La petizione ereditaria – indice:
Nella successione testamentaria così come nella successione legittima, la legge tutela la posizione di tutti gli eredi contro chiunque possieda i beni ereditari affermando di essere erede o senza alcun titolo.
La petizione ereditaria è una forma di tutela che non ha nulla a che vedere con la posizione di legittimario né con l’azione di riduzione: essa prescinde infatti dal rapporto di parentela o coniugio con il de cuius. L’azione di petizione ereditaria è invece volta al riconoscimento giudiziale della propria qualità di erede nei confronti di chi vi si opponga possedendo i beni ereditari.
La petizione di eredità è disciplinata all’articolo 533 del codice civile. Cerchiamo di scoprire di cosa si tratta, quali sono le sue caratteristiche e come esercitarla.
Cos’è la petizione ereditaria
Stando a quanto indica l’art. 533, 1° comma, c.c., la petizione ereditaria è un’azione con la quale l’erede può domandare il riconoscimento della sua qualità ereditaria, contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
Legittimazione attiva
La legge riconosce la legittimità attiva alla proposizione dell’azione di petizione ereditaria all’erede, sia legittimo che testamentario. Nel caso in cui, però, non vi siano più eredi, ciascuno potrà agire singolarmente, non essendovi litisconsorzio necessario con gli altri eredi. Si noti che la proposizione dell’azione di petizione di eredità da parte del chiamato, comporta tacitamente l’accettazione dell’eredità.
Di contro, non sono legittimati ad agire con la petizione ereditaria né il curatore, né l’acquirente dell’eredità.
Ricordiamo altresì che colui che agisce con l’azione di petizione ereditaria deve provare la morte del de cuius e la qualità di erede. Inoltre, deve provare che i beni appartenevano all’asse ereditario nel momento in cui è stata aperta la successione.
Per quanto attiene la qualità di erede, se la vocazione è legittima sarà sufficiente provare il grado di parentela. Di contro, se è testamentaria sarà necessario produrre il testamento.
Legittimazione passiva
È legittimato passivo nell’azione di petizione di eredità colui che possiede i beni ereditari. Tale legittimato potrà vantare un titolo che invece il legittimato attivo ritiene che non gli competa (ovvero, il c.d. possessio pro herede), o che possiede senza alcun titolo giustificativo (c.d. possessio pro possessore).
Nell’ipotesi in cui siano più persone a possedere i beni ereditari, l’azione dovrà essere esperita nei confronti di ciascuno di essi.
Oggetto dell’azione
Secondo le intenzioni del legislatore, l’oggetto dell’azione è rappresentato da tutti i beni ereditari, o una parte, o una quota degli stessi. Si tenga conto che l’onere di provare che i beni appartenessero all’asse ereditario al tempo dell’apertura della successione spetta – come abbiamo già sottolineato qualche paragrafo fa – all’attore, legittimato attivo.
Costui, peraltro, oltre a ottenere la condanna alla restituzione dei beni nei confronti di chi li possiede senza avere alcun valido titolo giustificativo, può agire per accertare la qualità di erede in proprio capo. La quale, una volta acquistata, non può venire meno (il c.d. principio del semel heres semper heres).
Differenza tra petizione di eredità e azione di rivendica
Sebbene per certi versi l’azione di petizione di eredità sia vicina a quella di rivendica, in realtà vi sono notevoli differenze formali e sostanziali tra le due forme. In particolare, l’azione di petizione ereditaria si differenzia dall’azione di rivendica poiché contrariamente alla rei vindicatio, questa non è finalizzata a discutere il titolo in base al quale il de cuius aveva il possesso dei beni ereditari. Bensì, ha per oggetto gli elementi costitutivi dell’asse ereditario.
Ne consegue, da quanto sopra, che colui che ha la legittimazione attiva può limitarsi a provare la propria qualità di erede, e – come abbiamo visto poche righe fa – la circostanza che i beni fossero compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.
Prescrizione azione di petizione di eredità
Il codice civile, ex art. 533, 2° comma, afferma che l’azione di petizione di eredità è imprescrittibile, e quindi non cade in prescrizione. Sono tuttavia fatti salvi gli effetti dell’intervenuta usucapione opposta dal convenuto sui singoli beni. Ciò significa che il convenuto che abbia protratto il proprio possesso per un tempo utile alla maturazione dell’usucapione, potrà vittoriosamente opporre quest’ultima all’attore anche nell’ambito di una petizione ereditaria.