Il design industriale e la sua tutela: modelli e disegni – indice:
- Il design industriale
- Modelli e disegni: oggetto
- La divulgazione
- I requisiti
- La registrazione
- Concorrenza sleale
- Diritto d’autore
Alla tutela della creatività espressa nelle forme e nell’estetica di un’opera o di un prodotto soccorrono gli istituti giuridici del modello e del disegno. La loro disciplina è il risultato di un intreccio di normative elaborate a livello nazionale, comunitario e internazionale. Ovvero con una serie di regolamenti, direttive e convenzioni. In questa sede ci si sofferma sulla disciplina nazionale che è quella che più interessa. Questa si distribuisce in alcune norme del Codice Civile ed altre, la maggior parte, nel Codice della proprietà industriale.
La tutela offerta al design industriale dal modello e dal disegno opera mediante una procedura di registrazione. Tale domanda, talvolta, può essere accompagnata, si vedrà a che condizioni, con la domanda di brevetto. Ciò che costituisce oggetto di tutela sono la forma e l’aspetto esteriore di un prodotto indipendentemente dal fatto che tale aspetto non ne valorizzi la funzionalità e senza richiedere un certo livello di gradevolezza del prodotto stesso.
Cos’è il design industriale
Il disegno industriale è la disciplina che si occupa della progettazione di un prodotto dal punto di vista estetico migliorandone la forma e l’aspetto al fine della commercializzazione. Si è diffusa in vari campi e settori, dalla moda all’arredamento al food design ecc. Traducendosi nell’espressione della creatività artistica sotto forma di invenzione o modello è destinataria delle maggiori tutele della proprietà industriale previste a livello nazionale. Si tratta del diritto di brevetto, del diritto d’autore e della registrazione di modelli e disegni. Quest’ultima in quanto tale disciplina si occupa dell’aspetto formale dei prodotti.
Un’ulteriore forma di tutela del disegno industriale a livello nazionale è stata adottata dall’Associazione del design italiano. Questa ha creato una raccolta normativa ad hoc chiamata Codice di autodisciplina del design. Tale tutela tuttavia opera per lo più sul piano giudiziale mediante l’istituzione di un organo collegiale istituito per dirimere le controversie nascenti dalla violazione delle disposizioni del codice.
Modelli e disegni: oggetto
Come si diceva nell’introduzione, il modello e il disegno sono disciplinati unitamente nel Codice della proprietà industriale e nel Codice Civile all’articolo 2593.
Anzitutto, gli istituti del modello e del disegno ruotano intorno alla figura del prodotto che il Codice della proprietà industriale distingue a tal fine in:
- prodotto, intendendo “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”.
- prodotto complesso, qualificato come “un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto”.
Effettuata tale distinzione si può procedere alla definizione di modello e disegno data dall’articolo 31, primo comma del codice. Si tratta di “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”.
Il codice inoltre individua all’articolo 35 come modello o disegno anche il componente applicato o incorporato in un prodotto complesso a due condizioni:
- che rimanga visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l’utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
- che le sue caratteristiche visibili possiedano i requisiti della novità e individualità.
La divulgazione dei modelli o dei disegni
Gli articoli 32, 33 e 33-bis C.p.i. enunciano i requisiti di registrazione del modello e del disegno che sono: la novità, l’individualità e la liceità.
I primi due requisiti tuttavia ruotano intorno al concetto di divulgazione del disegno o del modello di cui il codice chiarisce il significato all’articolo 34. In particolare la divulgazione è intesa come notorietà al pubblico del disegno o del modello avvenuta nei vari seguenti modi:
- se è stato già registrato (e dunque la divulgazione è concreta e non ipotetica);
- se è stato esposto o messo in commercio salvo che prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale (se la divulgazione avviene avviene in ambienti specializzati del settore registrato e nel corso della normale attività commerciale);
- altri modi in cui è stato reso conoscibile.
La norma chiarisce anche quando non si deve intendere il modello o il disegno come divulgato ovvero:
- se è stato rivelato ad un terzo con vincolo di riservatezza non significa che è stato reso pubblico;
- se, dodici mesi prima della registrazione o della data di rivendicazione della priorità, il suo autore o i suoi aventi causa o un terzo in virtù di atti compiuti dal suo autore o dai suoi aventi causa lo hanno divulgato;
- quando è stato reso noto al pubblico prima della domanda di registrazione o di quella di rivendicazione della proprietà a seguito di abuso nei confronti del suo autore o dei suoi aventi causa.
I requisiti: novità, individualità, liceità
Chiarito il significato di divulgazione, si può procedere con l’analisi dei requisiti di validità del modello e del disegno.
La novità corrisponde all’assenza di divulgazione come sopra definita anteriore alla domanda di registrazione o alla data di rivendicazione della priorità e con riguardo ad un modello o disegno identico. Per identico si intende che differisca da quello di cui si domanda la registrazione o si rivendica la priorità solo per dettagli irrilevanti.
L’individualità può essere paragonata al requisito della capacità distintiva dei segni distintivi dell’impresa. L’articolo 33 C.p.i. infatti la definisce come la caratteristica per cui il modello o disegno, che dev’essere registrato o di cui si deve rivendicare la priorità, non suscita nell’utilizzatore informato (dunque un soggetto qualificato e non il consumatore medio) la stessa impressione di un disegno o modello già divulgato prima.
La liceità è la non contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume. Se il modello o il disegno è vietato da una disposizione di legge o amministrativa non necessariamente è contrario all’ordine pubblico o al buon costume.
