Gli obblighi dell’usufruttuario – indice:
- La restituzione della cosa
- Inventario e garanzia
- Le spese dell’usufruttuario
- Il rifiuto alle riparazioni
La titolarità del diritto di usufrutto comporta una serie di doveri e di obblighi in capo all’usufruttuario. In particolare, gravano su costui il dovere di mantenere la destinazione economica impressa alla cosa dal proprietario, e quello di restituire la cosa, al termine dell’usufrutto, nello stato in cui si trova.
Restituzione della cosa
Cominciamo con il principale obbligo dell’usufruttuario, disciplinato dall’art. 1001 c.c., secondo cui l’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto. Nel godimento delle cose, l’usufruttuario deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia.
Tale diligenza è richiesta, evidentemente, sia nel caso in cui la gestione della cosa sia effettuata personalmente dall’usufruttuario, sia nel caso in cui invece sia affidata a terzi. In questo ultimo caso la diligenza dell’usufruttuario richiede che costui vigili con costanza sulle opere, provvedendo a mantenere immutata la destinazione naturale del fondo, la sua capacità reddituale e il suo rendimento.
Come evidente, se i limiti del godimento e della restituzione non vengono rispettati, l’usufruttuario sarà tenuto al risarcimento dei danni che il suo comportamento avrà arrecato alle ragioni del proprietario.
Inventario e garanzia
Per l’art. 1002 l’usufruttario prende le cose nello stato in cui si trovano. È tenuto a fare a sue spese l’inventario dei beni, previo avviso a proprietario. Se l’usufruttuario è dispensato dal fare l’inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
Inoltre, l’usufruttuario deve dare idonea garanzia. Dalla prestazione di tale garanzia sono dispensati i genitori che hanno l’usufrutto legale sui beni dei figli minori, il venditore e il donante con riserva d’usufrutto (a meno che questi cedano l’usufrutto, perché in questo caso il cessionario è tenuto a prestare garanzia).
L’ultimo comma del citato articolo sottolinea come l’usufruttuario non possa conseguire il possesso dei beni prima di aver adempiuto agli obblighi su indicati.
Per quanto attiene la forma dell’inventario, questo può essere redatto in forma pubblica o in forma privata. Nel primo caso le dichiarazioni del pubblico ufficiale costituiscono una piena prova fino a querela del falso, mentre nel secondo assume rilevanza l’istituto della confessione stragiudiziale, dal momento che le dichiarazioni comprese in essa valgono tra le parti, sempre che non siano viziate da errore di fatto o violenza.
Spese a carico dell’usufruttuario
Le spese e gli oneri che sono relativi alla custodia, all’amministrazione e alla manutenzione ordinaria della cosa sono interamente a carico dell’usufruttuario, così come le riparazioni straordinarie se sono rece necessarie dell’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Per quanto concerne le spese di custodia, rientrano in tale novero tutti quegli oneri che possono contribuire a prevenire ogni evento calamitoso e altri possibili danni o attività delittuose. Per quanto attiene invece le riparazioni straordinarie, queste si devono effettuare a carico dell’usufruttuario ogni volta che siano necessari adempimenti sull’uso o sul godimento della cosa da parte dell’usufruttuario: l’effettuazione delle riparazioni ordinarie rientra invece tra le modalità di esercizio del diritto di usufrutto.
Le riparazioni straordinarie sono invece a carico del proprietario. Ma quali sono?
È l’art. 1005 a spiegarcelo, laddove – al secondo comma –viene specificato che tali sono quelle “necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta”. L’usufruttuario dovrà comunque corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per tali riparazioni straordinarie.
Come risulta facilmente intuibile, l’elenco di cui sopra non è affatto tassativo, e dunque potrebbero essere di volta in volta inclusi altri oneri che si rendesse necessari sostenere, come quelle per la ricostruzione di una parte di immobile crollata o danneggiata per colpe non attribuibili all’usufruttuario.
Rifiuto del proprietario alle riparazioni
Se il proprietario si rifiuta di eseguire le riparazioni che sono poste dal legislatore a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giustificato motivo, è in facoltà dell’usufruttuario farle eseguire a proprie spese. Le spese potranno essere poi rimborsate alla fine dell’usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso, l’usufruttuario potrà ritenere l’immobile riparato.
La norma disciplina pertanto un evento non troppo raro nei rapporti tra le parti, sancendo che – di fatto – l’effettuazione delle riparazioni straordinarie rappresenta per il titolare una semplice facoltà, che l’ordinamento pone a suo vantaggio- e che nasce nel momento in cui il nudo proprietario rinuncia ad effettuare gli interventi di sua spettanza sulla cosa e relativamente alla quale bisogna tenere conto dell’interesse dell’usufruttuario, e che il valore d’uso della stessa non sia compromesso in alcun modo.
Interpretazione coerente da parte della giurisprudenza ritiene che a favore dell’usufruttuario non sia previsto alcun rimborso delle spese sostenute per le riparazioni straordinarie, qualora siano oggetto del relativo diritto siano delle cose deteriorabili, ovvero passibili di lenta consumazione, dal momento che il nudo proprietario non può trarre dalle stesse alcun vantaggio.
Nel caso, infine, in cui le riparazioni in esame si riferiscono a beni mobili, l’usufruttuario gode del diritto di ritenzione e del privilegio che gli viene riconosciuto dalla legge per aver operato delle migliorie sugli stessi e per aver provveduto alla loro conservazione.