L’oblazione – indice:
Nell’ambito del processo penale, in sede di udienza preliminare o di prima udienza dibattimentale, l’imputato ha diritto di scegliere che il proprio giudizio venga definito con un rito alternativo. Fra quelli che il diritto processuale penale mette a disposizione c’è l’oblazione. È un rito applicabile soltanto quando la condanna penale riguarda una contravvenzione, cioè uno dei reati meno gravi per i quali il codice penale prevede la pena dell’arresto o dell’ammenda. Se il giudice accetta l’istanza di oblazione si può ottenere l’estinzione del reato. L’istituto è disciplinato dagli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
Cos’è l’oblazione
L’oblazione è una causa di estinzione del reato che può essere ottenuta dalle parti del processo penale mediante il pagamento di una somma di denaro. La legge la concede soltanto per le contravvenzioni e la suddivide in due tipologie:
- quella per le contravvenzioni punite con un’unica pena (ammenda), disciplinata all’articolo 162 del codice penale e definita obbligatoria;
- quella per le contravvenzioni punite con pene alternative, disciplinata all’articolo 162-bis e definita discrezionale.
La differenza fra le due tipologie sta nella somma di denaro da versare allo Stato oltre che al presupposto della pena.
È un istituto disciplinato dal codice penale sebbene regoli aspetti operativi della vita processuale penale. Si definisce anche infatti un rito alternativo al giudizio.
La ratio che sottende l’introduzione di tale istituto da parte del legislatore nel codice penale è l’esigenza di dedicare più tempo ai reati più gravi, sacrificando, con la collaborazione del privato, quelli minori.
Per accedere ad entrambe le due tipologie di oblazione sussistono dei presupposti di natura procedimentale che si affronteranno nei successivi paragrafi.
L’oblazione obbligatoria
L’articolo 162 del codice penale recita: “Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato“.
I presupposti necessari per accedere all’oblazione in questo caso sono:
- che la pena prevista sia solo quella dell’ammenda;
- che la richiesta di oblazione venga fatta prima della fase dibattimentale o prima che sia divenuto definitivo il decreto penale di condanna;
- contestualmente al secondo punto il contravventore deve pagare una somma di denaro pari ad un terzo del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per quella contravvenzione.
Si chiama obbligatoria perché, se l’imputato segue scrupolosamente questi passaggi, il giudice non può rifiutare di accogliere la domanda di oblazione.
L’oblazione facoltativa o discrezionale
L’articolo 162-bis del codice penale regola l’oblazione facoltativa o discrezionale prevista per i reati puniti con pene alternative. Il primo comma stabilisce che: “Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento”.
È chiaro come i presupposti siano speculari a quelli previsti per la norma precedente:
- la norma che punisce il reato preveda la pena dell’arresto o dell’ammenda;
- il contravventore faccia domanda di oblazione prima che venga aperto il dibattimento o prima che divenga definitivo il decreto penale di condanna;
- questo paghi, contestualmente alla domanda, una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per quella contravvenzione.
Il pagamento della suddetta somma estingue il reato.
Si chiama discrezionale in quanto il giudice, ai sensi del quarto comma della norma, può comunque rifiutarsi di accogliere l’istanza di oblazione se ritiene il reato più grave. In tal caso il giudice deve valutare la gravità del reato seguendo i parametri previsti all’articolo 133 del codice penale. La legge ammette, tuttavia, che se il giudice rigetta la domanda l’oblazione possa essere riproposta “fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado”.
Non è ammessa l’oblazione ai sensi del terzo comma dell’articolo 162-bis quando:
- l’imputato è recidivo ai sensi del terzo capoverso dell’articolo 99 del codice penale;
- si tratta di contravventore abituale ai sensi dell’articolo 104 del codice penale;
- l’imputato è un contravventore professionale ai sensi dell’articolo 105 del codice penale;
- il contravventore può eliminare delle conseguenze dannose o pericolose del reato che hanno seguito l’accadimento del fatto.
