Il pagamento il ritardo delle multe stradali – indice:
Pagare in ritardo le multe stradali? Costa caro, molto caro. A chiarirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha ribadito la validità dell’applicazione della maggiorazione del 10% per ogni semestre di pagamento di ritardo delle multe per violazione del Codice della Strada, quale sanzione aggiuntiva che nasce dal momento in cui diventa esigibile quella principale.
Dunque, come precisato dall’ordinanza n. 17901/2018 della Suprema Corte, è legittima la maggiorazione semestrale del 10% di cui all’art. 27 della l. 689/81, con conseguente legittimità dell’iscrizione a ruolo per un importo comprensivo anche dello sviluppo della sanzione aggiuntiva.
Maggiorazione sanzione Codice della Strada: la massima
Per poter comprendere quali sono le valutazioni compiute dai giudici della Suprema Corte, giova rammentare la massima cui gli stessi Ermellini riconducono le proprie considerazioni nelle motivazioni della sentenza, quando sostengono un orientamento già ribadito dalle recenti sentenze nn. 1884/2016 e 21259/2016, dalle quali si trae la seguente massima:
In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cu diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.
Per i giudici, tali sentenze hanno ritenuto pienamente applicabile la maggiorazione dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981, anche in considerazione della natura che alla stessa viene riconosciuta dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 308 del 14 luglio 1999, secondo cui la maggiorazione per ritardo che è prevista dalla norma di cui sopra, a carico dell’autore dell’illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva che nasce al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.
Pagamento in ritardo delle multe stradali
Come già rammentato dalla citata Cass. n. 21957/2016, il Codice della Strada all’art. 206 stabilisce che se il pagamento non è effettuato nei termini (…), la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della l. 24 novembre 1981, n. 689. La formulazione potrebbe suggerire che il rinvio all’art. 27 si riferisce esclusivamente alle modalità di riscossione attraverso ruoli, e non anche agli importi da iscrivere a ruolo, che rimarrebbero pertanto disciplinati dall’art. 203, C.d.s.
In realtà, gli Ermellini ritengono che vi siano dei dati interpretativi di sistema che inducono a considerare come il rinvio sia fatto alla norma nella sua piena interezza. Tra tali elementi, i giudici sottolineano la mancata limitazione del rinvio ad uno o più dei commi di cui l’art. 27 si compone, e ancora il fatto che il testo dell’art. 203 C.d.S. non prevede in realtà alcuna deroga della stessa legge. Infine, l’evidenza che quest’ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, ovvero quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
In conclusione, il principio di diritto di cui alla massima che sopra abbiamo riportato, viene riaffermato nella fase finale dell’ordinanza in questo modo:
In materia di sanzioni amministrative per violazioni perviste dal Codice della Strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.