Personalità giuridica per le imprese sociali – guida rapida alle novità
Il disegno di legge di modifica al Codice del terzo settore, ora in audizione al Senato, introduce alcune importanti novità per l’acquisizione della personalità giuridica per le imprese sociali.
Se non ci saranno modifiche sostanziali, infatti, le imprese sociali che sono costituite nella forma di associazione e fondazione, acquisiranno la personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) con la sola iscrizione al Registro delle imprese.
La personalità giuridica delle imprese sociali
Per comprendere quale sia la portata della novità, condividiamo come il Codice del terzo settore all’art. 11 stabilisca che
Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Al secondo comma si prevede inoltre che
(…) gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Mentre al terzo comma si sancisce che
Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Tuttavia, ad oggi non vi è la possibilità per le imprese sociali che hanno la forma di associazioni o fondazioni di acquisire la personalità giuridica se non attraverso l’iscrizione al Runts, il Registro nazionale del terzo settore.
Dunque, il quadro normativo da una parte prevede che le per imprese sociali vi sia l’obbligo di iscriversi al Registro delle imprese, e che tale condotta possa soddisfare automaticamente anche il requisito di iscrizione al Runts, mentre dall’altro lato non è consentito a fondazioni e associazioni riconosciute Ets acquisire la personalità giuridica se non attraverso l’iscrizione al Runts.
Cosa cambia con la riforma
Le novità sembrano dunque fare un po’ di chiarezza. In particolare, si prevede che l’iscrizione oggetto del comma 3 dell’art. 11 di cui sopra sia efficace, per le imprese costituite in forma di associazione o fondazione, anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 22 del Codice del terzo settore.
Il testo che modifica il terzo comma dell’art. 11 del Codice del terzo settore apporta infatti il seguente cambiamento:
per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del presente Codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Ne deriva che, dopo l’approvazione della riforma, le imprese sociali costituite in forma di associazione e fondazione acquisiscono, in deroga al sistema di diritto comune di cui al dpr 361/2000, la personalità giuridica con l’iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese.
I controlli sulle condizioni di legge
La riforma prevede inoltre che i controlli sulla sussistenza delle condizioni di legge e del patrimonio minimo siano svolti dal notaio rogante, che avrà l’obbligo di richiedere l’iscrizione dell’ente presso il competente Registro delle imprese;
Di contro, il conservatore del Registro delle imprese potrà limitarsi ad effettuare un controllo formale della documentazione presentata. Il controllo di legalità e di iscrivibilità dell’ente ricade infatti, come sopra, sul notaio che richiede l’iscrizione.
Per quanto poi concerne i controlli diretti alle fondazioni, quelli attribuiti all’autorità governativa sull’amministrazione e sulla trasformazione delle fondazioni sociali ricadranno sulla figura del conservatore del Registro delle imprese.