Le partecipazioni nelle srl – indice:
In seguito al conferimento, ogni socio acquista una quota sociale, che rappresenta la misura della partecipazione alla società. Considerato il carattere personale di questo tipo societario, le partecipazioni sociali non possono essere rappresentate da azioni, e non possono nemmeno costituire oggetto di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari. Non possono cioè consistere in una sollecitazione all’investimento. Si differenziano infatti dalle società per azioni in cui il capitale è diviso in parti uguali e omogenee a prescindere dal numero e dalle persone dei soci.
Tale passaggio, cui fa cenno l’art. 2468 c.c., non è certamente casuale. Affermare che le partecipazioni sociali non possono costituire oggetto di offerta al pubblico significa anche affermare non solamente la “chiusura” di questa forma di società (per quanto, non assoluta) ma anche e soprattutto il già citato carattere personale e la rilevanza che le persone hanno al suo interno.
Partecipazioni sociali nella società a responsabilità limitata
Chiarito quanto precede, le partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti, e i diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione da ognuno posseduta.
Questa previsione può comunque essere oggetto di deroga in presenza di un’apposita previsione dello statuto societario, sia nel senso che le partecipazioni potrebbero non essere attribuite in modo proporzionale al conferimento, sia nel senso che i diritti potrebbero essere attribuiti ai soci in misura non proporzionale alla partecipazione, prevedendosi così l’attribuzione di particolari utili relativi all’amministrazione della società e alla distribuzione degli utili.
È fondamentale qui capire che la partecipazione in società a responsabilità limitata si contraddistingue pur sempre per il suo carattere personale, e la misura di ogni partecipazione non è costante, come nel caso delle azioni, ma varia in ragione delle diverse misure dei conferimenti iniziali dei singoli, o dei diversi accordi assunti in sede di costituzione della società o di aumento del capitale sociale, o ancora in ragione di successive vicende circolatorie delle quote.
I diritti che derivano dalle partecipazioni
Ai soci di S.r.l., ai sensi dell’articolo 2468, secondo comma, del codice civile spettano dei diritti in misura proporzionale al valore della quota. Tali diritti riguardano sia l’amministrazione della società sia il suo patrimonio. Tra i primi a titolo esemplificativo si possono individuare i diritti a:
- nominare e revocare gli organi dell’amministrazione e del controllo della società (con giusta causa se necessario);
- chiedere di convocare l’assemblea, potervi intervenire e votare;
- impugnare le decisioni degli altri soci;
- promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori;
- segnalare delle condotte improprie tenute dalle cariche amministrative;
- essere informati sull’andamento economico, finanziario e patrimoniale della società;
- esercitare il diritto di recesso.
Fra i diritti appartenenti alla sfera patrimoniale della società invece si individuano i diritti a:
- percepire l’utile distribuito;
- ottenere la liquidazione della propria quota quando il socio recede o viene escluso dalla società;
- esercitare il diritto di opzione quando si decide di aumentare il capitale sociale;
- essere preferito nell’assegnazione di una quota ceduta se nell’atto costitutivo è inserita una clausola di prelazione.
I diritti particolari dei soci
Ci sono infine una serie di diritti particolari che possono essere attribuiti ai soci. Questi possono riguardare sia l’amministrazione della società sia la distribuzione degli utili. Sono riconosciuti dal terzo comma dell’articolo 2468 del codice civile che afferma “Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”.
Trasferibilità delle partecipazioni nella società a responsabilità limitata
Uno dei caratteri tipici delle quote in srl è quello della trasferibilità delle partecipazioni. Le partecipazioni nella società a responsabilità limitata sono infatti liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo una contraria disposizione dell’atto costitutivo.
Da quanto sopra, ne deriva che clausole di intrasferibilità della partecipazione sono nulle, a patto che non sia prevista la possibilità di recesso dei soci.
L’atto di trasferimento ha effetto dinanzi alla società nel momento in cui viene depositato lo stesso presso il registro delle imprese. Da questo momento (e non dall’annotazione nel libro soci da parte degli amministratori!) l’acquirente acquisirà nei confronti delle società lo status di socio. Dal momento dell’annotazione al momento della presentazione al registro delle imprese, non devono trascorrere più di 30 giorni.
Nell’ipotesi di doppia alienazione della stessa partecipazione, prevale l’acquirente che per primo ha acquistato la quota in buona fede, ottenendone l’iscrizione dell’atto di acquisto nel registro delle imprese: pertanto, non si tratta necessariamente del soggetto che compare nell’atto anteriore.
Precisiamo poi che nel caso di trasferimento delle partecipazioni l’alienante rimane obbligato per un periodo di tre anni dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel libro soci per l’esecuzione eventualmente ancora non dovuta del conferimento in denaro. Si tratta ad ogni modo di una responsabilità sussidiaria rispetto a quella dell’acquirente della partecipazione, che dovrà pertanto essere escusso preventivamente.
Divisibilità delle partecipazioni
Altra caratteristica “tipica” è quella della divisibilità: le partecipazioni in srl sono infatti normalmente divisibili nei casi di successione a causa di morte o di alienazione.
In termini meno sintetici, la quota è liberamente divisibile: ovviamente, anche senza incidere sul regime circolatorio delle partecipazioni, l’atto costitutivo può escludere la divisibilità della quota. Ma, in questo ultimo caso, la partecipazione potrà solamente cadere in comunione, e i diritti dei condomini dovranno necessariamente essere esercitati da un rappresentante comune, scelto secondo le regole proprie dell’amministratore di comunione di cui all’art. 2468 c.c.
Espropriazione delle partecipazioni
Al di là del regime di trasferibilità o intrasferibilità delle partecipazioni, la partecipazione sociale può formare oggetto di espropriazione.
La disciplina delle esecuzioni forzate vale sia in ipotesi di esecuzione individuale che in caso di esecuzione collettiva. Il pignoramento potrà essere effettuato attraverso la notifica al debitore e alla società la cui partecipazione viene fatta oggetto di esecuzione e successiva sua iscrizione nel registro delle imprese. E’ a quel punto che gli amministratori potranno procedere alla relativa annotazione nel libro dei soci.
Operazioni sulle proprie partecipazioni
Concludiamo infine sottolineando come sebbene l’acquisto delle azioni proprie sia consentito, a determinate condizioni, le operazioni di sottoscrizione, acquisto, accettazione in garanzia di proprie quote, o ancora la prestazione di assistenza finanziaria per l’acquisto o per la sottoscrizione da parte di terzi, sono sempre vietati, e sono anche sanzionati sotto il profilo penale.
Ma per quale motivo? La risposta potrebbe essere ricercata nel carattere personale della società a responsabilità limitata. In questo tipo sociale, come abbiamo avuto modo di scorgere in più occasioni in questo focus, e a differenza delle società azionarie il rilievo della persona del socio non permette – nemmeno in presenza di ogni cautela volta a eliminare i rischi tipici dell’operazione – di ipotizzare una partecipazione propria, ovvero una partecipazione senza un reale socio, ossia senza un socio diverso dalla società stessa.