Il pignoramento – indice:
- Cos’è
- La forma
- Pignoramento e Precetto
- Cosa contiene
- Beni pignorabili insufficienti
- Ricerca telematica dei beni
- Pagamento, conversione e riduzione
- Quanto è efficace
Il pignoramento è un atto che dà il via al vero e proprio processo di espropriazione forzata. L’atto di pignoramento è infatti il primo atto esecutivo, realizzato con lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente, e anche di tutti gli altri creditori che successivamente dovessero intervenire nel processo esecutivo.
Cos’è il pignoramento
Il pignoramento è dunque un vincolo giuridico che concerne il valore di scambio dei beni, ma non invece la loro fruizione: il debitore può infatti continuare a disporre materialmente dei beni che sono oggetto di pignoramento, tranne l’effettuazione di comportamenti che possano comportare la sottrazione, la distruzione o il deterioramento degli stessi.
Sinteticamente, il pignoramento può essere:
- immobiliare, se ha per oggetto beni immobili;
- mobiliare, se ha per oggetto cose mobili;
- presso terzi, se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi. L’esempio più lampante è il pignoramento del saldo creditore di un conto corrente bancario.
La forma del pignoramento
Formalmente l’atto di pignoramento contiene un’intimazione da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i frutti della garanzia del credito. Recita così l’art. 492 c.p.c. al comma 1:
Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
Ne deriva che saranno inefficaci nei confronti del creditore che procede e di quelli che sono intervenuti nell’esecuzione, gli atti che hanno per oggetto la vendita o qualsiasi altra disposizione giuridica dei beni espropriati.
Pignoramento e precetto
Come intuibile, nemmeno superficialmente val la pena confondere il pignoramento con il precetto.
Il precetto è infatti un atto del creditore, mentre il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario. Al pignoramento si giunge dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo e il precetto.
Ne deriva altresì che il pignoramento “segue” il precetto, e che la notifica del primo deve essere effettuata entro 90 giorni da quella del precetto. Afferma infatti l’art. 481 cpc che
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.
I contenuti del pignoramento
L’atto di pignoramento deve indicare il credito per cui l’ufficiale giudiziario procede e i beni che si intendono pignorare.
Deve anche contenere l’invito rivolto al debitore a dichiarare la propria residenza o il proprio domicilio eletto. È necessario altresì l’avvertimento di poter domandare al giudice dell’esecuzione competente la sostituzione dei beni e dei crediti pignorati con una somma di denaro (la c.d. conversione, di cui parleremo tra breve).
In questo ultimo caso, la somma dovrà essere pari all’importo del credito dovuto al creditore procedente e agli intervenuti, comprensivi del capitale, degli interessi, delle spese e dei costi di esecuzione.
La richiesta dovrà essere depositata in cancelleria prima che il giudice disponga vendita o assegnazione dei beni. Dovrà essere accompagnata dal versamento di almeno un sesto della somma.
Beni pignorati insufficienti a soddisfare i crediti
Ma che cosa accade quando i beni pignorati non risultano essere sufficienti per poter soddisfare i creditori? Oppure quando risulta evidente che il procedimento di liquidazione sarà lungo e dispendioso, e dunque poco conveniente?
In questo caso, il debitore viene invitato a indicare altri beni del proprio patrimonio, non “aggrediti” dal procedimento, che siano utilmente pignorabili, oltre ai luoghi in cui questi si trovano e le generalità di eventuali terzi debitori (e dunque di crediti a sua volta vantati). La dichiarazione ha effetti anche penali.
L’istituto è regolato dall’art. 492 cpc, secondo cui
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.
Laddove indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.
Cosa accade se il credito pignorato è insufficiente
Nel caso in cui il pignoramento sia insufficiente e il debitore sia un imprenditore commerciale, l’ufficiale giudiziario inviterà il debitore a indicare il luogo in cui sono tenute le scritture contabili. Potrà dunque nominare un professionista che possa esaminare le scritture contabili al fine di individuare beni e crediti potenziale oggetto di pignoramento.
Ricerca telematica dei beni da pignorare
La legge (art. 492 bis c.p.c.) prevede che il presidente del Tribunale, su istanza del creditore, possa valutare e autorizzare la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche.
Con questo provvedimento, in altri termini, l’ufficiale giudiziario è autorizzato a effettuare l’accesso con collegamento diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e quelle degli enti previdenziali per poter acquisire tutte le informazioni che possono risultare utili per poter individuare cose e crediti da sottoporre all’esecuzione.
Pagamento, conversione e riduzione del pignoramento
Il debitore può evitare il pignoramento se versa nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma comprensiva di spese, incaricandolo poi di consegnarla al creditore (art. 494 c.p.c.).
Nel caso in cui il pignoramento sia di cose, il debitore potrà consegnare all’ufficiale giudiziario una somma di denaro che sia pari all’importo del credito e delle spese, incrementato del 20%.
Come peraltro prima accennato, il debitore – prima che il giudice disponga vendita o assegnazione – può domandare che le cose o i crediti pignorati siano sostituiti da una somma di denaro comprensiva di spese di esecuzione e importo dovuto al creditore o ai creditori, inclusi il capitale, gli interessi e le spese.
Il giudice può infine disporre la riduzione una volta sentiti i creditori e quando il valore dei beni è superiore all’importo dei crediti e delle spese.
Approfondisci:
La conversione del pignoramento
Efficacia del pignoramento
Il pignoramento perde la propria efficacia quando non sono state domandate assegnazione o vendita dei beni entro 45 giorni dal compimento.