Il patteggiamento – indice:
- Cos’è
- Quando è escluso
- L’accordo
- Rinunce dell’imputato
- Vantaggi
- Conseguenze
- Il ruolo del giudice
- I costi
L’applicazione della pena su richiesta delle parti, o patteggiamento, è un rito alternativo, disciplinato dall’art. 444 del codice di procedura penale.
Cos’è il patteggiamento
L’articolo 444 del codice di procedura penale dispone che l’imputato e il Pubblico Ministero possano domandare al giudice l’applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, oppure di una pena detentiva se questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera i 5 anni, soli o congiunti a pena pecuniaria. Il patteggiamento può dunque essere definito come quel rito alternativo premiale che, a fronte della rinuncia dell’imputato alla celebrazione del processo, gli attribuisce uno sconto di pena che arriva fino ad un terzo.
Esclusione del patteggiamento
Il patteggiamento è in ogni caso escluso nei procedimenti per:
- delitti di criminalità organizzata;
- terrorismo;
- alcuni delitti contro la personalità individuale o contro la libertà sessuale.
Ancora, è escluso in riferimento a delinquenti abituali, professionali o per tendenza o plurirecidivi, che devono rispondere di reati punibili con sanzione detentiva superiore a 2 anni.
Il patteggiamento è infine escluso anche nel procedimento minorile, e risulta essere incompatibile con la giurisdizione conciliativa del giudice di pace.
Al fine di scoraggiare l’accesso a tale rito da parte di coloro che hanno commesso gravi illiceità, e che domandano di patteggiare pene detentive tra i 2 e i 5 anni, oggi sussistono due tipi di patteggiamento con altrettanti ridimensionamenti della premialità:
- patteggiamento allargato, per i reati più gravi;
- patteggiamento ristretto, per i reati meno gravi.
Accordo del patteggiamento
Momento centrale dell’applicazione della pena su richiesta delle parti è l’accordo tra l’imputato e il P.M., che avrà come oggetto il quantum della pena da applicare per il fatto descritto nell’imputazione.
Tuttavia, sebbene sia una condizione necessaria, l’accordo non è condizione sufficiente: occorre infatti che il giudice verifichi i presupposti di applicabilità dell’accordo.
Con l’intesa con il P.M., l’imputato rinuncia ad alcuni diritti ma ottiene alcuni vantaggi. Riassumiamoli.
Rinunce dell’imputato
In particolare, l’imputato rinuncia a:
- diritto alla prova;
- a controvertere sul fatto e sulla sua qualificazione giuridica;
- diritto a controvertere sulla specie e misura della pena da applicare.
Vantaggi dell’imputato
Rilevanti sono i vantaggi che l’imputato può ottenere. In particolare, per tutte le tipologie di patteggiamento si ottengono:
- sconti di pena, con diminuzione della sanzione fino a un terzo;
- assenza di effetti pregiudizievoli della sentenza che applica la pena concordata (la sentenza non può estendere effetti vincolati nei giudizi civili o amministrativi di cui è parte l’imputato;
- assenza di pubblicità.
Per il solo patteggiamento ristretto, ovvero per i reati meno gravi, è inoltre prevista la liberazione dell’imputato dall’obbligo di pagare le spese processuali, e l’esenzione da pene accessorie e misure di sicurezza (tranne la confisca).
Ancora, è prevista la non menzione della sentenza nel certificato generale del casellario giudiziale e, se la pena concordata non comporta oltre 2 anni di detenzione, può essere sospesa sub condicione e la relativa condanna può evolversi in una declaratoria di estinzione del reato se nei 5 anni successivi alla sentenza l’imputato non commette altro delitto, o se nei 2 anni successivi non si rende responsabile di una contravvenzione della stessa indole di quella che aveva costituito oggetto di accordo.
Conseguenze per l’accusa
Anche per l’accusa il patteggiamento comporta diverse rinunce. In particolare, l’accusa dovrà privarsi della possibilità di controvertere sulle questioni di fatto e di diritto connesse col tema dell’imputazione.
Tuttavia numerosi sono i vantaggi anche per l’accusa, come ad esempio il notevole significativo risparmio di risorse.
Quanto sopra non è però elemento sufficiente affinché il P.M. debba obbligatoriamente operare in questo senso, dovendo invece preferire non tanto le valutazioni di opportunità, quanto invece sul ricorso a parametri obiettivi.
In particolare, il P.M. dovrà concordare con il patteggiamento dopo aver:
- appurato che il materiale d’indagine è sufficiente per applicare la pena richiesta;
- verificato la corretta qualificazione giuridica assegnata al fatto dall’imputato nella richiesta di patteggiamento o nell’atto di consenso;
- controllato l’insussistenza di cause ostative all’accesso al patteggiamento;
- verificato la congruità della sanzione richiesta rispetto alla gravità del fatto e alla personalità dell’autore.
Si tenga conto che la scelta di patteggiare non deve essere motivata dal P.M. Sul perché tale motivazione non sia richiesta, gli studiosi sottolineano come il legislatore abbia ritenuto tale elemento superfluo, considerato che comunque è previsto il vaglio da parte del giudice.
Il ruolo del giudice
Giova a questo punto, rimandando a successivo approfondimento un dettaglio sull’intera procedura, ricordare che al giudice spetterà la verifica dell’ammissibilità della richiesta controllando che:
- esista l’accordo e l’effettiva volontà delle parti;
- il reato rientri tra quelli suscettibili di essere definiti con questo rito;
- non sussistano cause di non punibilità;
- la qualificazione giuridica prospettata dalle parti sia corretta;
- la pena sia congrua.
I costi di un procedimento per patteggiamento
I costi del patteggiamento rispetto a quelli di un giudizio ordinario o altri riti alternativi è sensibilmente più basso. Generalmente il costo di un patteggiamento varia fra i 1500 ed i 2000 euro oltre agli accessori di legge. I costi possono aumentare nel caso le trattative con la procura siano connotate da particolare complessità.