Le multe per ticket di parcheggio scaduto – indice:
Arrivano delle novità riguardanti le multe per parcheggio con ticket scaduto, non si tratta di una sentenza bensì di una particolare interpretazione di una recente circolare ministeriale che prende come riferimento l’orario in cui inizia la sosta.
Facendo riferimento all’articolo 157 del Codice della Strada, nei luoghi dove c’è l’obbligo di segnalare l’orario in cui la sosta ha avuto inizio, il Ministero precisa che se si omette la segnalazione dell’orario di acquisto del ticket si deve applicare la sanzione, se invece la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza, dove sono presenti i dispositivi per il controllo della durata della sosta, non si deve applicare la sanzione amministrativa ma l’amministrazione ha diritto a pretendere dall’utente della strada quanto dovuto per la parte di sosta in eccesso. La giurisprudenza aveva già avuto modo di prendere in esame questa situazione, avendo del resto già fatto proprio da tempo l’orientamento ministeriale sopra esposto.
Sanzione amministrativa nulla: si deve soltanto corrispondere la differenza
Parlando in termini di diritto, dunque, la Circolare in questione fa luce sulla circostanza di come il fatto che il ticket sia scaduto non legittima l’amministrazione a irrogare una sanzione amministrativa, in considerazione del fatto che il codice della strada non prevede alcuna violazione di questo tipo. Si tratta soltanto di un inadempimento contrattuale che legittima, dunque l’amministrazione al recupero della parte delle somme non percepite: si tratta parlando in termini pratici di pochi spiccioli se raffrontati all’importo della sanzione amministrativa per mancato pagamento del ticket.
A seguito di questa considerazione, quindi, ne deriva che per un parcheggio con ticket scaduto, se si riceve una sanzione nei casi in cui si è sforato l’orario consentito, si può richiedere l’annullamento della sanzione, poichè tale fattispecie non è sanzionabile, ma si deve solo corrispondere la differenza. Si tratta nello specifico di un’interpretazione tecnico legale del Ministero dei Trasporti che può essere utilizzata nei casi di ricorso per una multa.
Si precisa inoltre che, senza l’esposizione del ticket per il parcheggio, invece, si rischia la “multa” o più precisamente la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 157 del Codice della Strada.
La proporzione tra strisce bianche e blu
Tali orientamenti devono essere accostati ai recenti indirizzi giurisprudenziali della Corte di Cassazione, che ha sancito inoltre l’illegittimità della multa nel caso la stessa sia stata irrogata in un pargheggio a strisce blu e l’ente locale non avesse predisposto un proporzionale numero di parcheggi con strisce bianche in prossimità.
Tempi abbastanza rosei per gli utenti della strada, che avranno facoltà per far valere le proprie ragioni di rifarsi alle tante pronunce che ultimamente pullulano a loro favore. Si tratta di verità o di un’illusione? L’automobilista infatti, per far valere le proprie ragioni dovrà preliminarmente sobbarcarsi le spese di giudizio e legali e del ricorso innanzi al giudice di pace, e, sebbene le prospettive di successo all’esito del giudizio possano essere più che positive, un’eventuale compensazione delle spese legali da parte del Giudice di Pace renderebbe a priori antieconomico il giudizio. A questo punto appare senza dubbio più conveniente provare ad ottenere l’annullamento della sanzione amministrativa in via di autotutela, annullamento al quale può provvedere l’ente locale autonomamente.
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