La messa alla prova – indice:
L’istituto della messa alla prova è individuabile all’articolo 168-bis e seguenti del codice penale. L’articolo recita:
“Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, coniunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova”.
L’imputato che abbia fatto nei temini richiesta di messa alla prova sarà affidato all’ufficio per l’esecuzione penale esterna (UEPE).
Cos’è la messa alla prova
Per ottenere i benefici di questo istituto presto meglio individuati, sarà necessario all’imputato svolgere determinate attività. Lo stesso dovrà:
- Svolgere un lavoro socialmente utile, che abbia ad oggetto il compimento di attività utili per la collettività (similmente a quanto accade per il diverso istituto dei lavori socialmente utili per il caso di guida in stato di ebbrezza). Il lavoro di pubblica utilità sarà svolto gratuitamente, in assenza di corrispettivo.
- Risarcire il danno eventualmente cagionato. Nell’ipotesi in cui non vi sia un danno, come ad esempio nel caso di guida in stato di ebbrezza, sarà previsto il versamento di una somma a fondi di utilità sociale (come ad esempio il fondo vittime per la strada).
Chi può chiedere la messa alla prova
Laddove sia contestato un reato sanzionato, nel massimo edittale, come previsto all’articolo 168-bis del codice penale, sarà possibile accedere ai benefici previsti formulando l’apposita istanza. Questa potrà essere formulata personalmente dall’imputato o per mezzo del proprio difensore di fiducia.
Come si richiede ed entro che termini
La richiesta di messa alla prova può essere formulata anche prima dell’esercizio dell’azione penale e della richiesta di rinvio a giudizio. Laddove ne sussistano i presupposti, il Pubblico Ministero sarà tenuto a dare all’indagato l’avviso in ordine alla possibilità di fare questa scelta processuale. La richiesta potrà essere accompagnata da un programma di svolgimento dei lavori di pubblica utilità, oppure affiancata alla contestuale richiesta all’UEPE per l’elaborazione del piano.
La richiesta in corso di indagini
Se la richiesta è presentata nel corso delle indagini, deve essere depositata alla cancelleria del GIP (giudice per le indagini preliminari). Sarà in questo caso necessario ottenere il parere del Pubblico Ministero.
La richiesta dopo l’esercizio dell’azione penale
Laddove la richiesta di messa alla prova sia formulata successivamente all’esercizio dell’azione penale i termini processuali per la presentazione saranno differenti a seconda del rito in corso:
- In sede di udienza preliminare dovrà essere presentata entro le conclusioni;
- Laddove vi sia un giudizio direttissimo o una citazione diretta a giudizio, prima dell’apertura del dibattimento;
- Quando segua ad un decreto penale di condanna, la richiesta dovrà essere presentata contestualmente all’atto di opposizione;
- Nel caso di giudizio immediato la richiesta dovrà essere presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.
La sospensione del procedimento
Nel corso dello svolgimento della messa alla prova, il procedimento penale sarà sospeso. Allo stesso modo saranno però sospesi i termini di prescrizione del reato, che non potrà dunque prescriversi nel corso dello svolgimento del programma. Secondo quanto prescritto all’articolo 168-quater, la sospensione del procedimento sarà revocata nel caso in cui:
- Si manifesti una grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizione imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
- In caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
Gli effetti del buon esito della messa alla prova
Laddove la messa alla prova vada a buon fine si avranno gli effetti di cui al secondo comma dell’articolo 168-ter del codice penale. Il buon esito determinerà l’estinzione del reato per cui si procede. Gli effetti estintivi non avranno però riguardo alle eventuali sanzioni accessorie. Nel caso, ad esempio, sia prevista la sospensione o la revoca della patente per il caso di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato non determinerà il venir meno delle sanzioni della sospensione o revoca della patente di guida.