I patti successori nel regolamento 650/2012 – indice:
- La disciplina italiana
- Negli altri paesi europei
- Il Regolamento 650/2012
- La legge 218/1995
- La legge applicabile ai patti successori
- Sulla forma dei patti
- I testamenti reciproci
- Patti e ordine pubblico
I patti successori nella disciplina italiana
Com’è noto, l’ordinamento giuridico italiano vieta di regolare una futura successione mortis causa tramite i patti successori salvo alcuni casi espressamente previsti.
Per patti successori si intende la pratica negoziale di stipulare contratti o atti unilaterali per disporre, costituire o rinunciare a diritti derivanti da una futura successione. La dottrina infatti ha classificato i patti successori in istitutivi, dispositivi e abdicativi.
Il codice civile stabilisce la nullità dei patti successori all’articolo 458 che recita: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
Sono invece ammessi il patto di famiglia, il contratto di assicurazione sulla vita con individuazione dei beneficiari tramite testamento, la convenzione tra coniugi in comunione legale dei beni sui beni pervenuti da una successione ereditaria circa la loro sottoposizione al regime di comunione ed altri.
I patti successori nei paesi europei
Sulla stessa posizione dell’Italia si è posta la Francia che anch’essa vieta i patti successori a tutela della libertà testamentaria. Così come sono vietati da altri paesi europei come il Belgio e l’Austria.
Il paese europeo, fra gli altri, che invece ammette la pratica negoziale dei patti successori, a tutela di altri interessi ritenuti più importanti rispetto alla libertà testamentaria, è la Germania. Anche la Svizzera e il Regno Unito, sebbene quest’ultimo non faccia più parte dell’Unione Europea, ammettono tali patti.
Si è reso necessario dunque un intervento normativo da parte delle istituzioni europee per agevolare, nei vari paesi con legislazioni differenti in tema di patti successori, il riconoscimento di diritti acquisiti tramite tali patti.
L’Unione Europea ha perciò emanato il Regolamento 650/2012 con l’obbiettivo di “contribuire al corretto funzionamento del
mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere”. Prosegue il Regolamento al considerando 7 affermando che “Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace”.
Il Regolamento 650 del 2012: ambito di applicazione
L’articolo 1 del regolamento ne stabilisce l’ambito di applicazione: “Il presente regolamento si applica alle successioni a causa
di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa”.
Il regolamento pertanto individua la legge applicabile in caso di successione internazionale.
Nello stesso articolo, ai commi successivi sono invece espressamente previste le materie che sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento. Si tratta in particolare di:
- materia fiscale, materia doganale e amministrativa;
- settori del diritto civile diversi dalla successione;
- questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici nella misura in cui non trattino questioni di successione, e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio;
- le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di trust;
- le donazioni e gli strumenti diversi dalla successione utili per la creazione o il trasferimento di diritti di proprietà, interessi e beni.
La legge 218/1995
Il Regolamento 650/2012 è intervenuto anche a colmare le lacune riscontrate nella legge 218/1995. Tale legge infatti, pur avendo riformato la disciplina italiana del diritto internazionale privato, non ha previsto norme sulle leggi applicabili ai patti successori.
I patti successori nel regolamento europeo 650/2012
Il Regolamento Europeo 650/2012 definisce all’articolo 3, lettera b) il patto successorio come “l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo”.
Sulla legge applicabile ai patti successori così come definiti si esprime l’articolo 25 del regolamento. La norma distingue l’ipotesi in cui si debba regolare la successione di una sola persona da quella di più persone. La norma inoltre individua la legge che disciplina solo l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti.
L’articolo 26 individua quali elementi attinenti alla validità sostanziale:
- la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione;
- le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della successione dalla persona che fa la disposizione;
- l’ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte;
- l’interpretazione della disposizione;
- il dolo, la violenza, l’errore e qualsiasi altra questione legata al consenso o alla volontà della persona che fa la disposizione.
