La mediazione obbligatoria – indice:
Sul tema della mediazione obbligatoria i giudici hanno sottolineato come il procedimento debba cercare una mediazione “effettiva”. Una precisazione che potrebbe apparentemente sembrare superflua, ma che in realtà apre un interessante margine di interpretazione sull’avveramento della condizione di procedibilità o meno della domanda.
In altri termini, secondo quanto emerge dalla recente sentenza 8 maggio 2019 del Tribunale di Firenze, non è sufficiente un solo incontro informativo, all’interno del quale si manifesta la propria disponibilità o indisponibilità alla mediazione, senza però che le parti si confrontino in modo efficace e in ottica conciliativa sulle questioni che rappresentano l’oggetto della causa.
Il contenuto degli incontri
Andando con ordine nel riepilogo del caso su cui si sono espressi i giudici fiorentini, ricordiamo come il giudicante abbia disposto l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che fin dal primo incontro davanti al mediatore, avrebbero dovuto procedere a effettiva attività mediazione in relazione alla lite.
Si tratta di un passaggio fondamentale, che sarebbe poi diventato l’oggetto della sentenza di cui si è fatto cenno. In quella sede, infatti, mentre i convenuti avevano rilasciato dichiarazione positiva alla mediazione, il legale delle banche (la vicenda – della quale non ci occuperemo nel dettaglio – riguardava un’azione revocatoria tra banche e convenuto, che aveva venduto ai figli un compendio immobiliare poi rivenduto a terzi) aveva invece ritenuto impossibile iniziare il procedimento di mediazione.
Sul perché aveva poi fatto luce la stessa banca in una successiva memoria. Nella nota, l’istituto di credito si dichiarava indisponibile alla media perché dopo aver analizzato in maniera preliminare le rispettive posizioni, “emergeva una distanza tale da rendere assolutamente superfluo l’esperimento del procedimento che avrebbe solamente comportato un inutile aggravio di spese”.
Chiarito quanto sopra, risulta dunque di interesse comprendere quali siano le valutazioni compiute dai giudici fiorentini.
In particolare, chiarisce la sentenza, il primo incontro di mediazione non ha solo carattere informativo. Tale incontro deve infatti avere anche un carattere effettivo, perché le parti devono procedere a un’effettiva mediazione nel merito della controversia.
L’orientamento non è tuttavia omogeneo.
Gli orientamenti della giurisprudenza
Con un orientamento “suggellato” dalla recente sentenza Cass. n. 8473/2019, infatti, i giudici hanno affermato come ai fini della procedibilità della domanda ai fini della mediazione, il primo incontro possa avere anche carattere meramente informativo.
Così espresse il principio di diritto la Suprema Corte:
la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.
Vi è però in maturazione una seconda impostazione, ora predominante tra i giudici di merito. Stando a tale nuovo orientamento, la mediazione non può essere solo informativa, ma deve essere necessariamente effettiva per la procedibilità della domanda.
La mediazione effettiva
Appare evidente come il giudice fiorentina abbia voluto aderire a questa seconda interpretazione, manifestando dissenso rispetto a quanto previsto in Cassazione. Ma per quali motivi?
In primo luogo, il Tribunale afferma come nella disciplina legale non ci siano distinzioni tra incontri preliminari e incontri di effettivo svolgimento della mediazione. A dimostrazione di ciò, vi è il fatto che secondo il d.lgs. n. 28/2010 si possa giungere a un accordo conciliativo fin nel primo incontro.
Il Tribunale ricorda poi come la mediazione si un istituto giuridico con funzione complessa. In parte i suoi effetti sono quelli di ridurre il contenzioso giudiziale. In altra parte invece ha come conseguenza quella di fornire un metodo alternativo di risoluzione dei conflitti tra privati.
Il giudice evidenzia poi come il legislatore abbia voluto dare sempre maggiore attenzione alle forme alternative di risoluzione delle controversie. E che, proprio per questo motivo, vengono incentivate le forme di definizione concordate tra le parti, con effetti benefici per l’intero sistema.
Ecco perché, secondo il giudice fiorentino, ridurre l’esperimento del procedimento di mediazione a una mera comparizione delle parti dinanzi al mediatore è errato. Il giudice di merito sottolinea in fatti come in questo modo vi sia il rischio che il procedimento diventi un vuoto rituale. Tant’è che, in buona sostanza, c’è la possibilità di farsi rappresentare in mediazione dai propri difensori. E che, in ulteriore aggiunta, a volte è prassi limitare il primo incontro alla ricezione delle informazioni preliminari sulle finalità e sulle modalità di svolgimento del procedimento stesso.
Ancora, per il giudice se la media fosse ridotta a una semplice comparizione, le ricadute negative si avrebbero anche sulla tempestiva erogazione del “servizio” della giustizia. Il quale, in sintesi, finirebbe con l’essere ostacolato dagli incombenti legati alla mediazione.
Conclusioni
In conclusione, applicando questi principi al caso in esame, il giudice ha ritenuto che dinanzi al mediatore le parti non si siano confrontate in ottica conciliativa. E che dunque non abbiano affrontato le questioni oggetto della causa. In altre parole, il giudice dichiara che le parti sono venute meno all’onere di procedere a mediazione effettiva.
Non troverebbe così accoglimento la giustificazione addotta dal legale delle parti. Il legale della banca aveva infatti affermato che l’avvio della mediazione effettiva, su distanze così elevate, avrebbe comportato solo un inutile aggravio di spese. Tuttavia, l’attività avrebbe potuto essere svolta fin dal primo incontro, escludendo la debenza dei compensi di mediazione.