Il limite di pignoramento per l’Agenzia delle entrate – indice:
In materia di pignoramenti per debiti nei confronti di Equitalia, l’articolo 3 della legge 16/2012 ha introdotto nuovi limiti. L’aspetto più importante riguarda i limiti di pignoramento “presso terzi” dello stipendio, se le entrate mensili sono inferiori ai 5.000 euro. La disciplina completa è rinvenibile nel
, che prevede una procedura particolare, velocizzata ed agevolata attraverso la quale Equitalia può esecutare il debitore ai fini della riscossione delle imposte dovute. Tale disciplina non è sempre utilizzabile, ma vi sono determinati casi nei quali l’agente della riscossione deve ricorrere alla procedura ordinaria per l’esecuzione presso terzi, così come prevista per i normali rapporti di credito e debito dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile.Il limite del pignoramento di Equitalia in busta paga
L’attuale legge lascia invariata la disciplina avente ad oggetto il pignoramento presso terzi dello stipendio, se di importo superiore a 5000 euro mensili: in questo caso, come nella disciplina fra privati, il limite massimo rimane del quinto, quindi supponendo si tratti di uno stipendo di 5000 euro, sarà possibile pignorare fino a 1000 euro mensili. Per accrediti inferiori ai 2500 euro al mese, invece, si possono pignorare solo un decimo delle somme. Con l’introduzione della Legge 16/2012 si impone un limite al pignoramento quindi, fino al 10% per le somme fino a 2500 euro, e di un settimo per gli accrediti mensili tra i 2500 e i 5000 euro.
Novità anche in fatto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto il rapporto di conto corrente bancario con l’esecutato: Equitalia non può attivare questo tipo di esecuzione se non dopo aver attivato infruttuosamente la procedura avente ad oggetto le somme percepite mensilmente nell’ambito di un rapporto di lavoro intercorrente fra l’esecutato-debitore e terzi. Anche in quest’ambito vi sono importanti novità da sottolineare: Equitalia non sarà legittimata a pignorare le cosiddette “rimesse” nell’ambito di un rapporto di conto corrente e di apertura di credito bancario, in considerazione del fatto che le stesse abbiano soltanto la funzione di ripristinare lo scoperto e di rientrare anche solo parzialmente dell’esposizione bancaria con l’istituto di credito. Introdotta più di recente anche la preventiva possibilità di ricorrere ad una definizione agevolata da parte di Equitalia, è stato anche reso disponibile il modello di contatto con i relativi indirizzi PEC regionali.
Se il conto corrente è cointestato
Da rilevare inoltre come la procedura di cui all’articolo 72-bis del D.P.R. 602 del 1973 non possa essere attivata nel caso il conto corrente bancario sia cointestato: in questo caso l’agente della riscossione sarà costretto ad adire il giudice dell’esecuzione come si trattasse di un creditore qualsiasi. A tal punto deve prendersi senza dubbio in considerazione la presunzione di cui agli articoli 1852 e seguenti del codice civile, in base al quale i contitolari di un conto corrente bancario si presumono titolari per quote uguali: spetterà all’esecutante provare che la titolarità nell’ambito del rapporto di conto corrente bancario è ripartita secondo proporzioni differenti.
La stessa legge ha introdotto poi novità sulla notifica e sull’esproprio immobiliare. Per quanto riguarda l’esproprio di una proprietà, Equitalia potrà intervenire se il credito supera i 20.000 euro. Per tutit i crediti inferiori non sarà possibile agire esecutivamente sull’immobile sul quale sia iscritta ipoteca. L’obiettivo è quindi quello di tutelare i conti correnti dei soggetti più deboli per evitare gli effetti devastanti di leggi contradditorie.
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