La negoziazione assistita – indice:
Cos’è la negoziazione assistita
La negoziazione assistita è un istituto per la risoluzione alternativa delle controversie. È rappresentata da un contratto con il quale le parti si impegnano formalmente a risolvere le stesse in via bonaria, mediante l’assistenza di avvocati.
Definizione e obiettivi della negoziazione assistita
L’istituto della negoziazione assistita è stato introdotto nel nostro ordinamento con il decreto giustizia del 2014 (d.l. n. 132/2014, successivamente convertito nella l. n. 162/2014). Lo scopo è di poter ridurre la mole di processi civili nelle aule dei tribunali, e consentire alle parti interessate di poter arrivare alla definizione più rapida, economica e efficace, di controversie generalmente costituite da elementi di complessità o di controvalore piuttosto ridotto.
Le finalità della negoziazione assistita sono dunque piuttosto chiare: cercare di condurre una parte dei contenziosi al di fuori delle aule dei tribunali. Si prova quindi ad attenuare l’afflusso dei processi (riducendo così il fenomeno delle pratiche arretrate negli stessi tribunali) introducendo una utile alternativa stragiudiziale alla tradizionale modalità di risoluzione dei conflitti.
Ad oggi la negoziazione assistita è anche utilizzata per ottenere la separazione consensuale od il divorzio congiunto senza ricorrere al Tribunale ma alla sola presenza di un avvocato per ciascun coniuge.
La convenzione di negoziazione
La negoziazione assistita è rappresentata da un accordo definito “convenzione di negoziazione”. Attraverso la convenzione, le parti in controversia convengono “di cooperare in buona fede e lealtà”. Lo scopo è quello di poter risolvere in via stragiudiziaria una lite. Decisivo e fondamentale è il ruolo degli avvocati, che interverranno con funzione di assistenza.
Il fulcro dell’istituto è dunque rappresentato dalla convenzione di negoziazione, che ha natura di contratto normativo, con cui le parti fissano delle regole per lo svolgimento della procedura. Stando a quanto prevede la legge vigente, la convenzione deve contenere sia il termine concordato dalle parti per poter espletare la procedura (non può comunque essere inferiore a un mese e superiore a tre mesi, salvo intervento di proroga di trenta giorni su richiesta concorde delle parti), sia l’oggetto della controversia (che non può interessare diritti indisponibili o materie di lavoro).
Per quanto concerne la forma, la legge prescrive che la convenzione di negoziazione debba essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta. Abbiamo già rammentato come uno degli elementi decisivi sia l’assistenza di uno o più avvocati. I difensori hanno il compito di certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo sotto la propria responsabilità professionale.
L’accordo di negoziazione assistita
Il buon esito della procedura non può che terminare con un accordo di negoziazione assistita: con l’accordo di negoziazione si conclude il procedimento. L’accordo ha natura di contratto fra le parti e sarà vincolante per le stesse in riferimento a quanto pattuito. Lo stesso sarà sottoscritto dalle parti e, per autentica, dai rispettivi difensori, secondo i termini e le modalità precedentemente definite in sede di convenzione.
La procedura di negoziazione assistita
La procedura di negoziazione assistita inizia con l’informativa da parte dell’avvocato al proprio cliente sulla possibilità di ricorrere alla convenzione per la risoluzione della controversia. La parte che “avvia” l’iter di negoziazione assistita invia alla controparte, sempre mediante il proprio avvocato, l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione.
L’ordinamento prevede che l’invito deve essere necessariamente sottoscritto e indicare l’oggetto della controversia. Nell’invito deve anche essere contenuto l’avvertimento che, in caso di mancata risposta entro trenta giorni o di rifiuto, ciò sarà in grado di costituire un motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c. Oltre a quanto sopra, si tenga conto che l’invio della comunicazione contenente l’invito a partecipare alla negoziazione assistita ha anche l’ulteriore effetto di interrompere il decorso della prescrizione e la decadenza (con quest’ultima che, tuttavia, sarà impedita per una sola volta).
A questo stadio, se l’invito è accettato dalla controparte, si giungerà allo svolgimento della negoziazione assistita vera e propria. Potrà avere un esito positivo o un negativo. Nell’ipotesi in cui le parti, assiste dai propri legali, non riescano a pervenire a intesa, saranno gli stessi avvocati designati a dover redigere la dichiarazione di mancato accordo. Nel caso più positivo in cui l’accordo possa essere raggiunto, lo stesso dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, i quali – come già anticipato – avranno il compito di certificare l’autografia delle firme, oltre che la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
La negoziazione assistita obbligatoria: le materie
A questo punto si tenga anche conto come la legge preveda non solamente la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita (negoziazione assistita facoltativa), quanto anche la necessità di procedere con una simile procedura (negoziazione assistita obbligatoria). I casi previsti dal legislatore per questa seconda ipotesi sono:
- Il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e da natanti
- Le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della mediazione civile obbligatoria.
Nell’ipotesi in cui si ricada in una delle fattispecie per le quali la legge prevede una negoziazione assistita obbligatoria, è la stessa normativa vigente a disporre che “l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto entro e non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice.
Nell’ipotesi in cui la negoziazione assistita sia già stata iniziata ma non sia stata ancora conclusa, il giudice avrà il compito di fissare l’udienza successiva dopo la scadenza del termine fissato dalle parti per la durata della procedura di negoziazione. Il termine sarà lo stesso che, in altri termini, viene indicato all’interno della stessa convenzione.
Infine, nell’ipotesi in cui negoziazione non sia ancora stata esperita, il giudice fisserà l’udienza successiva. Contestualmente, provvederà ad assegnare alle parti un termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito. Nel caso in cui l’invito sia seguito da un rifiuto o da una mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione, o è decorso il termine per la durata della negoziazione concordato dalle parti, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata.
Costi del procedimento
Le disposizioni di legge che disciplinano la procedura della negoziazione assistita non specificano i costi per il ricorso all’istituto. Ne consegue che si dovrà procedere a domandare all’avvocato un preventivo scritto sulle spese che la parte dovrebbe trovarsi a sostenere.
Considerato comunque che si tratta di un procedimento stragiudiziale, il termine di riferimento è desumibile dalla tabella del Decreto Ministeriale numero 55/2014 così come riformata dal Decreto Ministeriale numero 37 del 2018. Alle tabelle del 2014 sono state aggiunte le voci inerenti a prestazioni di assistenza nella procedure di mediazione o di negoziazione assistita. Questa prevede un compenso diverso a seconda del valore stimato della controversia, ecco i parametri medi:
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