo caso, tuttavia, la parte si obbliga a compiere tali atti dopo la morte del mandante purché tali atti non siano dispositivi di diritti patrimoniali successori o comunque non abbiano contenuto patrimoniale. Il mandatario può al limite essere incaricato di eseguire un atto a contenuto patrimoniale già perfezionato dal mandante quando era in vita.
L’esclusione dalla disciplina del mandato post mortem dell’esecuzione di atti dispositivi di diritti patrimoniali successori conduce ad affermare che non vi è contrasto con il divieto di patti successori posto dal nostro ordinamento giuridico.
Alcuni esempi
A titolo esemplificativo, per citare alcuni esempi di mandato post mortem exequendum, si pensi al padre che incarica il figlio di occuparsi della sua sepoltura dopo la morte ovvero di mettere nella disponibilità del donatario una somma da lui donata quando era in vita.
Il riconoscimento della validità del mandato post mortem exequendum nel nostro ordinamento è avvenuto fra l’altro con la sentenza n. 11763/2018 della Corte di Cassazione. Tale è stata la pronuncia del Supremo collegio: “secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (qui condiviso e fatto proprio, al fine di assicurarne continuità), nel nostro ordinamento giuridico deve ritenersi valido ed efficace il mandato conferito ed accettato durante la vita del mandante avente a oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante stesso, per conto di questo (mandato post mortem exequendum: ad esempio, consegna al terzo donatario di un bene già donatogli in vita dal mandante)”.
Con oggetto illecito: il divieto dei patti successori
La seconda fattispecie di mandato post mortem, anche chiamato mortis causa, si ha quando il contratto di mandato ha ad oggetto un’attività illecita. Ovvero stabilisce la disposizione di diritti patrimoniali mortis causa (ad esempio l’alienazione di un bene del patrimonio ereditario). Si tratta dunque di un negozio giuridico con le stesse caratteristiche della prima fattispecie sopra analizzata ma con oggetto illecito. Ai sensi degli articoli 1418 (“Producono nullità del contratto… la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346”) e 1346 (“L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”) del codice civile pertanto il contratto è nullo.
In questo caso, qualora il mandatario si obbligasse a compiere atti dispositivi di diritti patrimoniali inerenti alla successione ereditaria, si violerebbe il divieto di patti successori. Di tali diritti infatti è possibile disporre soltanto mediante disposizione testamentaria e non con un contratto, nella specie di mandato.
Si rammenta a tal fine quanto enunciato dall’articolo 458 del codice civile in merito ai patti successori. “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
Si sarebbe in presenza inoltre della violazione di un’ulteriore disposizione: quella di cui all’articolo 587 del codice civile che individua il testamento come unico atto mortis causa.
La negazione della giurisprudenza della validità del mandato post mortem con oggetto illecito
Riprendendo la sopra citata sentenza della Corte di Cassazione (n. 1176/2018) si ha riscontro in merito all’invalidità di un contratto di mandato che attribuisce il potere di disporre di diritti patrimoniali successori.
I giudici, in tale sentenza infatti, hanno affermato che “dev’essere negata alcuna validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, importi, attraverso l’esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione mortis causa di beni patrimoniali, inerenti all’eredità, a favore di terze persone, trattandosi, in tale ultimo caso, di atti di disposizione mortis causa di beni ereditari che devono necessariamente rivestire la forma propria delle disposizioni testamentarie”.
In senso stretto
Tale terza fattispecie è tradita dal nomen iuris che la definisce. Non si tratta infatti di un contratto di mandato ma di un negozio unilaterale del de cuius. In forza di tale atto un soggetto (il de cuius) incarica un altro soggetto di svolgere uno o più atti giuridici alla sua morte.
L’atto unilaterale di incarico se anche costituisse una proposta di mandato non potrebbe essere accettata dal mandatario alla morte del mandante. La proposta di mandato infatti perde efficacia a seguito della morte o della sopravvenuta incapacità del mandante.
La fattispecie potrebbe invece qualificarsi come un testamento, nel rispetto dei requisiti formali, ma con alcuni limiti. Non sarebbe valido infatti l’atto in contrasto con il principio di personalità del testamento.
L’esempio più comune di mandato post mortem in senso stretto è la nomina dell’esecutore testamentario. Con il mandato post mortem inoltre il de cuius può, ad esempio, designare un terzo per incaricarlo di redigere il progetto di divisione tra coeredi.
L’esecutore testamentario e il mandato post mortem
L’esecutore testamentario è una figura disciplinata dal codice civile agli articoli 700 e seguenti. Può essere nominata dal testatore per dare esecuzione alle disposizioni testamentarie. Viene nominato in un testamento.
Per i compiti che assume è intuibile che la figura dell’esecutore testamentario può essere nominata tramite un mandato post mortem in senso stretto. Alla sua nomina dovrà seguire l’accettazione nelle modalità previste dall’articolo 702 del codice civile.