Come funziona e quanto dura la registrazione dei modelli e dei disegni
La tutela del modello o del disegno si ottiene, come già accennato, tramite la loro registrazione che attribuisce il diritto esclusivo al titolare su quel modello o disegno. La registrazione e i suoi effetti sono regolati dagli articoli 37 e ss C.p.i. e dall’articolo 2593 c.c.
La domanda di registrazione dev’essere presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi o alla Camera di Commercio industria e artigianato o ad Uffici ed Enti pubblici determinati con decreto del ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 147 e 167 C.p.i. Questa seconda norma elenca tutte le indicazioni che vanno inserite nella domanda. Se invece la domanda riguarda la rivendicazione di priorità la norma a questa dedicata è l’articolo 169 C.p.i. La domanda, dal 2015, dev’essere presentata prevalentemente in via telematica, salvo rimanere possibile in via residuale depositarla in forma cartacea.
La registrazione produce effetto dal momento in cui la domanda e la relativa documentazione vengono rese pubbliche e protegge il modello o il disegno per 5 anni da quando si è fatto domanda di registrazione.
Si possono registrare più modelli e disegni con un’unica domanda di registrazione alle condizioni previste all’articolo 39 C.p.i. Si può inoltre, contemporaneamente alla domanda di registrazione, effettuare domanda di brevetto per i modelli e disegni ai sensi dell’articolo 40 C.p.i. Questa seconda ipotesi è possibile solo se il modello o il disegno accresce l’utilità del prodotto.
Gli effetti della registrazione
La registrazione di marchi e modelli consente la tutela del titolare del diritto dagli atti di concorrenza sleale. La registrazione infatti “conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso” (art. 41 C.p.i.).
L’utilizzo esclusivo del diritto inteso dalla norma si traduce in atti di procedure di fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione o impiego del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero nella detenzione di tale prodotto per tali fini.
Gli effetti della registrazione, infine, sono ribaditi dall’articolo 2593 c.c. che recita, sottolineando i requisiti di validità di modelli e disegni: “Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali”.
Quando è nulla
L’articolo 43 C.p.i. prevede una serie di cause di nullità totale della registrazione di modelli e disegni. Tali cause sono le seguenti:
- la non registrabilità per non compatibilità dell’oggetto come definito dall’articolo 31, mancanza dei requisiti di validità, divulgazione, prodotto complesso e funzione tecnica;
- la mancanza di liceità come definita dall’articolo 33-bis;
- la mancata rivendicazione da parte del titolare di un diritto su un modello o un disegno già registrato in conflitto con un altro registrato a sua volta successivamente da altri senza averne il diritto;
- il conflitto tra due modelli successivi, l’uno reso noto soltanto dopo il deposito della domanda di registrazione dell’altro o dopo la data dell’istanza di rivendicazione della priorità, la cui esclusività sul diritto è maturata precedentemente a seguito di una registrazione o di una domanda di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale;
- l’uso del modello o del disegno in violazione di un segno distintivo o di un’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore;
- l’utilizzo improprio tramite il modello o il disegno di uno degli elementi elencati all’articolo 6-ter della Convenzione di Parigi o di segni, stemmi o emblemi diversi da quelli ivi contemplati ma di particolare interesse pubblico per lo Stato.
L’azione di nullità del modello o del disegno può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
Modelli e disegni, concorrenza sleale e marchio
La tutela delle creazioni di design industriale tramite i modelli e i disegni serve a proteggerle dagli atti di concorrenza sleale come definita ai sensi dell’articolo 2598 c.c.
In materia di design si aggiunge alla tutela fin’ora dettata del C.p.i e del Codice Civile quella del Codice di autodisciplina del design. Tale codice ha dato una sua definizione di comportamenti sleali agli articoli 4 e 5. In particolare individua come comportamenti sleali:
- l’imitazione o lo sfruttamento abusivo o senza causa del risultato del lavoro altrui;
- la ripresa di un’altrui prestazione, senza apporto originale o innovativo, con sfruttamento del
risultato del lavoro altrui; - l’imitazione nonché lo sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei colori e comunque degli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui.
Il riferimento principale pertanto è agli atti di concorrenza sleale sotto forma di imitazione servile. Per la tutela contro la concorrenza sleale ed in particolare contro l’imitazione servile, tuttavia, è necessario che il requisito dell’individualità del modello o disegno abbia la stessa forza distintiva prevista per i segni distintivi dell’impresa. In tal caso infatti modelli e disegni possono essere registrati anche come marchi cumulativamente. Al contrario, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. c) non possono essere registrate come marchio le forme che danno un valore sostanziale al prodotto e in generale non possono essere registrati come marchio i modelli e i disegni che non hanno carattere distintivo.
Per le controversie in materia di comportamenti sleali il Codice ha istituito un apposito collegio, denominato Giurì, volto a giudicare e risolvere le controversie presentategli.
Il diritto d’autore e i modelli e disegni
I modelli e i disegni registrati possono essere tutelati anche dalla legge sui diritti d’autore. Ai sensi dell’articolo 2, n. 10, della legge sul diritto d’autore infatti la tutela si estende alle “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Il primo requisito fondamentale affinché modelli e disegni accedano alla tutela dei diritti d’autore è infatti la creatività. Questa esiste in relazione a un soggetto che ne è autore e non ha copiato l’opera. In secondo luogo è richiesto un certo grado di valore artistico che lascia intendere la protezione delle sole opere di design di un certo valore estetico.
Sul rapporto tra modelli e disegni e diritto d’autore l’articolo 44 C.p.i. stabilisce infine che “I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell’articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell’ultimo dei coautori”.