Come funziona
Le disposizioni attuative al codice di procedura penale regolano il procedimento di oblazione all’articolo 141. Si parla, dunque, del profilo processuale dell’istituto. Questo si articola nei seguenti passaggi:
- durante lo svolgimento delle indagini preliminari il pubblico ministero, prima di proporre al giudice l’emissione di un decreto penale di condanna, deve informare l’indagato che può effettuare istanza di oblazione ed estinguere il reato pagando una somma di denaro;
- se il pubblico ministero non provvede a fare ciò ed è stato emesso un decreto penale di condanna, la notifica di questo deve contenere l’avviso di poter procedere con l’oblazione;
- successivamente si provvede a depositare la domanda di oblazione presso la cancelleria del tribunale;
- il giudice verifica l’ammissibilità della domanda, anche su parere del pubblico ministero, e può accettarla o respingerla;
- se la respinge pronuncia l’ordinanza di rimessione degli atti al pubblico ministero;
- se la accetta fissa con ordinanza la somma da versare e avvisa il soggetto interessato;
- una volta effettuato il pagamento, se la domanda era stata proposta durante le indagini preliminari, il giudice rimette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni, negli altri casi dichiara con sentenza l’estinzione del reato.
L’oblazione, dunque, ha come effetto l’estinzione del reato. Dev’essere tuttavia avvenuto il pagamento della somma determinata dal giudice. Questa potrà essere pagata mediante il modello di pagamento F23 fornito dalla cancelleria del tribunale.
Chi può fare istanza di oblazione
La domanda di oblazione può essere presentata al giudice del dibattimento o al giudice delle indagini preliminari a seconda che il soggetto che ha commesso il reato si trovi nella qualità di indagato o di imputato. Nel secondo caso provvede il pubblico ministero a trasmettere gli atti al giudice. In ogni caso il giudice sospende l’azione penale e verifica l’ammissibilità della domanda nonché l’esistenza dei presupposti di cui si è parlato prima, tra cui l’effettuazione del pagamento.
Possono proporre l’istanza di oblazione l’imputato (colui nei confronti del quale è stato avviato il processo penale) o l’indagato (colui nei cui confronti il pubblico ministero sta indagando ed è sottoposta alle indagini preliminari).
Sebbene gli articoli 162 e 162-bis del codice penale parlino di contravventore è legittimato all’istanza di oblazione anche:
- il rappresentante del minore di 18 anni;
- il difensore dell’imputato anche se non munito di procura speciale. Ad ammettere tale ipotesi, precedentemente non ammessa, è stata una decisione delle Sezioni unite della Cassazione dell’ottobre 2009.
Il passaggio da un reato più grave ad uno meno grave oblazionabile
Può presentare domanda di oblazione chi ha visto mutare il titolo del proprio reato da uno più grave ad uno meno grave. Tale possibilità era inizialmente esclusa in quanto si trovavano incompatibili il tempo della domanda di oblazione con il tempo della derubricazione del reato. Non era possibile rientrare nei termini previsti per fare domanda di oblazione.
È entrato poi in gioco l’ultimo comma dell’articolo 141 delle disposizioni attuative al codice di procedura penale. Si tratta del comma 4-bis che recita: “In caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato”.
Rigetto della domanda di oblazione
Come già ribadito, il giudice può non accogliere la domanda di oblazione. Si possono verificare allora le seguenti ipotesi:
- se la domanda di oblazione era stata proposta durante la fase delle indagini preliminari l’ordinanza non può essere impugnata ma si può riproporre la domanda di oblazione fino all’inizio della discussione finale del dibattimento ai sensi del quinto comma dell’articolo 162-bis del codice penale;
- quando la domanda era stata proposta in fase dibattimentale si può procedere con l’impugnazione della sentenza che segue la conclusione di tale fase appellandosi a tale sentenza. Fra i motivi dell’appello si può chiedere nuovamente l’oblazione sostenendo l’erronea decisione del giudice di primo grado sul respingimento della domanda iniziale. Quest’ultima corrisponderebbe all’ordinanza di rigetto. Si impugnano, pertanto, sia la sentenza che l’ordinanza. Tale procedura è contenuta all’articolo 586 del codice di procedura penale;
- se il giudice dell’appello accerta l’erroneità della decisione del giudice di primo grado, in base al settimo comma dell’articolo 604 del codice di procedura penale, “accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento”.