La legge della residenza abituale al momento della conclusione del patto
Nel primo caso, ovvero quando si tratta di regolare la successione di una sola persona, il primo comma dell’articolo 25 stabilisce che “Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto“.
In altre parole l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti del patto successorio avente ad oggetto la successione di una sola persona sono disciplinati dalla legge che avrebbe disciplinato la successione ai sensi del regolamento (lex successionis) se il defunto fosse morto al momento della conclusione del patto. In questo caso si tratta della legge della residenza abituale al momento della conclusione del patto, come previsto dall’articolo 21, primo comma, del regolamento.
Legge con la quale il patto presenta il collegamento più stretto tra quelle astrattamente applicabili alla successione di tutti i partecipanti della cui successione si tratta
Il regolamento ammette il patto successorio avente ad oggetto la successione di più persone solo se ciascuna legge che disciplina la successione di ogni partecipante al patto e deceduta al momento della sua conclusione lo ammette. In altre parole il patto successorio è ammesso se è previsto dalla legge che disciplina la successione ai sensi del regolamento.
Tale patto, afferma il secondo periodo, del secondo comma della norma “è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto tra quelli menzionati al primo comma del presente paragrafo”.
Legge nazionale di una delle parti della cui successione si tratta
In alternativa la norma prevede una terza ipotesi: “Le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell’articolo 22, alle condizioni ivi indicate”.
Le leggi che una persona può scegliere per regolare la propria successione ai sensi dell’articolo 22 sono:
- la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte;
- se ha più cittadinanze, la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
Anche in questo caso bisogna distinguere se il patto riguarda la successione di una sola persona o di più persone. Nel primo caso la scelta della legge può ricadere soltanto sulla sua legge nazionale. Nel secondo caso si può scegliere la legge nazionale di una delle persone della cui successione si tratta.
La validità formale dei patti successori nel regolamento 650/2012
Rientrano nel campo di applicazione del regolamento soltanto le disposizioni mortis causa redatte per iscritto. Tra le disposizioni mortis causa il regolamento individua il testamento, il testamento congiuntivo o il patto successorio.
L’articolo 27 si occupa della validità formale di tali disposizioni affermando che sono valide quanto alla forma se la forma con la quale sono rese è conforme a quanto previsto dalle seguenti leggi:
- quella dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o
- la legge di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
- quella di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
- la legge dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o
- per quanto riguarda i beni immobili, la legge dello Stato in cui i beni immobili sono situati.
Testamenti reciproci e patti successori nel regolamento 650/2012
Nella definizione di patto successorio si ricava che l’Unione Europea contempla l’ipotesi in cui il patto successorio possa derivare da un testamento reciproco.
In Italia il testamento reciproco è nullo mentre è ammesso il testamento corrispettivo. Si ricorda che il testamento reciproco si ha quando le volontà di due soggetti vengono formalizzate nel medesimo atto, il testamento, senza mantenere ciascuna i caratteri dell’unilateralità e dell’unipersonalità. Si ha invece testamento corrispettivo quando le due volontà, sebbene confezionate nel medesimo atto, mantengono l’indipendenza dando vita a due negozi distinti.
Ordine pubblico e patti successori nel regolamento 650/2012
L’articolo 35 del regolamento afferma che “L’applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro dell’autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione“.
In virtù di tale norma sembra che nel nostro ordinamento l’autorità investita della successione possa disapplicare una norma del regolamento quando ritenga che la sua applicazione contrasti con l’ordine pubblico interno. La dottrina sul punto è divisa: c’è chi ammette la disapplicazione e chi la rigetta.
Sarebbe tuttavia in contrasto con gli obbiettivi del regolamento l’applicazione di tale disposizione per impedire il riconoscimento di un patto successorio. Si ricorda che obbiettivo del regolamento è quello di agevolare la libera circolazione delle persone nel territorio europeo e di permettere ai cittadini dell’Unione di organizzare in anticipo la loro successione.